Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.04.2009 D-2477/2009

23. April 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,296 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-2477/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliera Chiara Piras. A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 aprile 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2477/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 14 marzo 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 25 marzo 2009 e del 15 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 17 aprile 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 17 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, Pagina 2

D-2477/2009 che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano, nato ad C._______, D._______ (Nigeria), e vissuto ad E._______ (Nigeria), F._______ (Nigeria), C._______ (Nigeria) e a partire dal 1990 a G._______ (Nigeria); che sarebbe espatriato nell'ottobre 2008 recandosi a H._______ (Nigeria) e di seguito in I._______ ed in J._______, imbarcandosi tra il 10 ed il 15 gennaio 2009 per l'K._______, dove avrebbe trascorso due mesi e mezzo prima di venire in Svizzera, che, nel periodo di Pasqua del 2008, l'interessato sarebbe stato invitato dai propri genitori a presentarsi nell'ottobre dello stesso anno per l'incoronamento in merito alla successione per l'attività dell'oracolo L._______, che, poco prima del 15 ottobre 2008, i genitori dell'interessato ed i suoi familiari in senso esteso, avrebbero voluto costringerlo a diventare il capo dell'oracolo e l'avrebbero minacciato, che, cinque giorni dopo tali minacce, delle persone si sarebbero presentate all'abitazione dell'interessato ed avrebbero distrutto la sua proprietà, sparando delle cannonate ed intimandogli di uscire dalla propria abitazione, che, in tale occasione, l'interessato sarebbe fuggito di casa e si sarebbe recato a H._______ (Nigeria), Pagina 3

D-2477/2009 che l'interessato ha dichiarato di non avere mai posseduto una carta d'identità e di avere consegnato il passaporto ad un ragazzo, il quale lo avrebbe, a seconda della versione, aiutato una volta arrivato alla stazione ferrovaria di M._______, oppure accompagnato dalla N._______ fino alla stazione ferroviaria di M._______ (K._______) e di avere viaggiato dalla Nigeria alla Svizzera senza subire controlli, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 17 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha sottolineato di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che non avrebbe mai posseduto una carta d'identità ed il passaporto gli sarebbe stato rubato a M._______, che, per di più, il ricorrente ha addotto - come già riferito in corso di procedura - di non potere rientrare in Nigeria, dove la sua vita sarebbe in grave pericolo, ritenuto il suo rifiuto di prendere il posto di suo padre nelle attività che quest'ultimo svolgeva per il culto di un oracolo tradizionale, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, Pagina 4

D-2477/2009 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha asserito di essere partito da G._______ nell'ottobre 2008 in bus arrivando il giorno dopo a H._______, dove avrebbe trascorso (...) o (...) mesi, ospitato da un ragazzo a lui sconosciuto (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2009 pag. 10), per poi prendere un'altro autobus e recarsi in I._______, senza subire controlli e arrivando in un luogo a lui sconosciuto (cfr. verbale d'audizione del 25 maggio 2009 pag. 7 e 8), che, in seguito, l'insorgente si sarebbe recato in J._______, a O._______, dove sarebbe rimasto per (...) mesi lavorando illegalmente nell'(...); che, dopodiché, a metà gennaio 2009, si sarebbe imbarcato per recarsi in K._______, arrivando in N._______ tra il 10 ed il 15 gennaio 2009; che, senza essere controllato dalla autorità italiane, il ricorrente avrebbe seguito un ragazzo a lui sconosciuto a casa del fratello di quest'ultimo, ripartendo dopo cinque giorni in treno ed Pagina 5

D-2477/2009 arrivando nel febbraio 2009 alla stazione di M._______, dove sarebbe rimasto fino al 14 febbraio 2009, quando avrebbe preso il treno per la Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 25 maggio 2009 pag. 7 e 8), che varcare il confine Schengen, come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto, senza subire alcun controllo, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile, che, le evocate asserzioni, infatti, rilevano da dichiarazioni contradditorie, generiche e vaghe rese dal ricorrente - come rettamente evidenziato dall'UFM - sia riguardo al suo soggiorno a H._______ (Nigeria), sia al viaggio intrapreso clandestinamente dalla J._______ alla Svizzera, che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che l'insorgente ha asserito di essere arrivato a M._______ munito di un passaporto con un visto per la P._______, ottenuto all'Ambasciata francese in Nigeria nel gennaio 2009 (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2009 pag. 4), che, nell'ambito delle audizioni, il ricorrente si è però contraddetto in modo palese in merito al furto del suo passaporto avvenuto a M._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 marzo 2009 pag. 4e5e verbale d'audizione del 15 aprile 2009 pag. 4) e non è riuscito a rendere verosimile l'ottenimento di un visto per la P._______, ottenuto all'Ambasciata francese in Nigeria (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2009 pag. 4), quando, nel gennaio 2009, secondo le proprie affermazioni, egli si trovava già in J._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 marzo 2009 pag. 8), che il ricorrente ha affermato di avere chiesto ad un fratello residente in K._______ di contattare la moglie in Patria per farsi inviare dei documenti di viaggio o d'identità; che quest'ultima gli avrebbe, però, fatto riferire che la loro abitazione era stata incendiata (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2009 pag. 3), che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento, detti sforzi avrebbero potuto avere esito favorevole; che, il fatto che il ricorrente non si sia adoperato in tal senso ed abbia cercato di giustificarsi - senza alcun Pagina 6

D-2477/2009 fondamento - è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte dello stesso, ritenuto che - di regola - chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni non costituiscono infatti ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, che v'è motivo di concludere all'inverosimiglianza dello smarrimento dei documenti d'identità, e pertanto alla dissimulazione degli stessi da parte dell'insorgente, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle Pagina 7

D-2477/2009 persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato la Nigeria per timore di essere ucciso dai propri familiari in seguito al suo rifiuto di prendere il posto del padre nelle attività per il culto dell'oracolo Okpaka Oto (cfr. gravame pag. 2), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è inverosimile; che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado di esporre le attività ed il ruolo che avrebbe dovuto rivestire in seno all'oracolo, limitandosi a dichiarare di non volere trascorrere sette giorni nel bosco da solo (cfr. verbale d'audizione del 25 marzo 2009 pag. 7), che, inoltre, il ricorrente si è contraddetto sull'ordine di successione in seno all'oracolo, asserendo in un primo momento che è compito del secondogenito subentrare alle attività del padre, affermando in seguito che è invece l'incarico dell'oracolo scegliere il figlio adatto (cfr. verbale d'audizione del 25 marzo 2009 pag. 7) e smentendosi nell'ambito dell'audizione del 15 aprile 2009, dicendo che il terzogenito doveva occuparsi dell'oracolo (cfr. pag. 6), ritenuto che il secondogenito era una donna (cfr. pag. 8), che, a prescindere dalla manifesta inverosimiglianza dei motivi addotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, essi appaiono palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, Pagina 8

D-2477/2009 che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza dei fatti addotti, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2009 pag. 11), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa Pagina 9

D-2477/2009 violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, ha frequentato la scuola materna e primaria per un totale di sette anni, ha altresì un'esperienza professionale quale (...) e può beneficiare in Patria di una rete sociale (cfr. verbale d'audizione del 25 marzo 2009 pag. 2, 3 e 4), che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in Pagina 10

D-2477/2009 materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-2477/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - Q._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 12

D-2477/2009 — Bundesverwaltungsgericht 23.04.2009 D-2477/2009 — Swissrulings