Corte IV D-2304/2010/gam {T 0/2} Sentenza d e l 3 maggio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della Giudice Muriel Beck Kadima Cancelliere Federico Pestoni. A._______, Serbia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 31 marzo 2010 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2304/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in Svizzera; la notifica del 3 marzo 2010, con la quale l'UFM ha riconosciuto la minor età del richiedente; la convocazione della persona di fiducia del 15 marzo 2010; i verbali d'audizione del 3 marzo 2010 e 25 marzo 2010; la decisione dell'UFM del 31 marzo 2010, intimata lo stesso giorno al all'interessato presso il Centro di registrazione e di procedura di B._______ (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 7 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 8 aprile 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 8 aprile 2010; l'ordinanza del 13 aprile 2010 con la quale il TAF a concesso un termine di 15 giorni all'UFM per prendere posizione sul ricorso del 7 aprile 2010, con particolare riferimento all'esigibilità dell'allontanamento del richiedente tenuto conto della sua minore età; le osservazioni dell'UFM del 21 aprile 2010, trasmesse il 27 aprile 2010 per conoscenza alla persona di fiducia, che confermano quanto già espresso con decisione del 31 marzo 2010, posto che dalle dichiarazioni del richiedente non emergono elementi tali da giustificare misure d'istruzione supplementari. ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del Pagina 2
D-2304/2010 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato a C._______, D._______, nella Repubblica di Serbia, dove ha vissuto fino al giorno dell'espatrio; che egli ha affermato di essere stato picchiato a scuola da un compagno, E._______, il quale l'avrebbe cercato anche dopo la scuola per picchiarsi con lui, rivolgendo delle offese ingiuriose persino a sua madre; che successivamente pure il nonno ed il padre di E._______ avrebbero insultato il richiedente e la sua famiglia; che una sera mentre il richiedenti e gli altri membri della sua famiglia si trovavano in casa qualcuno dall'esterno avrebbe rotto le finestre della loro abitazione; che, a causa di ciò e per il timore di subire ulteriori soprusi, hanno deciso di scappare ed andare a casa della zia del richiedente; che lì vi avrebbero passato la notte e che l'indomani il ricorrente sarebbe espatriato con i nonni paterni lasciando i genitori ed i fratelli in Patria; che, nella decisione del 31 marzo 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Repubblica di Serbia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che i pregiudizi allegati non costituiscono una persecuzione ai sensi della legge, di modo che, non Pagina 3
D-2304/2010 emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in Patria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, il richiedente sostiene di aver addotto sufficienti motivi a sostegno della sua domanda d'asilo posto che la nozione di persecuzione prevista all'art. 34 cpv. 1 LAsi andrebbe interpretata in senso estensivo, comprendendo, dunque, non soltanto i seri pregiudizi determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, ma pure gli elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento ed in particolare i trattamenti disumani e degradanti contemplati dall'art. 3 CEDU; che, in particolare, il ricorrente ritiene che il suo allontanamento non sia ragionevolmente esigibile in considerazione del fatto che, essendo egli minorenne, l'UFM non avrebbe intrapreso le necessarie misure istruttorie per determinare, nell'interesse superiore del fanciullo, le condizioni necessarie per un suo rinvio nel Paese di origine, e meglio, la presenza dei genitori in Patria, l'eventuale rappresentanza legale dei nonni, chi ed in che misura può rispettivamente deve accogliere il fanciullo in caso di rientro in Serbia; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che egli ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che l'UFM nella sua presa di posizione del 21 aprile 2010 ha ritenuto di non dover modificare la propria posizione, posto che da quanto dichiarato dal richiedente non emerge nulla che potrebbe mettere in dubbio che le persone che hanno chiesto asilo insieme a lui non siano i suoi nonni; che è pure chiaro che il richiedente ha vissuto con i nonni e che loro si prendevano cura di lui; che il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3); Pagina 4
D-2304/2010 che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1); che nel caso in rassegna, l'UFM ha considerato verosimile la minor età del richiedente, il quale ha dichiarato di avere 8 anni, nominando a sua tutela un rappresentante di fiducia nella persona del F._______(cfr. scritto del 15 marzo 2010); che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero di quelli sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato, comprendendo, non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18); che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247); Pagina 5
D-2304/2010 che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, con decreto del 6 marzo 2009, la Repubblica di Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto; che, segnatamente, il richiedente si è lamentato di essere stato picchiato da un compagno di scuola e dal nonno di quest'ultimo e che pure suo padre è stato picchiato; che inoltre i vetri delle finestre di casa sua sarebbero stati rotti una sera mentre egli si trovava all'interno con i genitori, e nonni e i fratelli; che, in considerazione di quanto suesposto, come rettamente rilevato dall'UFM, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi né indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'assenza di persecuzione ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); Pagina 6
D-2304/2010 che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'interessato ha fatto valere, mediante ricorso, che l'esecuzione del suo allontanamento non è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), essendo egli minore e posto che l'UFM non ha in alcun modo istruito la causa nel senso di verificare l'esistenza effettiva dei genitori rispettivamente di altri parenti in Patria nonché la loro concreta possibilità di accogliere ed accudire il richiedente, e nemmeno di accertare il grado di autorità parentale esercitato dai nonni con i quali egli è espatriato, oltre alle loro effettive capacità di assumersi la cura del ricorrente una volta tornati nel Paese d'origine; che codesto Tribunale ritiene le affermazioni dell'UFM in merito al reale diritto di affidamento dei presunti nonni rispettivamente all'effettiva capacità di presa a carico del ricorrente da parte di parenti in Patria come supposizioni espresse senza aver effettuato alcun accertamento in merito; che in effetti, non è chiaro quali siano le ragioni precise e le fonti su cui l'UFM fonda il proprio apprezzamento, che di conseguenza, il TAF non è in grado d'esprimere il sindacato di legittimità della decisione impugnata; che questo Tribunale osserva infatti, che, stante le premesse, sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione del allontanamento del ricorrente; che nel caso in rassegna, benché non sia stato depositato alcun documento, emerge dagli atti e dalla decisione avversata che l'UFM ha ritenuto verosimile l'età allegata dal richiedente; che, infatti, detto Ufficio ha considerato che egli è minorenne, di 8 anni, e per questo motivo è stata nominata una persona di fiducia, la quale ha partecipato in sede di audizione formale; Pagina 7
