Corte IV D-2458/2007 {T 0/2} Sentenza del 22 maggio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Daniel Schmid e Walter Lang Cancelliere Marco Poretti A._______, nato il _______, Algeria, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 4 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Ritenuto in fatto: A. L'11 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 15 e 28 marzo 2007), d'essere espatriato per timore d'essere ucciso dai terroristi. Quest'ultimi gli avrebbero bruciato la casa in _______ o _______ 2000 allorquando sarebbe stato attivo come _______. Due giorni dopo l'incendio, avrebbe lasciato il Paese per recarsi in B._______, dove avrebbe vissuto clandestinamente fino al momento dell'inoltro della domanda d'asilo in esame. B. Il 4 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 4 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo e, in via subordinata, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato. In particolare, egli non ha saputo indicare né la data dell'incendio della sua casa né il nome del C._______ ed ha descritto in modo deficitario le sue mansioni in seno alla D._______. Il richiedente si limita altresì a
3 semplici congetture sugli autori dell'incendio della sua abitazione, fermo restando che è contrario all'esperienza generale della vita ed alla logica che una persona che teme delle persecuzioni viva clandestinamente e per anni in un Paese terzo, nel caso concreto la B._______, prima di chiedere protezione ad un altro Stato. Secondo l'autorità inferiore non sarebbero necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini dell' accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, l'insorgente sostiene che la decisione dell'UFM è infondata perché si limita genericamente a valutare come stereotipato il suo racconto. Fa valere che in caso di rimpatrio rischia d'essere ucciso. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6. Questo Tribunale osserva che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, l'autorità inferiore non s'è limitata genericamente a qualificare di stereotipate le allegazioni decisive presentate dal ricorrente. Ha per contro indicato, seppure in modo succinto, gli elementi che l'hanno condotta ad apprezzare in un certo modo gli elementi disponibili e a trarre determinate conclusioni (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 12 consid. 12c pag. 114). 7. Il TAF osserva, altresì, che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al più tardi il 15 marzo 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un simile documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che egli, non avendo fatto valere delle persecuzioni statali, avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero per chiedere l'emissione di un documento ai sensi di legge. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16). 7.1 Il ricorrente non ha, inoltre, presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle sue allegazioni decisive. Quest'ultime s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art.
4 4 PA). Basti ancora rilevare – a prescindere dal fatto che il ricorrente si limita a semplici congetture sugli autori dell'incendio della sua abitazione nel 2000 (non è peraltro seriamente credibile che, a [...] anni di distanza dal citato accadimento, non conosca l'esito delle indagini esperite dalle competenti autorità) e sulle minacce che peserebbero su di lui in caso di rimpatrio – che la protezione internazionale è sussidiaria a quella nazionale. Non v'è, altresì, motivo di presumere che egli non possa ottenere in patria un'appropriata protezione dalle autorità algerine contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti (GICRA 2005 n. 13). Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto privi di fondamento i motivi d'asilo del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 7.2 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 7.1. del presente giudizio), non emerge una necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 7.3 7.3.1 Per i medesimi motivi, non emergono neppure elementi da cui dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 7.3.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 7.3.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 7.3.3 Premesso ciò, quanto ad ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (GICRA 2005 n. 13). Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha delle discrete conoscenze linguistiche (arabo, francese ed italiano) nonché dell’esperienza professionale. Peraltro, non emerge dagli atti di causa che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento
5 sociale in Algeria. 7.3.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.3.5 Infine, l'insorgente non ha indicato in cosa dovrebbero consistere gli accertamenti richiesti a pagina due del gravame e perché non avrebbe potuto fornire di moto proprio eventuali ulteriori elementi utili ai fini del giudizio. 8. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1e2e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 7.3. 11. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 13. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______) - all'E._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione: