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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2010 D-2481/2010

20. April 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,118 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-2481/2010/cac {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 aprile 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione di Christa Luterbacher, giudice; cancelliere Carlo Monti; A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 8 aprile 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2481/2010 Visti: la domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (...); i verbali d'audizione del 24 marzo e dell'8 aprile 2010; il verbale della decisione dell'8 aprile 2010 dell'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore), notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dall'insorgente il 12 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 14 aprile 2010); gli atti dell'UFM trasmessi pex fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 14 aprile 2010; gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; Pagina 2

D-2481/2010 che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che con il gravame, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino georgiano con ultimo domicilio a B._______ fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2010, pagg. 1 e 7); che egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine dopo aver scontato una pena della durata di cinque mesi o di un anno e cinque mesi, a seconda delle versioni, per trasporto illegale di materiale edile e poiché, portando un cognome di origine ossetina, avrebbe subito delle pressioni fisiche e psichiche (cfr. ibidem, pagg. 5 e 6); che egli sarebbe espatriato con i propri documenti, ritirati però mai restituiti da un passatore, il quale gli avrebbe poi fornito un passaporto falso con visto d'entrata per l'Italia (cfr. ibidem, pagg. 5, 7 e 8); che egli avrebbe viaggiato su di un TIR seduto accanto al guidatore, senza venire mai controllato tranne che in Turchia, giungendo senza problemi fino a C._______, ove avrebbe restituito il passaporto falso al passatore e da cui sarebbe poi giunto in treno in data (...) a Chiasso, depositando la domanda d'asilo il giorno seguente (cfr. ibidem); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie nonché le allegazioni del ri corrente come inverosimili ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché ha pronunciato Pagina 3

D-2481/2010 l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, ribadito di essere stato in possesso del passaporto, ma di averlo dovuto consegnare al passatore, il quale non lo avrebbe più restituito, considerando dunque come scusabili e verosimili i motivi della mancata presentazione di documenti; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito; nella misura in cui non gli venga concesso l'asilo, ha chiesto di essere ammesso provvi soriamente; congiuntamente ha presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); Pagina 4

D-2481/2010 che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che egli ha avantutto dichiarato di avere consegnato il proprio passaporto e la propria carta d'identità al passatore in cambio di un passaporto falso e di non sapere perché questi si sarebbe impossessato dei propri documenti (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2010, pag. 7); che risulta incomprensibile il motivo per il quale il ricorrente avrebbe dato in custodia l'unico documento di cui disponesse ed avrebbe accettato che questo venisse ritirato da uno sconosciuto, senza preoccuparsi come riaverlo; che non risulta pertanto convincente l'allegazione circa il luogo in cui si troverebbe realmente il suo passaporto; che nemmeno egli ha effettuato seri e concreti sforzi per l'invio dei suoi documenti; che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato da D._______ su di un TIR seduto al posto del passeggero, passando dalla Turchia, ove avrebbe subito un controllo, dalla Grecia, e dall'Italia, giungendo poi a C._______ e ripartendo lo stesso giorno per recarsi a Chiasso (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2010, pag. 7); che il ricorrente non è stato in grado di specifi care null'altro o fornire dettagli che possano dare credibilità al proprio racconto, apparendo quindi vago ed impreciso, ed inoltre egli non ha portato elementi che spieghino come sia giunto dalla Grecia all'Italia; che non è neppure verosimile che egli sia giunto in Svizzera senza controlli, se non quelli effettuati ed elusi in Turchia; che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale pure osservare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, risulta, ad oggi, pressoché impossibile; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, non avendo potuto egli, con grande probabilità, viaggiare nelle circostanze testé descritte, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti Pagina 5

D-2481/2010 d'identità, v'è ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per bisogni di causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempia manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irri levanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'al ternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Georgia poiché avrebbe avuto molti problemi legati alla sua origi ne ossetina, quali ripetute percosse ed insulti fin da bambino (cfr. ver bale d'audizione dell'8 aprile 2010, pag. 3); che egli sarebbe stato incarcerato per aver trasportato illegalmente del materiale edile dall'Ossezia a D._______ (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2010, pag. 5), dichiarando dapprima che ciò sarebbe avvenuto il (...), e ribadendo, durante la stessa audizione, di essere "stato condannato a fine luglio a servire 5 mesi di carcere", ripetendolo nuovamente poco dopo: "dopo aver scontato i 5 mesi di condanna sono stato scarcerato" (cfr. ibidem), per poi allegare, durante l'audizione federale, di essere stato in realtà imprigionato dal (...) (cfr. verbale d'audizione dell'8 apri- Pagina 6

D-2481/2010 le 2010, pag. 3); che non soccorre l'insorgente l'argomentazione avanzata nel ricorso secondo la quale vi sarebbe stato un errore di verbalizzazione durante la prima audizione e che la versione corret ta sarebbe quella fornita durante l'audizione federale; che egli non è riuscito a fornire alcun dettaglio od impressione personale per ciò che concerne i propri compagni di cella, e nemmeno per quanto riguarda il proprio processo; che, infatti, egli ha dichiarato di non ricordare chi fosse il giudice, né ha saputo indicare la data di suddetto processo (cfr. ibidem, pag. 5); che egli non ha neppure presentato alcun mezzo di prova attestante tale processo, e tanto meno la propria scarcerazione, dichiarando a tal proposito di avere posseduto "il foglio della mia scarce razione, però l'ho buttato" (cfr. ibidem); che, infine, egli non avrebbe mai denunciato alle autorità le presunte percosse, da lui subite, a suo dire, fin da piccolo (cfr. ibidem, pag. 3); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che basti rilevare che gli atti denunciati, segnatamente le percosse da parte di terzi, non costituiscono manifestamente un'azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto più che non vi è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Georgia, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, di conseguenza, i motivi d'asilo circa l'allegato vissuto in carcere evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che in casu, a mente di questo Tribunale, da un esame prima facie, sommario, le allegazioni prodotte circa gli importuni legati alla sua origine ossetina non risultano essere state di un'intensità tale ai sensi dell'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni di terzi (cfr. GICRA 2006 no 18); che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; Pagina 7

D-2481/2010 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del l'ammissibilità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione); che, quo alla liceità, dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); Pagina 8

D-2481/2010 che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che quo alla situazione in Georgia, il TAF ritiene in particolare che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha frequentato dieci anni di scuola dell'obbligo a B._______ ed ha acquisito esperienza come commerciante di articoli per l'edilizia (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2010, pag. 2); che egli ha vissuto a B._______ per gran parte della sua vita, ove si può dunque supporre che possieda una rete sociale; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 no 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti Pagina 9

D-2481/2010 giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-2481/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrati vo federale) - E._______ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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