Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-2350/2016
Sentenza d e l 7 ottobre 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Somalia, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 21 marzo 2016 / N (…).
D-2350/2016 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 22 giugno 2014, i verbali d'audizione del 9 luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 2 marzo 2015 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 21 marzo 2016, notificata all'interessato al più presto il 22 marzo 2016, con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, ritenendo attualmente non ragionevolmente esigibile l’esecuzione del medesimo verso la Somalia, ammettendo quindi provvisoriamente l’interessato, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 18 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 aprile 2016), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; in subordine, la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione limitata alla questione dell’asilo; in aggiunta, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, la decisione incidentale dell’8 giugno 2016, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 23 giugno 2016, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine, il tempestivo versamento del suddetto anticipo il 20 giugno 2016, lo scritto spontaneo del 24 giugno 2016, con cui l’insorgente ha inoltrato al Tribunale ulteriori mezzi di prova, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
D-2350/2016 Pagina 3 e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 21 marzo 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo, nonché della pronuncia dell'allontanamento, che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino della Somalia e di appartenere al clan dei D._______, con ultimo domicilio a Burco (Somalia) dove avrebbe vissuto con la zia materna dall’età di cinque o sei anni fino all’espatrio, avvenuto, a suo dire, nell’aprile 2012 (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.), che sarebbe espatriato poiché, a sua insaputa, la sua famiglia avrebbe avuto dei problemi con il clan rivale dei E._______; che nel 2010, nel tentativo di estorcere alcune informazioni in merito allo zio paterno, egli sarebbe stato rapito, picchiato nonché recluso per tre mesi da alcuni membri del clan rivale (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D18),
D-2350/2016 Pagina 4 che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che i motivi di asilo addotti dall’interessato non sarebbero di natura a condurre al riconoscimento della qualità di rifugiato; che inoltre, sempre secondo la SEM, a fronte dell’irrilevanza dei motivi asseriti, non si sarebbe nemmeno reso necessario procedere ad un esame della verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi; che segnatamente, la vicenda rappresenterebbe un avvenimento episodico, non continuativo, riconducibile ad un atto di criminalità comune; che il richiedente non sarebbe stato in grado di fornire dettagli o una descrizione dell’insieme tale da giustificare una differente valutazione del sequestro e degli atti di violenza subiti, che inoltre, mancherebbe uno stretto nesso causale tra la persecuzione e la fuga, e ciò sia in un’ottica temporale che oggettiva; che in particolare, dal verificarsi degli avvenimenti addotti, il richiedente avrebbe atteso ben due anni prima di espatriare; che in aggiunta, il motivo della fuga, come da lui stesso dichiarato in corso di procedura d’asilo, sarebbe da ricondurre ai grossi problemi che la zia avrebbe avuto dopo la morte del padre; che pertanto, egli non avrebbe collegato il motivo dell’espatrio con gli eventi occorsi nel 2010, che di conseguenza, la SEM ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera; che tuttavia, tenuto conto della sua precaria situazione medica, non ha ritenuto ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento, ammettendo provvisoriamente l’interessato, che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore ritenendo soddisfatte le condizioni dell’art. 3 LAsi; che segnatamente, quanto subito non sarebbe un atto di semplice criminalità comune, bensì da ricondurre ad una rivalità clanica perdurante, di cui sarebbero già stati vittima suo padre e suo fratello maggiore; che in tal senso, i motivi alla base del sequestro sarebbero, per l’appunto, da ricondurre alle faide esistenti tra gli D._______ – a cui egli apparterrebbe – e i E._______; che pertanto, il fatto non potrebbe essere considerato episodico, bensì conseguente a quanto avvenuto in passato con suo padre e suo fratello, che quo al nesso di causalità, egli avrebbe sin dall’inizio addotto il sequestro quale motivo principale del suo espatrio; che dopo essere stato rilasciato, egli avrebbe dimorato presso la zia materna solamente per riprendere le forze, in quanto in condizioni fisiche precarie; che la SEM, avrebbe frainteso la sua allegazione, secondo cui egli avrebbe deciso di espatriare
