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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2007 D-2369/2007

7. Mai 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,985 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 26 marzo 2007 in materia di non e...

Volltext

Corte IV D-2369/2007 {T 0/2} Sentenza del 7 maggio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Robert Galliker e Daniel Schmid Cancelliere Marco Poretti A._______, _______, Bosnia e Erzegovina, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 26 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il richiedente ha depositato una prima domanda d'asilo il 3 ottobre 2002. Il 15 maggio 2003, l'UFM (allora Ufficio federale dei rifugiati, UFR) ha respinto detta domanda e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento. Il ricorso interposto contro tale decisione dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) il 18 giugno 2003 è stato respinto con sentenza dell'8 luglio 2003. B. Il richiedente ha depositato una seconda domanda d'asilo il 6 settembre 2004. Il 23 settembre 2004, l'UFM ha respinto la suddetta domanda. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. Il ricorso interposto contro tale decisione dinanzi alla CRA il 25 ottobre 2004 è stato dichiarato inammissibile, in quanto privo di firma e motivazione, con sentenza del 17 novembre 2004. C. Il richiedente ha depositato una terza domanda d'asilo il 14 novembre 2005. Il 1° dicembre 2005, l'UFM ha respinto la citata domanda. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. Il ricorso interposto contro tale decisione dinanzi alla CRA il 30 dicembre 2005 è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 3 febbraio 2006 (mancato versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali). D. Il 2 marzo 2007, il richiedente ha presentato la quarta domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'8 e del 16 marzo 2007), d'essere rientrato al domicilio sito nella B._______ alla fine della precedente procedura. Quivi sarebbe stato minacciato da un poliziotto a causa dell'appartenenza alla religione C._______ e avrebbe litigato con l'occupante/affittuario di un suo terreno. E. Il 26 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 30 marzo 2007, il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Unitamente al gravame ha esibito due fogli di trasmissione d'informazioni mediche che lo concernono. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo

3 federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, è limitato alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto (una conclusione tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato sarebbe pertanto inammissibile). La cognizione di questo Tribunale è per contro completa in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1. pag. 240 e seg.). 2.1 Peraltro, solo la decisione pronunciata dall'UFM il 26 marzo 2007 costituisce l'oggetto suscettibile d'essere impugnato nella procedura di ricorso ordinaria qui in esame. Non lo sono per contro le decisioni negative, ormai cresciute in giudicato, rese dall'UFM nelle precedenti domande d'asilo depositate dal ricorrente in Svizzera, e basate su fatti intervenuti anteriormente al 3 febbraio 2006, come sembrerebbe volere l'insorgente alludendo agli orrori che avrebbe vissuto in passato in Bosnia e Erzegovina. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che la terza procedura si è definitivamente conclusa il 3 febbraio 2006. I fatti addotti dal richiedente, e verificatisi dopo la conclusione di tale procedimento, non sarebbero altresì propri a motivare la qualità di rifugiato. Da un lato, l'insorgente non ricorderebbe neppure il nome del poliziotto che l'avrebbe minacciato. Dall'altro lato, non avrebbe chiesto l'intervento delle autorità per ovviare ai problemi avuti con privati. Infine, l'interessato non avrebbe saputo precisare di quali disturbi psichici soffrirebbe, fermo restando che gli stessi possono di principio essere curati in Bosnia e Erzegovina. 4. Nel gravame, il ricorrente fa valere che i C._______ sono cittadini di seconda classe in B._______. La Bosnia e Erzegovina è per lui un posto ostile, per gli orrori che vi ha conosciuto, e non v'è alcuna speranza di vita normale. Preferirebbe pertanto potere risiedere in un posto libero e tranquillo come la Svizzera. Chiede altresì che sia tenuto conto del suo attuale stato d'animo e di salute. 5. Giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall’audizione non emergano indizi secondo cui nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

4 6. Questo Tribunale constata che le allegazioni del ricorrente in merito agli accadimenti, verificatisi dopo la conclusione della terza procedura d'asilo in Svizzera e che l'avrebbero indotto ad espatriare nuovamente, non sono proprie a giustificare un'entrata nel merito sulla sua quarta domanda d'asilo. In particolare, una lite concernente lo sfruttamento di un terreno agricolo non è – di principio – rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, senza che l'insorgente abbia fatto valere un qualsivoglia motivo giustificante un'eccezione. Inoltre, sono del tutto inconsistenti le dichiarazioni del ricorrente riguardanti le minacce subite da un poliziotto, ritenuto che egli non ha saputo indicare il nome dello stesso, nemmeno in sede di ricorso e dopo un periodo di riflessione, benché abbia asserito d'avere già avuto dei problemi con detta persona in passato. Peraltro, l'insorgente non ha preteso nel gravame che questa sua dimenticanza possa essere ascritta all'assunzione di calmanti, fermo restando che i medicamenti che gli sono stati prescritti (v. mezzi di prova esibiti in questa sede) non hanno di regola conseguenze prolungate, definitive e/o irreversibili sulla capacità mnemonica del paziente (v. descrizione degli effetti collaterali secondo il compendio svizzero dei medicamenti). 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. Per i motivi indicati al considerando 6 del presente giudizio, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) nonché l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement). 10. La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 10.1 Nel caso concreto, alcun elemento emergente dagli atti di causa (v. considerando 6) consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, oppure presunzioni non contraddette,

5 quo ad un pericolo d'esposizione personale in Bosnia e Erzegovina ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.). 10.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è lecita. 11. Occorre quindi esaminare se per l’insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile il rimpatrio (art. 14a cpv. 4 LDDS). 11.1 Va rilevato che in Bosnia e Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 11.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane ed ha una certa formazione ed esperienza professionale. Inoltre, dalle carte processuali non emergono problemi medici suscettibili d'ostare alla pronunzia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). S'osserva, in effetti, che l'insonnia e un non meglio precisato stato ansioso-depressivo, in via di miglioramento [...] possono essere curati in Bosnia e Erzegovina. In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole, con riferimento all’effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d’origine, segnatamente nella D._______. 11.3 Da quanto esposto, consegue che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione. 12. Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, può procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. Considerato che nessun ostacolo d’ordine tecnico si oppone al rientro in Bosnia e Erzegovina, l’esecuzione dell’allontanamento deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS). 13. Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N _______; allegato: incarto UFM) - all'E._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione:

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