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Bundesverwaltungsgericht 22.04.2009 D-2398/2009

22. April 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,140 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-2398/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 aprile 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2398/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 5 marzo 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della loro domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 13 marzo 2009 e del 6 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 14 aprile 2009, che è stata notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 15 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione Pagina 2

D-2398/2009 dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, d'etnia (...), originario di B._______, un villaggio vicino a C._______ nello Stato di D._______, dove sarebbe nato e avrebbe vissuto fino al suo espatrio, che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine definitivamente nel marzo 2009, poiché sarebbe ricercato dai membri della società segreta "E._______" - di cui sarebbe entrato a far parte dal (...) - i quali lo vorrebbero uccidere dopo che l'interessato nel luglio del 2008 avrebbe deciso di uscire dalla suddetta società, che dopo aver lasciato la società, gli sarebbe stato chiesto di restituire tutte le armi che gli avrebbero dato, ma che egli avrebbe già seppellito, che, il 20 febbraio 2009 l'interessato sarebbe fuggito a F._______ presso suo zio, dove tuttavia il 3 marzo 2009 i membri della società sarebbero andati a cercarlo, ed avrebbero minacciato lo zio - il quale aveva negato la sua presenza - di ritornare a prendere l'interessato; che l'indomani l'interessato sarebbe partito da F._______ in aereo con il passatore, il quale gli avrebbe procurato un passaporto; che, giunto in Europa, avrebbe preso un treno fino a G._______, in Svizzera, Pagina 3

D-2398/2009 che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 14 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che gli sarebbe oggettivamente impossibile consegnare o far arrivare dalla Nigeria un documento d'identità, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un passaporto od una carta d'identità, ritenuto che nel suo Paese sarebbero utilizzati solo da pochissime persone; che l'autore del gravame ha sottolineato inoltre che non saprebbe a chi rivolgersi per chiedere il rilascio di siffatti documenti, non essendo presente personalmente in Nigeria, e visto che non potrebbe nemmeno chiedere all'Ambasciata nigeriana in Svizzera, non possedendo altri documenti dello stato civile e non vivendo in Svizzera; che, infine, il ricorrente ha contestato che non vi sarebbe la necessità di ulteriori chiaramenti in relazione allo statuto di rifugiato o quantomeno in relazione all'esecuzione dell'allontanamento, ribadendo da un lato che la sua vita in Nigeria sarebbe in pericolo e gravemente minacciata, e non potrebbe più ritornarvi, in quanto non avrebbe nessuno su cui appoggiarsi, nonché adducendo dall'altro lato di aver reso nei verbali d'audizione un racconto dettagliato, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che, ha altresì presentato una domanda Pagina 4

D-2398/2009 d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha allegato di aver viaggiato da F._______ in aereo munito di un passaporto che riportava il suo nome e che gli sarebbe stato procurato dal passatore dietro pagamento di una somma di denaro (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 5), che l'insorgente non è stato in grado di indicare né l'ora esatta della partenza, né la compagnia aerea (cfr. verbale del 6 aprile 2009 pag. 4), né la Nazione in cui sarebbe atterrato (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 9); che il medesimo ha affermato di aver continuato il viaggio in treno, senza sapere rispettivamente ricordare da dove sarebbe partito, senza avere con sé il biglietto - nonostante abbia dichiarato che l'accompagnatore glielo avesse comprato (cfr. Pagina 5

D-2398/2009 verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 9 e del 6 aprile 2009 pag. 5) - e senza aver visto il controllore o aver passato una dogana, così come senza sapere dove sarebbe diretto e dove sarebbe dovuto scendere (cfr. ibidem); che il ricorrente avrebbe affermato di essere sceso a G._______ solo perché avrebbe visto un uomo nero a cui chiedere aiuto (cfr. ibidem), che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti e non potrebbe richiederli all'Ambasciata nigeriana in Svizzera (cfr. ricorso pag. 2) o farseli inviare dalla Nigeria, visto che non avrebbe modo di contattare i suoi perché non ha la rubrica del telefono (cfr. verbale d'audizione del 6 aprile 2009 pag. 3); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi Pagina 6

D-2398/2009 nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai membri della società "E._______" di cui avrebbe fatto parte, dopo che egli avrebbe deciso di lasciarla, ciò che sarebbe vietato e punito con la morte (cfr. verbali d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 6-7 e del 6 aprile 2009 pag. 5 e 11), che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, oltre a quanto già rettamente evidenziato dall'autorità inferiore circa la palese inverosimiglianza dell'appartenenza del ricorrente alla società occulta "E._______", codesto Tribunale tiene a sottolineare che l'esistenza della società stessa risulta assolutamente inverosimile alla luce del racconto reso; che, a titolo d'esempio, infatti, basti rilevare che l'insorgente non ha saputo indicare cosa significa il nome della società e come sarebbe organizzata in modo preciso (cfr. verbale d'audizione del 6 aprile 2009 pag. 6-7); che il ricorrente ha dato versioni contraddittorie circa l'obiettivo della società: se inizialmente ha dichiarato che i membri venivano utilizzati per vendicarsi di offese (cfr. verbale del 13 marzo 2009 pag. 6), in seguito ha affermato che l'obiettivo era di fornire posti di lavoro eccellenti o all'estero per i laureati (cfr. ibidem pag. 7); che altrettanto contraddittorio è che la presunta società sia composta da studenti e poliziotti, dal momento in cui egli ha affermato che essa sarebbe legata alla scuola (cfr. ibidem, pag. 6-7), che, inoltre, sono inverosimili le ricerche o le minaccie di morte di cui il ricorrente sarebbe oggetto a seguito dell'asserita uscita dalla suddetta società (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 7 e del 6 Pagina 7

D-2398/2009 aprile 2009 pag. 11), allorquando proprio il medesimo ha affermato che al momento della sua decisione di lasciarla, egli è stato semplicemente interpellato a ridare tutte le armi (cfr. verbale d'audizione del 6 aprile 2009 pag. 5 e 10), che d'altronde non soccorrono le non corroborate e mere affermazioni dell'autore del gravame secondo cui in caso di rientro in Patria la sua vita sarebbe gravemente minacciata (cfr. ricorso pag. 2), che, già in corso di procedura, è emersa l'intenzione del ricorrente di rimanere in Svizzera per lavorare, guadagnare un po' di soldi e continuare gli studi (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 10), che, vista l'inattendibilità e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che insorgente non possa ottenere in Nigeria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 8

D-2398/2009 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, del resto, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, è laureato in (...) e proviene da una famiglia di classe media; che, inoltre, il ricorrente dispone in patria di un importante rete sociale, ritenuto che i membri della sua famiglia si trovano ancora in loco, dove dispongono ognuno di un'attività professionale o scolastica (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 2-4), che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che sono suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso Pagina 9

D-2398/2009 in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-2398/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11

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