D-2350/2016 Pagina 5 in seguito all’impossibilità della zia di aiutarlo; che egli avrebbe lasciato il Paese d’origine, spinto dalle paure di un’ulteriore persecuzione, non appena sarebbe stato in grado di intraprendere il viaggio; che di conseguenza sia il nesso di causalità temporale sia quello oggettivo sarebbe soddisfatto, che a sostegno delle sue allegazioni ricorsuali il ricorrente ha prodotto i seguenti documenti: – la fotocopia del certificato medico del (…) rilasciato dall’Ospedale Regionale di F._______ (allegato A); – la fotocopia del certificato medico del (…) rilasciato dall’Ospedale Regionale di F._______ (allegato B); – la fotocopia del certificato medico del (…) rilasciato dall’Ospedale Regionale di G._______ (allegato C); – la fotocopia di un “affidavit” rilasciato il (…) dalla “Burao District Court, Republic Of Somaliland” concernente lo zio Mr. H._______, il quale confermerebbe le uccisioni del padre e del fratello maggiore (allegato D); – un articolo in lingua somala intitolato “Somalitalk – Warar” tradotto dal ricorrente solo parzialmente nello scritto spontaneo del 24 giugno 2016; tratto dal sito internet < www.SomaliTalk.com > (allegato E), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che avantutto, già da un punto di vista del nesso temporale tra le presunte persecuzioni e la fuga, la causalità viene a mancare; che in tal senso, l’insorgente è stato sequestrato nel febbraio o marzo 2010 (cfr. verbale 1, pag. 7) e tenuto prigioniero per tre mesi (cfr. verbale 2, D18); che in seguito al suo rilascio, ha poi vissuto, prima di espatriare nell’aprile 2012 (cfr. verbale 1, pag. 6), ancora per ben due anni a Burco (Somalia) presso la zia
D-2350/2016 Pagina 6 (cfr. verbale 2, D21); che se da una lato è comprensibile, che il ricorrente abbia dovuto attendere un periodo per tornare in forze, due anni risultano comunque un lasso di tempo non indifferente; che inoltre, egli non ha allegato di essere stato vittima di ulteriori avvenimenti durante questo periodo; che quo al nesso causale oggettivo, appare singolare, che la decisione di espatriare corrisponda alle difficoltà della zia conseguenti la morte del padre (cfr. verbale 2, D21), che inoltre, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, il rapimento del ricorrente rappresenta un atto, seppur violento e drammatico, di criminalità comune; che invero, i problemi riguardanti la faida clanica risultano piuttosto essere riconducibili a rapporti di natura privata; che a tal proposito il ricorrente stesso sospetta solamente una possibile correlazione con le uccisioni del padre e del fratello maggiore (cfr. verbale 2, D41-D43); che oltracciò, egli ha affermato in entrambe le audizioni di non conoscere l’identità dei sequestratori (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D21) e non si evince quindi, come faccia ad affermare che essi appartengano al clan rivale dei E._______; che in tal senso, il ricorrente medesimo ha asserito, che i rapitori hanno ricercato lo zio per motivi a lui ignoti (verbale 2, D38); che pertanto, il sequestro non sembra essere conseguenza di un’appartenenza ad un particolare clan, che nemmeno quanto addotto nel ricorso e i nuovi mezzi di prova ad esso allegati possono indurre il Tribunale ad una diversa valutazione; che invero, i certificati medici forniti attestano lo stato di salute del ricorrente, senza tuttavia comprovarne l’origine; che inoltre, non è mai stato dubitato che il fratello maggiore ed il padre siano deceduti a seguito di un’aggressione, che in definitiva, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dell'insorgente non soddisfano le condizioni di rilevanza prefissate all'art. 3 LAsi, per il che, il ricorso in materia di annullamento della decisione impugnata e di concessione dell'asilo, nonché in via subordinata di restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione limitata alla questione dell’asilo, non merita tutela, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
D-2350/2016 Pagina 7 relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il gravame va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate sull’anticipo di CHF 600.– versato il 20 giugno 2016, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2350/2016 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 20 giugno 2016. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: