Corte IV D-2389/2010/dei {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 aprile 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione di Kurt Gysi, giudice; cancelliere Carlo Monti; A._______, nato il (...), alias B._______, dichiaratosi nato il (...), e dichiaratosi cittadino del Niger, alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 aprile 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2389/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; l'esame osseo a cui il ricorrente è stato sottoposto in data 10 febbraio 2010 ed il relativo rapporto; il verbale d'audizione del 24 febbraio 2010 (audizione sommaria al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso [di seguito: Centro]) in cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino del Niger nato il (...) e con ultimo domicilio a E._______, da dove il (...) sarebbe espatriato, poiché minacciato di morte dalla famiglia della propria fidanzata, morta in seguito ad un aborto, nonché, nello stesso verbale, la presa di posizione dell'insorgente sulle risultanze dell'esame osseo; l'analisi LINGUA effettuata il 5 marzo 2010 ed il relativo rapporto del 28 marzo 2010 dell'esaminatore che l'ha effettuata; il verbale d'audizione del 9 aprile 2010, in occasione del quale al richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, nonché in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), il verbale della decisione dell'UFM del 9 aprile 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti), il ricorso del 9 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 12 aprile 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 12 aprile 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; Pagina 2
D-2389/2010 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che, nella decisione del 9 aprile 2010, l'UFM ha considerato che, da un lato, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 cpv. 1 LAsi, l'interessato non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato alcuna prova a sostegno della stessa, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo, per il qual motivo l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, d'altro lato, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, il richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, essendo emerso con certezza che la sua socializzazione non sarebbe avvenuta in Niger, bensì, con ogni probabilità, in Ni geria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha Pagina 3
D-2389/2010 pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'e secuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non aver ingannato le autorità svizzere, ribadendo di essere cittadino del Niger e affermando di essere nato il (...) e di aver inteso, durante le audizioni, di essere nel proprio diciottesimo anno di vita, e non di avere già compiuto 18 anni (cfr. ricorso, pag. 2); che, a tal proposito, egli contesta l'esame osseo, osservando come debba esserci necessariamente stato un errore; che egli contesta anche l'esame LINGUA, in quanto egli avrebbe risposto a molte domande sul Niger e dunque fornendo informazioni sufficienti a confermare la propria provenienza; egli censura pure il fatto che non gli sia stato consegnato il rapporto integrale relativo all'esame LINGUA o la registrazione video dalle quali si evincerebbe in modo evidente che egli proverrebbe dal Niger; che, inoltre, il ricorrente ritiene che non si possa affermare che abbia violato il suo dovere di collaborare e che un suo rinvio non sarebbe ra gionevolmente esigibile; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della deci sione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali; che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e re lativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti è al tresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1); Pagina 4
D-2389/2010 che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che segnatamente - come rettamente rilevato dall'autorità inferiore - non è stato in grado di indicare né l'età della propria madre, né la propria et nia, il nome o la data di nascita del proprio padre, e neppure quando egli avrebbe iniziato e terminato la scuola primaria (cfr. verbale d'audi zione del 24 febbraio 2010, pagg. 3-4); che, d'altronde non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. ibidem, pag. 5), tanto più ritenute le inverosimili allegazioni rese dal medesimo quanto alle circostanze del viaggio d'espatrio, che sostanzialmente avrebbe effet tuato in aereo da E._______ fino a giungere in Francia, in una località a lui sconosciuta e senza subire alcun controllo da parte di qualsivoglia autorità (cfr. ibidem, pag. 9), e di cui non ha saputo ricordare le date precise, dichiarando di essere espatriato il (...); che, nel caso concreto, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare l'asserita minore età; che, in siffatto contesto, aggiungasi altresì che dall'esame radiologico effettuato il 10 febbraio 2010 (cfr. A 6/1 agli atti) risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età di 17 anni; che, inoltre, l'insorgente stesso ha dichiarato durante la prima audizione di avere 18 anni (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2010, pag. 2) ed ha fornito un'ulteriore contraddizione, contenuta nel ricorso, dichiarando di essere nato il (...) invece del (...), ossia quanto dichiarato nei verbali d'audizione (cfr. ricorso, pag. 2); che, pertanto, conto tenuto delle circostanze sopraevocate del caso di specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali presentati dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 2) ed all'inesistenza di qualsivoglia mezzo di prova, v'è ragione di concludere alla maggiore età dell'autore del gravame e di confermare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova; Pagina 5
D-2389/2010 che l’esame LINGUA va sussunto a mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tut tora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’i dentità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4); che il ricorrente ha censurato il risultato dell'esame LINGUA, contestando il fatto di non avere conoscenze adeguate della propria città (cfr. ricorso, pag. 2); che, ai sensi dell'articolo 36 cpv. 2 LAsi, in vista di una decisione ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, al ricorrente è concesso il diritto di essere sentito; che, in tale ambito, il ricorrente è stato sentito su tutti i punti dell'esame LINGUA che l'UFM ha successivamente utilizzato nella sua decisione di non entrata nel merito (cfr. audizione del 9 aprile 2010); che, pertanto, l'insorgente ha potuto correttamente esercitare il proprio diritto di essere sentito in relazione ai punti rilevanti della decisione presa dall'UFM ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che, dalle risultanze dell'esame LINGUA contenute nel rapporto del 28 marzo 2010, da un lato, è emerso con certezza che la socializzazione del ricorrente è stata compiuta con ogni probabilità in Nigeria, e dall'altro, è stato escluso con altrettanta certezza che la stessa sia av venuta in qualsiasi altro paese, incluso il Niger (cfr. rapporto LINGUA del 28 marzo 2010, pagg. 1 e 2); che, infatti, l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua inglese nelle sue diverse varianti parlate nell'Africa occidentale e delle lingue pidgins e creolo [cfr. agli atti]) ha indicato come le caratteristiche lin guistiche dell'insorgente rilevino un utilizzo dell'inglese tipico dell'Africa occidentale che escludono una sua provenienza dal Niger e confermano invece la sua origine nigeriana (cfr. rapporto LINGUA, pagg. 2 e 4); Pagina 6
D-2389/2010 che, nonostante il ricorrente abbia sostenuto di aver vissuto dalla nascita fino all'espatrio a E._______, in Niger (cfr. verbale d'audizione del 24 febbraio 2010, pag. 1), il suo modo di esprimersi presenta diversi tratti caratteristici dell'inglese parlato in Nigeria, senza contare che egli non parlerebbe il francese – lingua ufficiale del Niger – né alcun dialetto tribale, quale ad esempio l'hausa, idioma parlato dalla madre (cfr. rapporto LINGUA del 28 marzo 2010, pagg. 2 e 3 ); che, inoltre, l'insorgente, non è stato in grado di dimostrare di avere delle conoscenze particolari della zona di E._______, come è emerso dal rapporto dell'esame LINGUA, in cui l'esaminatore ha segnalato che egli non ha saputo indicare alcun villaggio nei pressi di E._______, malgrado abbia affermato che vi avrebbe vissuto per tutta la vita; che il ricorrente non ha saputo indicare né le targhe di circolazione né le uniformi della polizia in Niger (cfr. rapporto LINGUA del 28 marzo 2010 pag. 3); che se, come in casu, in ragione dell'art. 27 PA, del rapporto stesso o della registrazione audio ne può essere limitata la compulsazione, non di meno il diritto di essere sentito del ricorrente non è violato se il ri corrente, come nell'evenienza concreta, viene a conoscenza del contenuto essenziale degli atti di causa (cfr. GICRA 1994 no 1, consid. 4 e 5); che, peralto, il ricorrente – sia in occasione del diritto di essere sentito, sia in sede di ricorso – non ha fatto valere alcun argomento o mezzo di prova suscettibile di contestare la fondatezza dell'esame LINGUA così come delle risultanze dello stesso; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generi che censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione rispettivamente al rapporto LINGUA; che il ricorrente si è limitato a ribadire di essere cittadino nigerino sen za allegare fatti ulteriori od in contraddizione con quanto contenuto nel rapporto LINGUA; che, a mente di questo Tribunale, sulla base del rapporto lingua agli atti e noto a questa autorità, non v'è motivo di censurare o di scostarsi dalle conclusioni a cui è giunto l'esaminatore nel rapporto LINGUA del Pagina 7
D-2389/2010 28 marzo 2010, e neppure di scostarsi dalla decisione dell'UFM qui impugnata che rettamente si fonda su tali conclusioni; che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1; che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ri corrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA; che nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente confutate dall'esame LINGUA, al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Niger (cfr. rapporto LINGUA del 28 marzo 2010, pagg. 1-3) e contestualmente qualsivoglia impedimento al rientro del ricorrente nel suddetto Paese, Pagina 8
D-2389/2010 come egli pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e semplici affermazioni (cfr. ricorso pag. 2-3); che per di più, questo Tribunale osserva, alla luce del rapporto sull'esame LINGUA, che il ricorrente parla fluentemente la variante dell'inglese dell'Africa occidentale con inflessione tipicamente ed unicamente nigeriana e non conosce alcun idioma nigerino (cfr. rapporto LINGUA, pag. 3); che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese; che, essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia la Nigeria, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile; che premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine; che del resto, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede una formazione di base, in quanto ha frequentato Pagina 9
D-2389/2010 le scuole fino alla sesta classe; che, inoltre, egli ha dichiarato di avere ancora la madre in patria e si può quindi partire dal presupposto che possa disporre di una rete sociale in loco; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); Pagina 10
D-2389/2010 che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11
D-2389/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza alla ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; con allegata copia del ricorso del 6 aprile 2010); - F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 12