Corte IV D-2326/2007 vav/mum/ {T 0/2} Sentenza del 24 aprile 2007 Composizione: Giudice Valenti, Galliker e Haefeli Cancelliera Murray A._______, Nigeria Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 22 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Ritenuto in fatto: A. Il 26 febbraio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 9 del 13 marzo 2007), d'essere ricercato dalle autorità perché sospettato di far parte del gruppo "Asari boys" e d'aver partecipato, nel mese di B._______ 2006, ad un attacco che sarebbe avvenuto alla sede di una compagnia C._______. Avrebbe quindi deciso di costituirsi. Sarebbe stato trattenuto una settimana e poi liberato previo versamento, o meno (secondo la versione), di una cauzione. Successivamente, la polizia avrebbe però voluto nuovamente arrestarlo. Egli sarebbe riuscito a sottrarsi all'arresto ed avrebbe vissuto in clandestinità fino al momento dell'espatrio, che sarebbe avvenuto il D._______ 2007. B. Il 22 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 27 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM mediante il quale ha chiesto di accordargli in Svizzera una protezione ai sensi della legge sull'asilo. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso tutto quanto possibile alfine di procurarsi la carta d'identità rimasta al suo domicilio, limitandosi ad affermare di non ricordare alcun numero telefonico. L'UFM ha inoltre ritenuto che il ricorrente non ha manifestamente fornito elementi sufficienti ad accertare la sua qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. Le allegazioni decisive rese dal medesimo si esaurirebbero in vaghe ed inconsistenti affermazioni di parte, segnatamente in merito alla data in cui sarebbe avvenuta l'azione contro la compagnia C._______ e a quella del suo arresto (si sarebbe limitato all'indicazione del mese in cui sarebbero avvenuti tali episodi), al numero di poliziotti uccisi (due o tre) e al pagamento o meno di una cauzione per il rilascio. Infine, l'UFM ha considerato che per quanto emerge dagli atti di causa non sono
3 necessari degli ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, l'insorgente fa valere che in caso di rimpatrio teme per la sua incolumità, ritenuto che in Nigeria la sua vita sarebbe in grave pericolo. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli fin dal 26 febbraio 2007. Bisogna peraltro convenire con l'autorità inferiore che egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un simile documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che egli ha dichiarato che in patria vivono ancora dei parenti prossimi e che la carta d'identità si trova al suo domicilio. Non risulta altresì dalle carte processuali che il ricorrente abbia agito con la dovuta sollecitudine per procurarsi i necessari documenti. Peraltro, va rilevato che se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 5.2 Il TAF considera, inoltre, che il ricorrente non ha addotto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Giova rilevare che quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso e cui può essere, in sostanza, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi ed all'art. 4 PA). Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto inconsistenti le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 5.3 5.3.1 Ritenuta l'inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 5.2 del presente giudizio), non v'è la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
4 5.3.2 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 5.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.3.2). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 5.3.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti di cui al recente fine settimana elettorale non giustificano un diverso apprezzamento. Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza professionale. Non emerge altresì dagli atti di causa che egli soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria. Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che il ricorrente ha dichiarato che in Nigeria vivono ancora dei parenti prossimi. 5.3.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Usando della dovuta diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 5.3.6 Infine, il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora doverosi nel caso concreto e in quale ambito. 6. Da quanto esposto discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art.
5 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 5.3. 9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a E._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: