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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2016 D-2351/2016

27. April 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,760 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 15 aprile 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2351/2016

Sentenza d e l 2 7 aprile 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), C._______, nato il (…), Marocco, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 15 aprile 2016 / N (…).

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Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 1° aprile 2016, i verbali d'audizione del 6 aprile 2016 (di seguito: verbale 1) e del 12 aprile 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 15 aprile 2016, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A13/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, il ricorso del 18 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 aprile 2016), nel quale il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per un esame materiale della domanda, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione del rinvio ed ha altresì depositato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la copia dell'incarto della SEM trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 19 aprile 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso,

D-2351/2016 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino marocchino nato e cresciuto a D._______, Marocco (cfr. verbale 1, pag. 4); che sarebbe espatriato poiché dopo essersi laureato in economia non avrebbe trovato un lavoro e sarebbe dunque venuto in Europa per poter continuare gli studi, poter ottenere dei documenti e costruirsi un futuro (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 1, D24-D27, pag. 4), che nella decisione impugnata alla quale si rinvia, la SEM ha ritenuto che il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni, che di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che nel ricorso l'insorgente ha preliminarmente aggiunto alcuni fatti importanti che non avrebbe menzionato in corso di procedura; che una delle ragioni per cui avrebbe chiesto asilo in Svizzera sarebbe costituita dai timori e dalle persecuzioni per cui si sarebbe sentito vittima in quanto omosessuale, che tali fatti non li avrebbe menzionati poiché non se la sarebbe sentita di parlare in presenza di un interprete arabo temendo che la cosa fosse rivelata ad altri o che potesse creargli problemi all'alloggio; che l'omosessualità sarebbe gravemente repressa in Marocco ed egli avrebbe ricevuto numerose minacce contro le quali non avrebbe avuto la possibilità di chiedere protezione allo Stato, che inoltre, in merito a quanto già allegato nel corso delle audizioni, egli ha contestato la valutazione dell'autorità inferiore secondo cui non avrebbe chiesto protezione contro le persecuzioni; che questa valutazione sarebbe frutto di una lettura frammentaria e parziale degli atti di causa; che la SEM avrebbe dato un rilievo del tutto marginale all'elemento essenziale delle

D-2351/2016 Pagina 4 sue allegazioni, ossia il pagamento di una tangente alle autorità quale condizione per poter esercitare il diritto di partecipare ad un concorso pubblico, che questa situazione sarebbe del tutto intollerabile, considerati gli enormi sacrifici fatti dalla sua famiglia per avergli permesso di studiare all'università, che egli sarebbe dunque stato direttamente vittima di una persecuzione; che pertanto la SEM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione impugnata sarebbe viziata, andrebbe annullata, affinché la sua domanda sia esaminata materialmente, che in subordine, egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria sia per ragioni generali relative alla drammaticità della situazione in Marocco, sia per ragioni personali connesse al suo vissuto, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe pertanto ragionevolmente esigibile, che giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti), che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le

D-2351/2016 Pagina 5 difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti), dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata, che nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi), che infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico, ovvero l'assenza di un lavoro, la volontà di continuare a studiare e di costruirsi un futuro in Europa (cfr. verbale 2, D24-D26, pag. 4), che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi, che contrariamente a quanto sollevato in sede ricorsuale, il pagamento di una tangente di EUR 6'000 per poter accedere alla formazione per diventare poliziotto non costituisce una persecuzione; che invero, come dichiarato dall'insorgente stesso tutti coloro che volevano accedere al posto dovevano pagare tale tangente (cfr. verbale 2, D51-D52, pag. 6); che pertanto egli non è stato discriminato rispetto ad altri partecipanti; che inoltre nel corso delle audizioni non ha neppure mai indicato questo problema come un problema di discriminazione, bensì quale problema legato alla ricerca di un impiego e dunque legato a motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D24, pag. 4), che ciò è confermato anche dal fatto che concretamente, alla Svizzera, ha chiesto solamente di poter ottenere i documenti per poter rimanere in Svizzera, studiare e nient'altro (cfr. verbale 2, D49-D50, pag. 6), che di conseguenza, non ha manifestamente espresso la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni ai sensi dell'art. 18 LAsi,

D-2351/2016 Pagina 6 che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che invero, l'allegazione ricorsuale secondo cui è espatriato ed è stato costretto a chiedere asilo in Svizzera a causa dei timori e delle persecuzioni in cui si è sentito vittima in quanto omosessuale, risulta inverosimile; che tale motivo d'asilo è stato addotto tardivamente e senza alcuna giustificazione convincente; che infatti, il timore di parlarne di fronte ad un interprete arabo non è fondato, sapendo il richiedente che tutte le persone presenti all'audizione, interprete compreso, sottostavano all'obbligo del segreto d'ufficio (cfr. verbale 1, pag. 2), che per di più, tale censura oltre che priva di fondamento, appare pretestuosa; che invero nel corso delle due audizioni gli è stato chiesto a più riprese se avesse menzionato tutti i suoi motivi d'asilo o se avesse altro d'aggiungere (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D25-D27, pag. 4, D50, pag. 6); che inoltre aveva dichiarato di non aver avuto problemi né con terzi né con le autorità (cfr. verbale 1, pag. 7); che pertanto, come tale la censura va respinta, che da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

D-2351/2016 Pagina 7 che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che invero, il problema agli occhi non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU in quanto la malattia dell'interessato non si trova ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 31 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008 [GC], 26565/05, par. 29-45; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr l'esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente è pure ragionevolmente esigibile non essendoci indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Marocco, che invero, la situazione in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale, che egli è giovane, ha una laurea in economia, esperienza professionale quale bracciante agricolo e nell'edilizia e nel Paese d'origine dispone di una

D-2351/2016 Pagina 8 solida rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, quattro tra fratelli e sorelle, nonché diversi zii (cfr. verbale 1, pagg. 4-5), che infine, come già ritenuto sopra, il ricorrente non ha neppure preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 e relativi riferimenti), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente dispone della carta d'identità marocchina in corso di validità; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

D-2351/2016 Pagina 9 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2351/2016 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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