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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2011 D-2337/2011

27. April 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,158 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asilo (altro) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 aprile 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2337/2011 Sentenza del 27 aprile 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 aprile 2011 / N […].

D-2337/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, i verbali di audizione del 16 marzo 2011 (di seguito: verbale 1), del 17 marzo 2011 in merito alla ripartizione cantonale (di seguito: verbale 2), nonché del 18 aprile 2011 (di seguito: verbale 3), il verbale della decisione dell'UFM del 18 aprile 2011, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto A 9/1), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 20 aprile 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 21 aprile 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,

D-2337/2011 Pagina 3 che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino turco, nato a B._______, nella provincia di C._______ (Turchia), dove avrebbe vissuto sino al 2007, quando sarebbe giunto in Svizzera per la prima volta, e dove successivamente sarebbe ritornato nel (…) 2010 per espatriare una seconda volta nel (…) 2011, che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine con l'obiettivo unico di sposare la sua attuale fidanzata che vivrebbe in Svizzera, che l'interessato sarebbe partito da D._______ (Turchia), nascosto in un TIR, fino a giungere in Italia in una località sconosciuta, da dove il medesimo giorno avrebbe continuato il viaggio in auto con il passatore e sarebbe arrivato a E._______, in data (…), munito della sua carta d'identità, senza tuttavia aver subito alcun controllo, che, nella decisione del 18 aprile 2011, l'UFM ha considerato che il richiedente non ha inoltrato domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, in quanto egli non ha espresso la volontà di cercare dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, pur confermando di essere venuto in Svizzera per poter sposare la sua fidanzata, l'insorgente fa valere di aver formulato una domanda di asilo ai sensi di legge, sottolineando di non aver raccontato per paura che – essendo la sua ragazza di fede cristiana – in caso di rientro in Turchia, egli rischierebbe la vita ad opera della sua famiglia, la quale non accetterebbe questa relazione; che, di conseguenza, la decisione dell'UFM andrebbe annullata e detto Ufficio avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, nonché ha presentato altresì una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,

D-2337/2011 Pagina 4 che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) nonché all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18), che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi),

D-2337/2011 Pagina 5 che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente – e ribadita in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2) – per giustificare il suo espatrio è legata esclusivamente alla volontà di sposare la sua asserita fidanzata in Svizzera, (cfr. verbale 1 pagg. 6-7, verbale 2 D1 e verbale 3 D5-D7 e D60); che il ricorrente ha espresso in più occasioni che il suddetto motivo era l'unico per cui sarebbe giunto in Svizzera, senza menzionare in alcun modo problemi di carattere religioso con la sua famiglia (cfr. ibidem); che in tale contesto, non soccorre il medesimo l'allegazione ricorsuale – tardiva, inconsistente e verosimilmente costruita ad hoc per i bisogni della causa – secondo cui egli rischierebbe delle persecuzioni da parte della sua famiglia, in considerazione del suo futuro matrimonio con una donna cristiana (cfr. ricorso pag. 2); che, del resto, non trova alcuna giustificazione la spiegazione espressa dal ricorrente secondo la quale egli avrebbe avuto paura a raccontare dei suoi asseriti problemi familiari per non crearsi altri problemi (cfr. ricorso pag. 2); che, pertanto, l'unica motivazione da ritenere alla base della sua domanda di asilo è quella di voler contrarre matrimonio con una ragazza in Svizzera; che tale motivo, come manifestamente riconoscibile, non rientra, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi, che egli ha altresì confermato di non aver mai avuto problemi in patria, né con le autorità né con terze persone, come pure di non essere mai stato coinvolto in attività politiche o religiose (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 3 D8-D9), che, peraltro, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Turchia possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, per di più, la situazione, in Turchia, non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale, che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi,

D-2337/2011 Pagina 6 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che, in particolare, dal profilo di un eventuale ricongiungimento familiare con la sua asserita ragazza in Svizzera, il ricorrente non ha comprovato né l'esistenza di una relazione con la stessa, né tantomeno il carattere intatto e vissuto di una relazione familiare con la ragazza, come previsto dalla giurisprudenza dell'art. 8 CEDU, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ossia il principio dell'unità della famiglia, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. e pag. 186 e ivi riferimenti), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, possiede una formazione scolastica superiore (laureato in […]) ed ha diversi anni di esperienza come (…) (cfr. verbale 1 pagg. 3-4); che, per di più, egli dispone in patria di un'importante e densa rete sociale, ritenuto che vi risiede gran parte della sua famiglia, segnatamente i suoi genitori, suo fratello e sua sorella, nonché diversi zii e zie (cfr. verbale 1 pag. 4); che, d'altronde, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire

D-2337/2011 Pagina 7 di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi – oltre all'originale della sua carta d'identità deposto agli atti – ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-2337/2011 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

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