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Bundesverwaltungsgericht 21.09.2010 D-2433/2007

21. September 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,321 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 ...

Volltext

Corte IV D-2433/2007/pen {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 settembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Walter Lang, cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Pakistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 marzo 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2433/2007 Fatti: A. Il (...), l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 14 febbraio 2007 [di seguito: verbale 1] e del 26 febbraio 2007 [di seguito: verbale 2]) di essere originario del villaggio di B._______ nel distretto di C._______ (Pakistan) e di essere espatriato per il timore di essere ricercato e incarcerato dalle autorità pakistane. Il (...), giorno delle elezioni amministrative, vi sarebbero stati brogli elettorali nel seggio delle votazioni del suo villaggio e sarebbe nata una rissa durante la quale suo padre, suo fratello ed altre tre persone sarebbero state arrestate dalla polizia. Essi sarebbero stati accusati di aver partecipato ai brogli, di aver scandito slogan contro il governo e di aver detenuto armi illegalmente. La sentenza contro il padre, dirigente della "D._______", non sarebbe ancora stata emessa, mentre il fratello sarebbe stato condannato a (...) anni di reclusione nel (...). Il (...), l'interessato, membro della "E._______", avrebbe preso parte ad una marcia di protesta, che avrebbe organizzato lui stesso, durante la quale sarebbe stato arrestato, nonché accusato di detenzione illegale di armi e di aver bruciato il poster del presidente pakistano, F._______ e, dopo alcuni giorni, sarebbe stato rilasciato, in quanto studente. L'interessato sarebbe poi stato espulso dalla scuola a causa di pressioni esercitate sul direttore dalla "G._______", partito antagonista a quello del padre dell'interessato. Il (...), durante una manifestazione per la destituzione di F._______, organizzata dalla D._______, la polizia sarebbe intervenuta e l'interessato sarebbe stato denunciato, insieme ad altri partecipanti, per detenzione illegale di armi, per consumo di bevande alcoliche e per aver incendiato un manichino del presidente. Dopo la manifestazione, costui sarebbe tornato a casa e sarebbe stato avvisato da familiari che la polizia lo avrebbe cercato. Di conseguenza, l'interessato avrebbe lasciato il suo domicilio e si sarebbe recato dalla zia materna, a H._______ (Pakistan), dove sarebbe rimasto alcuni giorni. Il (…) rispettivamente il (...), i parenti dell'interessato lo avrebbero informato che la polizia continuava a cercarlo e gli avrebbero consigliato di lasciare il Paese, poiché, vista la condanna di suo fratello e l'arresto di suo padre, avrebbe rischiato la stessa sorte. L'interessato sarebbe quindi espatriato il (...). Pagina 2

D-2433/2007 B. Con decisione del 7 marzo 2007, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A 11/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 3 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A sostegno del suo ricorso, l'insorgente ha prodotto diversi documenti: da un lato, 15 pagine estratte da internet inerenti alla situazione geografica di I._______ (Pakistan; cfr. doc. A), alle informazioni sul Pakistan (cfr. doc. B), alla D._______ (cfr. doc. C e D) e alla E._______ (cfr. doc. E), nonché concernenti la struttura del sistema giudiziario in Pakistan (cfr. doc. F e G); dall'altro lato, otto documenti presentati nella sua lingua e in inglese (cfr. doc. 1 a 8). D. Il 2 maggio 2007, con decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Peraltro, detto Tribunale, ha rinunciato a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]) ed ha, nel contempo, invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Con scritto del 9 maggio 2007, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale la traduzione di alcuni dei documenti nella sua lingua prodotti al momento del ricorso, presentati come il mandato d'arresto del (...) (cfr. doc. 1), l'annuncio di pubblicazione del (...) del suddetto ordine d'arresto (cfr. doc. 2), nonché due scritti datati entrambi (...) del Presidente della D._______ di J._______ (cfr. doc. 3 e 4). Pagina 3

D-2433/2007 F. Il 16 maggio 2007, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. G. Con scritto dell'11 giugno 2007, il ricorrente ha presentato l'atto di replica. Diritto: 1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Pagina 4

D-2433/2007 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un lato, non sufficientemente motivate e circostanziate a tal punto di dare l'impressione che i fatti addotti non sarebbero stati vissuti personalmente dal richiedente e, dall'altro lato, perché contraddittorie in quanto divergenti su punti essenziali del suo racconto. In particolare, il richiedente non sarebbe stato in grado né di precisare il periodo in cui sarebbe stato trattenuto in polizia, né di indicare la data del suo rilascio e dell'udienza in tribunale. Inoltre, l'interessato avrebbe raccontato in maniera estremamente generica, vaga e stereotipata il suo periodo di detenzione e l'episodio del (...). Detto Ufficio ha ritenuto che, se l'interessato avesse veramente vissuto un episodio così drammatico e coinvolgente, egli l'avrebbe esposto in maniera più appropriata, fornendo un racconto minuzioso e persuasivo, evitando di dare l'impressione di aver appreso l'intera storia a memoria. In aggiunta, il ricorrente si sarebbe contraddetto in merito alla sua fuga del (...) così come riguardo al processo dei suoi familiari. In conclusione, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica, né altri motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico si opporrebbero all'esigibilità e alla possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto al timore di essere esposto a pregiudizi per motivi politici e incarcerato in patria, come sarebbe avvenuto nel caso di suo padre e di suo fratello, il ricorrente fa valere di aver fornito tutte le informazioni necessarie, cercando di essere più preciso possibile. In particolare, l'insorgente sottolinea che la dimenticanza di alcune date non condurrebbe a considerare inconsistente il suo racconto, rispettivamente che la sua concisione nel descrivere il periodo di detenzione non significherebbe che questo sia stereotipato. Per quanto concerne le contraddizioni relative sia all'arresto di suo padre, sia all'appello contro la condanna del fratello, l'insorgente fa valere che queste sarebbero il frutto di un equivoco. Ciò Pagina 5

D-2433/2007 considerato, e richiamati i documenti allegati al presente ricorso, il ricorrente conclude che il suo racconto sarebbe verosimile e dovrebbe essergli riconosciuta la qualità di rifugiato. Infine, il ricorrente ritiene che – contrariamente a quanto affermato dall'UFM – la situazione attuale in Pakistan non garantirebbe il suo rientro in detto Paese nella dignità e nella sicurezza e rischierebbe di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU, ragione per cui, in applicazione dell'art. 14a cpv. 1 della nel frattempo abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe né ammissibile, né esigibile. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili Pagina 6

D-2433/2007 postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, il ricorrente non è stato in grado di fornire informazioni circostanziate e precise circa gli avvenimenti che sarebbero a fondamento della sua domanda d'asilo. Innanzitutto, circa il periodo in cui sarebbe stato arrestato dalla polizia, in seguito alla marcia di protesta del (...), l'insorgente non è stato in grado di indicare né la data dell'udienza in tribunale (cfr. verbale 2, pag. 5, D59), né quella del suo rilascio (cfr. verbale 2, pag. 5, D57). Ha, inoltre, affermato dapprima di essere stato trattenuto dieci o venti giorni (cfr. verbale 2, pag. 5, D56) per poi correggersi subito, dichiarando che i giorni di detenzione sarebbero stati venti. È palese che le evocate inconsistenze e incongruenze delle allegazioni del ricorrente sono grossolane e non lasciano spazio a equivoci, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, pag. 3), avendo per oggetto punti essenziali della sua domanda d'asilo, costituendo così dei manifesti indizi di inverosimiglianza. Esso non ha, inoltre, saputo descrivere il suo periodo di detenzione in modo preciso ma si è limitato ad una descrizione stereotipata e priva di dettagli, facendo riferimento soltanto alla grandezza della cella, ad una piccola porta da cui gli davano da mangiare, nonché affermando che lo facevano uscire due volte al giorno e che non vi era il letto (cfr. verbale 2, pag. 6, D67). L'assenza di dettagli tipici e individuali, caratteristici del ricordo di chi ha subito una simile esperienza, denota che esso non ha veramente vissuto quell'episodio, cosa che l'asserita giustificazione ricorsuale – ovvero la concisione del racconto (cfr. ricorso, pag.3) – non saprebbe spiegare, ritenuto che gli è stato esplicitamente chiesto di descrivere "dettagliatamente" i venti giorni di prigionia (cfr. ibidem). D'altronde, non soccorre l'insorgente il rapporto di polizia (cfr. doc. 6), peraltro non tradotto dal ricorrente, così come presentato, ovvero in fotocopia con appostovi un timbro di colore viola, chiaramente posteriore, il quale risulta essere di dubbia autenticità. Anche riguardo alla manifestazione del (...), benché gli sia stato esplicitamente chiesto di indicare "ogni dettaglio", il ricorrente non ne ha fornito alcuno, raccontando, in modo Pagina 7

D-2433/2007 generico, che l'avrebbe organizzata la D._______ e che la polizia sarebbe intervenuta disperdendo nonché picchiando i manifestanti, come pure che la gente, spaventata, sarebbe fuggita, cosa che avrebbe fatto anche lui (cfr. verbale 2, pagg. 7 e 8, D93 e D94). Questa assenza di dettagli comprova che il ricorrente non ha realmente partecipato alla suddetta manifestazione. A tal proposito, il rapporto di Polizia (cfr. doc. 7), anch'esso non tradotto dal ricorrente, non costituisce palesemente un documento adeguato a rovesciare la ritenuta inverosimiglianza, poiché di dubbia autenticità, trattandosi unicamente di una fotocopia sulla quale il timbro è stato apposto posteriormente. Per i medesimi motivi, il rapporto di polizia del (...) (cfr. doc. 5), concernente il padre e il fratello dell'insorgente, è di dubbia autenticità, e quindi non è atto a rendere verosimili i fatti ivi evocati. Parimenti, il timore del ricorrente di essere ricercato non può corrispondere alla realtà, tanto più che, anche in questo caso, i documenti presentati come il mandato d'arresto e la relativa pubblicazione (cfr. doc. 1 e 2) risultano contenere diversi indizi di falsificazione. A titolo d'esempio, come rilevato dall'UFM, una data è stata grossolanamente corretta, e, inoltre, le firme che dovrebbero essere quelle dello stesso magistrato e i timbri riportanti la sezione di quest'ultimo a I._______ non corrispondono tra loro. In siffatte circostanze, non v'è motivo né di analizzare il timbro a destra riportante la sigla di un Giudice civile, né la susseguente questione posta dal ricorrente, secondo cui detto Giudice sarebbe competente in ambito penale (cfr. doc. G e F). Inoltre, a sostegno dell'inverosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non ha saputo dare alcuna informazione sul detto partito di suo padre, malgrado abbia dichiarato che quest'ultimo era presidente della D._______ (cfr. verbale 2, pag. 3, D17). Confrontato a tale inconsistenza, l'insorgente si è limitato ad affermare, in modo molto poco convincente, che "Si sa che non si possono fare tante domande agli adulti." (cfr. verbale 2, pag. 8, D105). Inoltre, l'insorgente non è stato in grado di indicare quando sarebbe iniziato il processo di suo padre (cfr. verbale 2, pag. 7, D81). Per giunta, sebbene il ricorrente medesimo abbia affermato di essere stato attivo in seno alla E._______ (movimento giovanile della D._______) come segretario (cfr. verbale 2, pag. 3, D25), egli non è stato in grado di fornire alcun dettaglio di rilievo in merito al citato movimento, rimanendo vago e sorprendentemente succinto, limitandosi ad affermare che "questo partito è stato fatto per aiutare la gente, per volontariato" (cfr. verbale 2, pag. 3, D26). Interrogato sugli scopi del movimento, ha Pagina 8

D-2433/2007 risposto in modo estremamente generico "Uno è di aiutare gli studenti poveri e per organizzare volontariato per aiutare la gente" (cfr. verbale 2, pag. 4, D42) ed, inoltre, incitato a precisare meglio questi obiettivi, ha semplicemente affermato che "vogliono aiutare la gente povera" (cfr. verbale 2, pag. 4, D 43). Tali risposte, vaghe e generiche su punti centrali del racconto del ricorrente, prive di dettagli e stereotipate, costituiscono un ulteriore indizio che i fatti addotti sono inverosimili. A ciò aggiungasi che il ricorrente si è contraddetto a più riprese: segnatamente, in merito alle circostanze in cui sarebbe venuto a conoscenza dell'arresto del padre, che sarebbe avvenuto il (...): l'insorgente ha dapprima affermato di averlo appreso dai suoi parenti "circa il (…) o (…)" (cfr. verbale 2, pag. 3, D18 e D19) – allorquando afferma di aver organizzato la manifestazione del (...) "anche contro l'arresto di mio padre" (cfr. verbale 2, pag. 5, D49) – e, in seguito, ha dichiarato che glielo avrebbero riferito sua madre e sua sorella (cfr. verbale 2, pag. 6, D72), ciò che appare manifestamente contraddittorio. In aggiunta, circa la condanna del fratello, esso ha, dapprima, affermato di non ricordare quando sarebbe stata pronunciata (cfr. verbale 1, pag. 4) e che la domanda d'appello sarebbe stata fatta nel (...) (cfr. ibidem). Successivamente, ha dichiarato che la condanna sarebbe stata pronunciata nel (...) (cfr. verbale 2, pag. 6, D79 e ricorso, pag. 3) e che il ricorso sarebbe stato presentato nel mese di (...) (cfr. verbale 2, pag. 7, D86). Confrontato a tale incongruenza, esso ha affermato di non ricordare quando fu presentato il ricorso (cfr. verbale 2, pag. 8, D100 e D101). Non soccorre, peraltro, il ricorrente l'allegazione ricorsuale secondo cui si tratterebbe di un malinteso. Infatti, egli ha firmato i verbali, attestandone così la loro conformità rispetto a quanto dichiarato e certificando che le sue allegazioni erano veritiere. Ritenuto ciò, non vi è alcuna spiegazione logica ad tali contraddizioni, se non quella di ammettere che detto "malinteso" sia frutto della confusione tipica di chi racconta fatti non realmente accaduti. A tal proposito, il Tribunale rileva che i documenti avanzati a comprova dei fatti addotti non sono atti a rovesciare tale conclusione in quanto, innanzitutto, le due lettere del presidente della D._______ J._______ (cfr. doc. 3 e 4), nonché la lettera in inglese dell'avvocato K._______ (cfr. doc. 8), non contengono altro che mere affermazioni di parte, non verificabili e quindi non atte a provare i fatti addotti. Inoltre, le succitate lettere fanno riferimento ad una condanna all'ergastolo (cfr. doc. 4), pronunciata contro il fratello dell'insorgente, rispettivamente ad una pena di (...) anni (cfr. doc. 8), ciò in flagrante contraddizione con Pagina 9

D-2433/2007 quanto affermato dal ricorrente, che ha dichiarato che suo fratello sarebbe stato condannato ad una pena di (…) anni (cfr. verbale 2, pag. 3, D17). In aggiunta, i documenti, estratti da internet (cfr. doc. A, B, C, D e E), avanzati dal ricorrente non provano nulla circa l'esistenza delle asserite persecuzioni nei contronti del ricorrente. Infine, contrariamente a quanto affermato, non corrisponde al vero che in Pakistan "tutti i partiti sono illegali" (cfr. verbale 2, pag. 8, D107), segnatamente, la D._______ è legale in detto Paese. Alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie, vaghe e non circostanziate del ricorrente, che portano sui punti essenziali della sua domanda d'asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei fatti addotti, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che non v'è ragione alcuna di ritenere che l'insorgente non possa beneficiare in Patria di un equo processo in caso fosse accusato di infrazioni di diritto comune. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2 9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Pakistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Pagina 10

D-2433/2007 Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr, la cui portata non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è tuttavia dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. 9.2.2 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.3 9.3.1 Inoltre, in Pakistan, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica superiore, avendo studiato fino a (…) anni (cfr. verbale 1, pag. 2). Per di più, a seguito del suo espatrio, ha potuto acquisire un'esperienza lavorativa, quale (...). Inoltre, l'insorgente dispone di una densa rete sociale in Patria, da un lato, a B._______ (Pakistan), dove risiedono sua madre, suo padre, sua sorella, nonché i suoi sette fratelli (cfr. verbale 1, pag. 3) e, dall'altro lato, a G._______ (Pakistan), dove vivono alcuni suoi parenti, segnatamente sua zia materna (cfr. verbale 2, pag. 2, D7-D9), presso cui ha soggiornato una ventina di giorni prima del suo espatrio. Peraltro, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Infine, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere Pagina 11

D-2433/2007 altresì un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Pakistan è ragionevolmente esigibile. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio oltre alla sua carta d'identità che ha già depositato in corso di procedura (art. 8 cpv. 4 LAsi; Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/34 consid. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. 11.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. Pagina 12

D-2433/2007 11.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro del ricorso erano sprovviste d'esito favorevole. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta. 12. 12.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13

D-2433/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) - L._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 14

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