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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2009 D-2304/2009

23. April 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,673 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-2304/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliere Carlo Monti. A._______, Marocco, alias B._______, Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 aprile 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2304/2009 Visto: la prima domanda d'asilo presentata dal richiedente in data 3 novembre 2008 che è stata stralciata dai ruoli il 3 dicembre 2008 causa irreperibilità del medesimo, la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 9 marzo 2009 in Svizzera, la decisione incidentale del 17 marzo 2009, giusta l'art. 35a cpv. 1 LAsi, con la quale l'UFM ha ripreso la procedura precedente, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il 9 marzo 2009 e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della loro domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 17 marzo 2009 e del 31 marzo 2009, la decisione dell'UFM dell'8 aprile 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 10 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, Pagina 2

D-2304/2009 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino marocchino di etnia araba, nato a C._______, dove avrebbe vissuto dal 1987 fino al 18 maggio 2008, che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il 18 maggio 2008, per trovare lavoro e per migliorare la sua situazione economica; che, inoltre, sarebbe espatriato per il timore di essere arrestato dalle autorità marocchine, per non aver pagato un suo debito presso una banca, per l'indennità dovuta a sua moglie in seguito al loro divorzio e per aver espresso delle minacce di morte nei confronti di suo cognato, dopo che quest'ultimo non gli avrebbe pagato le prime rate di un prestito che l'interessato gli avrebbe concesso, che l'interessato avrebbe raggiunto l'Italia nel maggio 2008, attraversando la Spagna e la Francia in auto munito di un passaporto di un'altra persona; che avrebbe soggiornato in Italia fino al 29 ottobre 2008, quando si sarebbe recato per otto giorni in Svizzera prima di ritornare in Italia dove sarebbe poi rimasto fino al 9 marzo 2009, quando sarebbe rientrato in Svizzera, Pagina 3

D-2304/2009 che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione dell'8 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che gli sarebbe oggettivamente impossibile di consegnare o far arrivare dal Marocco un documento d'identità, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché avrebbe dei gravi problemi con i suoi familiari e, siccome i suoi documenti sarebbero rimasti a casa in Marocco, i suoi familiari non gli darebbero alcun aiuto per l'invio, che, inoltre, il ricorrente ha ribadito di essere fuggito dal Marocco per i problemi avuti con i suoi familiari e nella speranza di poter trovare un lavoro; che, peraltro, avrebbe delle vertenze giudiziarie aperte in Marocco e non potrebbe quindi rientrare in patria, dove la sua vita sarebbe in grave pericolo e dove non avrebbe nessuno a cui appoggiarsi, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione Pagina 4

D-2304/2009 della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha allegato di aver viaggiato dal Marocco sino in Spagna in auto, senza tuttavia essere in grado di indicare il luogo in Spagna dove sarebbe giunto (cfr. verbale d'audizione del 17 marzo 2009 pag. 7), che nel corso della procedura di prima istanza, l'insorgente si è esplicitamente rifiutato di collaborare e di procurarsi dei documenti di viaggio (cfr. verbale d'audizione del 17 marzo 2009 pag. 5), che il ricorrente avrebbe viaggiato con un passaporto appartenente ad un certo “D._______” di cui non è neanche stato in grado di fornire il cognome (cfr. verbale d'audizione del 17 marzo 2009 pag. 7); che allo stesso sarebbe stato controllato il passaporto; che, considerato che varcare il confine Schengen non costituisce un'impresa facile, non può essere verosimile che egli vi sia riuscito con un passaporto di un'altra persona di cui non conosce neanche tutte le generalità, Pagina 5

D-2304/2009 che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni dell'autore del gravame circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal Marocco per il timore di essere sottoposto ad una procedura penale in patria e per motivi economici (cfr. sopra), che, codesto Tribunale ritiene che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della Pagina 6

D-2304/2009 benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, inoltre, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto), che, peraltro, gli atti commessi non costituiscono manifestamente un azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto meno non v'è ragione di ritenere che l'autore del gravame non possa beneficiare in Marocco di un equo processo in relazione ai fatti invocati, nella denegata ipotesi che fossero veri, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Pagina 7

D-2304/2009 Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Marocco non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, ha un'esperienza professionale quale tassista (cfr. verbale d'audizione del 17 marzo 2009 pag. 2); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente dispone in Patria di un importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia vive ancora in loco (cfr. ibidem pag. 3); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, Pagina 8

D-2304/2009 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-2304/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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