D-2304/2010 che secondo la giurisprudenza, la valutazione dell'allontanamento di un minorenne non accompagnato presuppone la chiarificazione della sua situazione personale sotto l'aspetto specifico del bene del fanciullo; che l'esecuzione dell'allontanamento di un minore suppone che sia stato chiarito, già allo stadio dell'istruzione, in quale misura potrà essere preso a carico, dopo il suo ritorno, da un membro della sua famiglia o da un istituto specializzato; che l'autorità di prima istanza non può accontentarsi di affermare che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente è esigibile, perché egli può ritornare nella sua famiglia o perché nel suo Paese d'origine esistono delle istituzioni appropriate alle quali può indirizzarsi; che tale maniera di procedere costituisce una constatazione incompleta dei fatti pertinenti (cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6; GICRA 1999 n. 2 consid. 6b e 6c; GICRA 1997 n. 23); che, come rilevato in precedenza, l'UFM ha ammesso che il ricorrente è minorenne; che trattandosi di minori non accompagnati, la Svizzera è tenuta dalle disposizioni della CDF, in particolare al principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CDF e in applicazione del suo art. 22 cpv. 2, le autorità degli Stati parte devono intraprendere tutte le investigazioni possibili al fine di localizzare i genitori o altri membri della famiglia del richiedente, per poi ottenere le indicazioni necessarie per permettere al minore di ricongiungersi a loro nel suo Paese d'origine (GICRA 1997 n. 23 consid. 5); che in casu, non è stata presa nessuna misura atta a verificare se il ricorrente, in caso di ritorno, potrà ritrovare effettivamente alcuni membri della sua famiglia e beneficiare di una presa a carico da parte loro; che, infatti, emerge dalle dichiarazioni del ricorrente che i suoi genitori sarebbero ancora in Patria, ma non che non saprebbe indicare dove; che inoltre non è dato a sapere, vista anche l'assenza di documenti di identità, la veridicità del diritto di affidamento dei presunti nonni con i quali il richiedente è giunto in Svizzera; che pertanto, nulla permette d'affermare con certezza, o almeno con un grado di probabilità sufficiente, che i genitori del richiedente si trovano ancora in Serbia; che qualora non fossero raggiungibili i genitori, v'è da determinare l'effettiva capacità di altri parenti a prendersi carico del fanciullo; che un'istruzione a tal proposito non dovrebbe costituire delle difficoltà insormontabili posto che i nomi delle persone interessate così come il loro luogo di residenza, emergono dagli atti, ciò che dovrebbe permettere di rintracciarli; che la risoluzione di queste questioni Pagina 8
D-2304/2010 è essenziale, nella misura in cui il ricorrente, ancora minorenne, rischia di essere abbandonato a se stesso dopo l'esecuzione dell'allontanamento, nel caso in cui i suoi genitori non si trovassero più nel luogo di abituale residenza e se egli non può installarsi ed essere preso a carico con le dovute capacità e possibilità da altri componenti della sua famiglia; che, di conseguenza, lo scrivente Tribunale è dell'avviso che l'istruzione condotta dall'UFM non ha permesso di determinare con chiarezza ed una precisione sufficiente se l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che l'U- FM, avendo ammesso la minor età del ricorrente, non avrebbe dovuto limitarsi a dire che il bambino ha raggiunto la Svizzera insieme ai nonni e può tornare nel Paese d'origine insieme ai nonni e frequentare la scuola (cfr. decisione del 31 marzo 2010, pag. 4), affermando semplicemente che dalle dichiarazioni del richiedente non emergerebbe nulla che potrebbe mettere in dubbio che i richiedenti che hanno chiesto asilo insieme a lui non siano i suoi nonni, posto che da quanto detto dal bambino emergerebbe chiaramente che egli ha vissuto con loro e che egli dormiva con la nonna; che quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418); che questo Tribunale si sostituisce all'autorità inferiore segnatamente se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TAF del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fattispecie. che in casu, la questione di sapere in quale misura l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile non può essere giudicata in quanto non sufficientemente istruita; che nella fattispecie si impone un'inchiesta condotta in collaborazione con l'ambasciata svizzera in Serbia, oltre che un'eventuale audizione complementare del richiedente; che questi atti di istruzione oltrepassano l'ampiezza di quelli incombenti a questo Tribunale, che pertanto cassa la decisione presa dall'UFM, sul punto relativo all'esecuzione dell'allontanamento per constatazione incompleta dei fatti pertinenti e rinvia la Pagina 9
D-2304/2010 causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione ai sensi dei considerandi e una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA); che incombe dunque all'UFM di completare le lacune dell'istruzione procedendo alle investigazioni indicate e in seguito di rendere una nuova decisione, una volta completato il complemento istruttorio ordinato (cfr. GI- CRA 1995 n. 23, consid. 5a); che il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che visto l’esito del gravame, non si riscuotono spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 PA) è divenuta priva d'oggetto; che in considerazione del fatto che l'insorgente è difeso da un mandatario, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 400.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF); (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-2304/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 400.- a titolo di spese processuali. 5. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N (...), per corriere interno; in copia) - G._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 11