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Corte IV D-2454/2012
Sentenza d e l 1 0 maggio 2012 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch, cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (…), Tunisia, alias B._______, nato il (…), Egitto, alias C._______, nato il (…), Egitto, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 maggio 2012 / N […].
D-2454/2012 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 4 febbraio 2012 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 17 febbraio 2012 (di seguito: verbale 1) e del 29 marzo 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 2 maggio 2012, notificata al ricorrente il 3 maggio 2012 (cfr. act. A 17/1); il ricorso inoltrato dal ricorrente il 4 maggio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 maggio 2012); l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 7 maggio 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
D-2454/2012 Pagina 3 che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino, nato a D._______, cresciuto e con ultimo domicilio a Tunisi, in Tunisia (cfr. verbale 1, pag. 4); che il richiedente avrebbe lasciato la Tunisia all'inizio di gennaio 2012, imbarcandosi, nascosto in un camion, dal porto di E._______ (Tunisia) per poi sbarcare a Bari (Italia); che egli sarebbe rimasto in Italia fino al giorno della sua entrata in Svizzera, il 4 febbraio 2012, dove ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 7); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
D-2454/2012 Pagina 4 e c OAsi 1; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi fosse realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente non ha fornito alcun nuovo elemento giustificante la mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, infatti, egli ribadisce di avere chiesto alla sua famiglia in patria di spedirglieli, ma loro non li avrebbero trovati, che quindi consegnare i documenti gli sarebbe stato finora impossibile; che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, il richiedente allega di essersi fatto rileggere i verbali d'audizione da un amico che comprende l'italiano e di avere in questo modo scoperto che fatti di cui avrebbe parlato non sarebbero stati riportati fedelmente; che in particolare non vi sarebbe nessun accenno alle allegazioni da lui fornite a proposito dei suoi timori legati al servizio militare; che all'inizio del 2008 egli sarebbe stato convocato al servizio militare ma non si sarebbe mai presentato perché, vista la situazione in Tunisia, sarebbe stato troppo pericoloso; che il ricorrente ritiene che questo disguido sia, con ogni probabilità, dovuto all'attitudine dell'interprete di sintetizzare le sue allegazioni; che, nell'atto di ricorso, l'insorgente sostiene inoltre che, comunque, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile visto che la situazione in Tunisia sarebbe drammatica in quanto caratterizzata da povertà, corruzione, instabilità e insicurezza; che queste circostanze impedirebbero la conduzione di una vita serena e dignitosa; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
D-2454/2012 Pagina 5 mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di tre mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che i suoi documenti dovrebbero trovarsi a casa della famiglia in Tunisia ma che, tuttavia, i suoi famigliari non sarebbero finora riusciti a trovarli; che, in sede di prima audizione, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere stato informato, tramite un documento da lui firmato, dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non avere fatto nulla; che alla domanda circa la ragione per cui non avrebbe fatto nulla ha risposto che non sarebbe sussistito alcun motivo particolare e che semplicemente non avrebbe ancora telefonato a casa della famiglia in Tunisia, ma che lo avrebbe fatto nei giorni seguenti (cfr. verbale 1, pag. 7); che, in occasione dell'audizione federale, alla domanda di cosa avesse fatto nel frattempo per procurarsi i documenti richiesti, ha dichiarato di avere telefonato ai suoi famigliari, i quali avrebbero cercato i documenti ma non sarebbero riusciti a trovarli; che in particolare avrebbero cercato la sua carta d'identità nazionale; che
D-2454/2012 Pagina 6 quando era espatriato per la prima volta nel 2008 egli avrebbe lasciato tutti i suoi documenti nella casa in cui abitava con la famiglia; che la sua famiglia avrebbe tuttavia recentemente traslocato e a seguito di ciò non riuscirebbe più a trovare i suoi documenti; che nell'atto di ricorso egli sostiene che sussisterebbero ragioni scusabili per cui non avrebbe ancora consegnato alcun documento d'identità; che infatti, visto che i suoi famigliari non sono ancora riusciti a trovare i documenti, egli non potrebbe fare altro che attendere; che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti risultano verosimilmente inattendibili; che comunque, già le dichiarazioni fornite fin dall'inizio lasciano intendere una scarsa disponibilità del richiedente a voler fornire i documenti richiesti; che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso della sua carta d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, per di più, il richiedente ha fornito, al momento dell'entrata in Svizzera, un'identità diversa da quella fornita in seguito nell'ambito delle audizioni; che, alla domanda del motivo che l'avrebbe indotto a fornire delle identità diverse ha risposto che al momento dell'entrata in Svizzera avrebbe indicato una falsa identità per paura di essere rimpatriato, assicurando che la vera identità è quella fornita in sede di audizione (cfr. verbale 1, pag. 3); che quest'attitudine non può che confermare la scarsa disponibilità del richiedente a creare trasparenza in merito alla sua identità; che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;
D-2454/2012 Pagina 7 che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente, durante le audizioni, ha dichiarato che in Tunisia non avrebbe guadagnato abbastanza con i lavori da lui svolti; che, quindi, sarebbe espatriato per motivi economici, in cerca di un lavoro e di un futuro migliore e, infine, per potere aiutare la sua famiglia finanziariamente (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 3); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, i motivi elencati dal richiedente in sede di audizione a sostegno della sua domanda d'asilo non presentano alcun elemento di rilevanza; che, segnatamente, il fatto di essere malpagato non costituisce, nel contesto descritto, manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che quanto allegato dall'insorgente nell'atto di ricorso circa i presunti timori sul servizio militare che sarebbero rimasti estranei ai verbali, nonostante egli li avesse, a suo dire, menzionati in occasione dell'audizione federale, non può essere ritenuto; che infatti non è plausibile che allegazioni di questo tipo, che certamente non verrebbero considerate come dettagli ma, al contrario, come centrali nel racconto di un richiedente, restino estranee ai verbali; che inoltre, una volta steso il verbale, questo viene riletto e tradotto al richiedente in una lingua a lui comprensibile, nel caso in esame in arabo; che, in casu, il richiedente ha confermato che ciò sia avvenuto apponendo la sua firma su ogni pagina del verbale; che per giunta, durante le audizioni, il richiedente ha esplicitamente dichiarato di essere espatriato "esclusivamente" per motivi
D-2454/2012 Pagina 8 economici e che non vi sarebbero altri motivi e che, alla domanda se sarebbe espatriato anche nel caso in cui avesse trovato un lavoro ben retribuito in patria, ha risposto negativamente (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 3); che, alla luce di tali dichiarazioni, questo Tribunale può escludere l'asserita lacuna dei verbali quo agli allegati timori relativi al servizio militare; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
D-2454/2012 Pagina 9 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione personale, segnatamente dello stato di salute, essendo giovane ed avendo un'esperienza professionale oltre che una rete sociale, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
D-2454/2012 Pagina 10 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2454/2012 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: