Corte IV D-2403/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 aprile 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2403/2009 Visto: la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato il 3 gennaio 2001, la decisione del 30 marzo 2001 dell'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attuale e di seguito UFM) che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, la sentenza del 4 luglio 2001 dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA, attuale TAF) che ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione, la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato il 3 febbraio 2009, i verbali d'audizione del 16 marzo 2009 e del 7 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 14 aprile 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 15 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, Considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2
D-2403/2009 che, nell'ambito dei ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che l'interessato è originario di B._______ nello Stato di C._______ (Nigeria), che egli ha dichiarato di aver lasciato il territorio elvetico nell'aprile 2003, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera, e di essere ritornato in Nigeria, dove segnatamente avrebbe vissuto a D._______ dal 2003 al 2006 ed a E._______ nello Stato di F._______, dal 2006 fino al suo espatrio alla fine del mese di gennaio 2009, che nell'ottobre 2006, l'interessato sarebbe stato attaccato da alcune persone appartenenti al gruppo G._______, il quale sarebbe responsabile della morte del di lui padre, avvenuta nel 2000; che, per le ferite subite, sarebbe stato ricoverato per un mese all'ospedale, dove avrebbe potuto depositare la sua denuncia alla Polizia, che, dopo la degenza, l'interessato - per il tramite di un amico del padre - avrebbe trovato un lavoro in un albergo a E._______, dove nel dicembre 2008, avrebbe intravisto alcune delle persone che lo avrebbero attaccato in occasione della prima aggressione del 2006, Pagina 3
D-2403/2009 che tali individui sarebbero stati arrestati dalla Polizia avvertita dall'interessato, ed avrebbero dichiarato durante gli interrogatori di essere andati a E._______ per uccidere l'interessato; che l'amico di suo padre gli avrebbe riferito che suddetti individui sarebbero delle persone influenti e potenti, e gli avrebbe quindi consigliato di lasciare la Nigeria, ciò che l'interessato avrebbe fatto il 1° febbraio 2009, viaggiando in aereo da H._______ a I._______ e successivamente fino a J._______ con un altro volo, che, nella decisione del 14 aprile 2009, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che nel gravame, l'insorgente fa valere che - dopo la prima procedura d'asilo che risale al 2001 e dopo il suo rientro in patria nel 2003 sarebbero intervenuti fatti propri a motivare la sua qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, infatti, i motivi d'asilo addotti a sostegno della seconda domanda d'asilo sarebbero in parte collegati alla prima procedura d'asilo; che, inoltre, il ricorrente contesta che egli avrebbe reso un racconto vago e contraddittorio circa i suoi aggressori e la possessione di poteri speciali, che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, Pagina 4
D-2403/2009 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 30 marzo 2001, a seguito della sentenza del 4 luglio 2001 della CRA con la quale è stato respinto il ricorso presentato dall'insorgente, che, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che codesto Tribunale tiene a sottolineare che - sebbene il ricorrente sostiene che i motivi d'asilo addotti nella presente procedura si riferiscano ad avvenimenti accaduti dopo il suo rientro in patria nel 2003 e sarebbero solo in parte collegati alla prima procedura (cfr. ricorso pag. 2) - v'è ragione di ammettere che tali motivi sono manifestamente correlati a quelli della prima domanda d'asilo, ovvero sostanzialmente all'uccisione del padre del ricorrente, come egli stesso ha dichiarato (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 6); che, alla luce dell'inverosimiglianza già determinata dei motivi d'asilo presentati nella prima procedura ed in considerazione della netta correlazione tra i motivi d'asilo addotti nelle due rispettive procedure, si può fin d'ora concludere all'inverosimiglianza dei motivi asseriti nella presente procedura, e ritenere - tra l'altro - che il gravame del ricorrente rasenta l'abuso processuale; che, comunque, a titolo d'esempio circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo della presente procedura, basti ancora rilevare che - oltre a quanto rettamente già evidenziato dall'autorità inferiore - il ricorrente avrebbe Pagina 5
D-2403/2009 riferito di essere stato aggredito nell'ottobre 2006, senza saper indicare la data precisa dell'aggressione, la quale tra l'altro sarebbe avvenuta ben più di tre anni dopo il suo rientro in patria (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 1 e 6); che l'insorgente non ha saputo nemmeno dare una descrizione dettagliata dei suoi aggressori (cfr. verbale d'audizione del 7 aprile 2009 pag. 9-10), di cui invece nel gravame ha preteso averli inidividuati chiaramente (cfr. risorso pag. 2); che non soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui nel dicembre 2008 presso l'albergo in cui lavorava avrebbe riconosciuto due degli uomini che l'avrebbero aggreddito due anni prima (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 6), allorquando ha riferito che li avrebbe riconosciuti dalla loro faccia, la quale egli ha descritto essere normale, di un uomo di colore come la sua o come quella dell'interprete (cfr. verbale d'audizione del 7 aprile 2009 pag. 9), ciò che conduce - secondo l'esperienza generale - ad escludere la possibilità di individualizzare e riconoscere una persona come invece egli pretenderebbe aver fatto; che, infine, non soccorre il ricorrente la vicenda legata ai poteri che egli pretenderebbe, con semplici allegazioni di parte, possedere (cfr. ricorso pag. 2) e che sarebbero il motivo per cui lo vorrebbero uccidere conformemente a quanto gli sarebbe stato riferito (cfr. verbali d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 7 e del 7 aprile 2009 pag. 6, 8), che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché Pagina 6
D-2403/2009 art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso, che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF rileva che egli è giovane, gode di una formazione scolastica perlomeno di base, conosce la lingua inglese abbastanza bene (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 3) ed ha inoltre una formazione professionale quale (...), nonché un'esperienza professionale quale (...) in albergo e quale (...) degli immobili di appartenenza dei suoi genitori (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 2); che l'insorgente proviene pertanto da una famiglia benestante e possedente beni immobili; che, d'altronde, in patria l'autore del gravame può beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che gran parte della sua famiglia - Pagina 7
D-2403/2009 si trova ancora in loco (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 4), che, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-2403/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. [...]; allegato: incarto UFM) - K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 9