Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.06.2015 D-2259/2014

11. Juni 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,192 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 marzo 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2259/2014

Sentenza dell ' 11 giugno 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Zoe Cometti.

Parti A._______, nata il (…), Marocco, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 marzo 2014 / N (…).

D-2259/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 20 agosto 2013; i verbali dell'audizione sulle generalità del 27 agosto 2013 (di seguito: verbale 1), della prima parte dell'audizione sui motivi d'asilo del 5 settembre 2013 (di seguito: verbale 2) e della seconda parte dell'audizione sui motivi d'asilo del 12 settembre 2013 (di seguito: verbale 3); lo scritto del 29 gennaio 2014 con cui l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha informato l'interessata circa le risultanze ottenute dall'Ambasciata svizzera in Marocco sul suo conto concedendole, nel contempo, facoltà di esprimersi in merito; lo scritto del 13 febbraio 2014 con cui la richiedente ha preso posizione in merito alle risultanze dell'Ambasciata svizzera in Marocco e a cui ha allegato l'atto di battesimo rilasciato il 31 gennaio 2014 dall'arcipretura di B._______ (Svizzera); la decisione dell'UFM del 27 marzo 2014, notificata alla richiedente in data 28 marzo 2014 (cfr. atto A22/1); il ricorso del 28 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 aprile 2014); la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 6 maggio 2014 con la quale ha respinto la domanda della ricorrente volta alla dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo e l'ha invitata a versare, entro il 21 maggio 2014, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali; il tempestivo pagamento dell'anticipo spese effettuato dall'insorgente in data 15 maggio 2014; lo scritto del 7 agosto 2014 con il quale la ricorrente, ha trasmesso un documento agli atti e, tra le altre cose, ha chiesto di potere visionare il rapporto completo dell'Ambasciata citato nella decisione contestata; lo scritto del 7 maggio 2015 con il quale la ricorrente ha inoltrato due ulteriori documenti al Tribunale;

D-2259/2014 Pagina 3 ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31- 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di essere cittadina marocchina, nata a Kenitra (Marocco) e con ultimo indirizzo a Casablanca (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che, circa i propri motivi d'asilo, ha affermato sostanzialmente di avere avuto problemi nel Paese d'origine a seguito dell'asserita conversione al cristianesimo e all'appartenenza al movimento del 20 febbraio; che, in particolare, sarebbe tenuta sotto controllo dalle autorità marocchine; che la polizia l'avrebbe portata al commissariato in più occasioni con svariati pretesti; che, inoltre, avrebbe subito la perquisizione della propria abitazione; che, a seguito della manifestazione del 20 febbraio 2011 sarebbe stata arrestata, torturata e avrebbe subito violenze sessuali; che, infine, avrebbe ricevuto minacce di morte dai fratelli musulmani (cfr. verbale 1, pag. 7);

D-2259/2014 Pagina 4 che nella decisione contestata l'UFM osserva dapprima come sarebbe sorprendente che, malgrado i timori che avrebbe avuto nei confronti della autorità, la ricorrente abbia continuato a vivere allo stesso domicilio e a frequentare lo stesso luogo di culto in cui sarebbe stata arrestata; che, pertanto, le dichiarazioni su questo punto sarebbero inverosimili; che le informazioni ottenute dall'Ambasciata svizzera in Marocco smentirebbero quanto sostenuto dall'insorgente; che, in particolare, ella non sarebbe conosciuta come membro di spicco del movimento del 20 febbraio; che, inoltre, ella avrebbe vissuto a Rabat negli ultimi cinque o sei anni e non a Casablanca; che, oltretutto, il suo espatrio sarebbe avvenuto due o tre anni prima di quanto dichiarato; che, confrontata con queste discrepanze, la ricorrente si sarebbe limitata a ribadire le proprie affermazioni; che, per ciò che riguarda l'asserita conversione al cristianesimo, l'UFM rileva che, in virtù dell'inverosimiglianza dei motivi sopraccitati, la sola appartenenza alla religione cristiana non sarebbe un elemento rilevante per la concessione dell'asilo, ritenuto che in Marocco la libertà della pratica religiosa sarebbe garantita dalla monarchia costituzionale e la conversione dall'islam al cristianesimo non sarebbe punibile penalmente; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente sostiene che avrebbe atteso il 2013 per espatriare in quanto gli interrogatori subiti nel 2008 non sarebbero stati così duri e mai si sarebbe aspettata che le autorità avrebbero commesso atti come quelli subiti nel 2011; che, d'altronde, sarebbero proprio state le violenze subite nel 2011 ad indurla ad espatriare; che, circa le risultanze dell'Ambasciata, la ricorrente ribadisce di avere fornito dichiarazioni conformi alla realtà e contesta la decisione dell'UFM di non divulgare la fonte delle proprie informazioni; che, quanto al timore di future persecuzioni, l'insorgente contesta le osservazioni dell'autorità inferiore sostenendo che in realtà i musulmani marocchini convertiti al cristianesimo sarebbero considerati criminali e sarebbero esposti al rigetto di amici e parenti; che, d'altronde, il Consiglio di Ulema avrebbe emesso una fatwa scritta che condannerebbe a morte i musulmani che cambiano religione; che, oltretutto, la Svizzera avrebbe dato rifugio nel 2010 ad un marocchino dichiaratosi ateo; che, in concreto la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato; che, in subordine, ha chiesto la trasmissione degli atti all'UFM per

D-2259/2014 Pagina 5 una nuova valutazione; che ella ha altresì chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che con lo scritto del 7 agosto 2014 la ricorrente ha presentato un documento in lingua straniera con relativa traduzione in italiano; che tale documento sarebbe uno scritto dell'avvocato marocchino della ricorrente il quale attesterebbe l'arresto subito il 20 febbraio 2011 ed il fatto che l'insorgente avrebbe effettivamente vissuto all'indirizzo dichiarato; che, con lo scritto del 7 agosto 2014, la ricorrente nega che la madre sarebbe stata contattata con alcun membro dell'Ambasciata svizzera; che, invero, avrebbe avuto la visita di un poliziotto di quartiere la quale la avrebbe invitata a presentarsi in Prefettura dove sarebbe stata interrogata in maniera minacciosa circa la figlia; che in data 7 maggio 2015 la ricorrente ha inoltrato al Tribunale un ulteriore documento in lingua straniera; che suddetto documento sarebbe una copia del certificato di residenza nel quale figurerebbe che, nell'ottobre 2009, ella si trovava ancora in Marocco; che l'insorgente ha altresì allegato uno scritto del Vescovo di Lugano atto a testimoniare l'effettiva conversione della stessa al cristianesimo; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);

D-2259/2014 Pagina 6 che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su alcun dettaglio concreto; che, innanzitutto, mal si comprende il motivo per cui la ricorrente ha deciso di espatriare soltanto nel 2013 (cfr. verbale 2, D47, pag.9) nonostante, stando alle sue dichiarazioni, nel 2008 ella avrebbe avuto problemi con le autorità marocchine (cfr. verbale 2, D26-29, pagg. 5 seg.), lo stesso anno sarebbe stata minacciata di morte da alcuni esponenti del movimento dei fratelli mussulmani (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D37-38, pag. 7 seg.) ed il 20 febbraio 2011, nel corso di un arresto durato 48 ore, avrebbe subito umiliazioni, percosse e sarebbe stata violentata (cfr. verbale 2, D34- 56, pag. 5 segg.); che nel ricorso l'interessata ha sottolineato di aver deciso di espatriare proprio a seguito di quest'ultimo episodio di violenza; che pertanto, a mente di questo Tribunale, il legame di causalità temporale tra il motivo addotto e l'espatrio non risulta essere dato nella fattispecie; che,

D-2259/2014 Pagina 7 peraltro, secondo le informazioni raccolte dall'Ambasciata svizzera in Marocco, la ricorrente ha lasciato il suo Paese d'origine tre o quattro anni prima di quanto allegato ed ha, in seguito, vissuto in Francia; che il Tribunale ritiene poco plausibile la dichiarazione della ricorrente secondo la quale ella sarebbe stata un membro di spicco del movimento del 20 febbraio (cfr. verbale 2, D44, pag. 9); che, infatti, la ricorrente ha dichiarato di aver aderito a suddetto movimento durante il mese di gennaio 2011 (cfr. verbale 3, D82, pag. 11) e di essere stata politicamente attiva fino all'arresto avvenuto il 20 febbraio 2011 (cfr. verbale 3, D86-87, pag. 12); che appare quantomeno sorprendente che la ricorrente, in un solo mese di attività politica ed avendo partecipato unicamente ad una manifestazione (cfr. verbale 3, D85, pag. 11), possa aver contribuito in una maniera tale da essere considerata un membro di spicco del movimento del 20 febbraio; che, oltretutto, secondo quanto riportato nel rapporto dell'Ambasciata svizzera in Marocco, il nome della ricorrente non è conosciuto all'interno del sopracitato movimento; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che nemmeno nell'ambito del diritto di essere sentito la ricorrente è riuscita a rendere verosimili i suoi motivi d'asilo; che, segnatamente, nelle osservazioni del 13 febbraio 2014 la ricorrente ha semplicemente negato il contenuto del rapporto d'Ambasciata e riaffermato quanto dichiarato in precedenza (cfr. atto A16/3); che pertanto non sono emersi elementi che giustifichino una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che circa la conversione della ricorrente al cattolicesimo ed il conseguente timore di essere esposta, nel caso di un rinvio verso il Marocco, a rischi di persecuzione, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, considerata l'inverosimiglianza delle sue persecuzioni in patria, la sola appartenenza alla religione cristiana non è rilevante per l'asilo e non costituisce un timore fondato di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi; che il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende diverse garanzie costituzionali di natura formale, in particolare il diritto per la persona interessata di prendere visione dell'incarto, vale a dire consultare gli atti di causa (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3 e DTF 126 I 7 consid. 2b); che, per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, tale diritto è garantito agli artt. 26-28 PA; che l'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le

D-2259/2014 Pagina 8 copie delle decisioni notificate (lett. c); che, pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione ("entscheidwesentliche Aktenstücke") sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3° in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA; che, in particolare, rapporti e perizie esperiti all'interno dell'amministrazione, che vertono su elementi fattuali, sottostanno in ogni caso al diritto di consultare gli atti, eccezione fatta se si limitano ad apprezzare fatti che, di per sé, non sono contestati (cfr. DTF 115 V 297); che, giusta l'art. 27 cpv. 1 PA, l'autorità può negare l'esame degli atti che soggiacciono al diritto di consultazione unicamente se un interesse pubblico o privato importante o l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga; che il rischio che comporta la divulgazione dei criteri sui quali si basa l'analisi dei documenti ed il possibile uso improprio da parte del richiedente o di terzi giustifica la rivelazione solo parziale delle informazioni figuranti negli atti richiesti (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4.c); che, tuttavia, in tali casi il diniego di esame deve estendersi unicamente agli atti soggetti a segreto secondo il principio della proporzionalità, come stabilito dall'art. 27 cpv. 2 PA; che, in altre parole, il diniego deve limitarsi allo stretto necessario ed i passaggi che non sottostanno a segreto sono da rendere adeguatamente accessibili; che, inoltre, il diniego di consultazione in applicazione dei capoversi 1-2 del citato articolo è da motivare (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4b; STEPHAN C. BRUNNER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 27, n. 9 e 12; BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OE- SCHGER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2009, ad art. 27, n. 38); che l'atto soggetto al diritto di consultazione, ma per il quale l'accesso è stato negato alla parte, può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi ed indicare prove contrarie (art. 28 PA); che, quindi, atti o passaggi di essi, ritenuti segreti, possono essere utilizzati ai fini della decisione a condizione che la parte sia stata adeguatamente informata sul fatto che la decisione si basa su di essi (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 5b; STE- PHAN C. BRUNNER, op. cit., art. 28, n. 2 e 5; BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, op. cit., art. 28, n. 3);

D-2259/2014 Pagina 9 che documenti che non hanno valore probatorio, vale a dire che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno ("verwaltungsinterne Meinungsbildung") e che, pertanto, valgono quali atti interni all'amministrazione (come ad esempio una bozza, una nota agli atti, una nota per un collega, ecc.), non rientrano nelle categorie di atti previsti all'art. 26 cpv. 1 PA e, di conseguenza, non sottostanno al diritto di consultare gli atti (cfr. DTF 115 V 297); che un diniego di consultazione per tali "atti interni", pertanto, non solo non necessita l'esistenza di interessi preponderanti alla loro segretezza, ma può avvenire senza alcuna motivazione da parte dell'autorità interessata; che, in tale contesto, giova comunque rilevare che l'autorità non è autorizzata a definire a piacere un atto quale "interno" al fine di escluderlo dal diritto di esame; che nell'esaminare se un diniego di consultazione sia avvenuto o meno a giusto titolo ciò che fa stato non è tanto la categorizzazione di un atto da parte dell'amministrazione quale atto interno, quanto l'oggettiva portata dell'atto nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione nel caso concreto (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3a); che secondo la giurisprudenza, l'analisi di un mezzo di prova effettuato direttamente dall'UFM non può considerarsi un documento interno all'amministrazione e come tale non soggetto a consultazione; che, inoltre, l'UFM ha l'obbligo, prima di pronunciare la sua decisione, di comunicare al richiedente le risultanze dell'analisi del mezzo di prova, entro i limiti sanciti dall'art. 27 PA (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3b, 4 e 5); che, nel caso di disamina, il 29 gennaio 2014 l'UFM ha reso noti alla ricorrente i passaggi rilevanti del rapporto rilasciato dall'Ambasciata svizzera in Marocco e le ha dato la possibilità di pronunciarsi in merito (cfr. atto A14/3); che con scritto del 7 agosto 2014, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di poter visionare integralmente il rapporto dell'Ambasciata al fine di comprendere quali siano le fonti delle informazioni contenute nello stesso, avanzando nel contempo l'ipotesi che queste possano essere le autorità marocchine; che il rapporto d'Ambasciata soggiace, per le sue caratteristiche, all'art. 27 PA e, pertanto, questo Tribunale respinge suddetta richiesta in virtù dell'esistenza di un interesse pubblico importante, ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA, in particolare dell'osservanza del segreto in relazione all'identità delle persone all'estero che forniscono le informazioni nonché ai metodi utilizzati per procurarsi le stesse (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4.c e relativi riferimenti); che, sia come sia, il Tribunale, avendo visionato integralmente il rapporto d'Ambasciata in questione, garantisce che le informazioni non sono state ottenute tramite l'aiuto delle autorità marocchine, come supposto dalla ricorrente;

D-2259/2014 Pagina 10 che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) ; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di essere esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Marocco non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

D-2259/2014 Pagina 11 che ella è giovane, ha frequentato dieci anni di scuola ed è in possesso di un diploma di (…) (cfr. verbale 1, pag. 3); che la sua famiglia risiede in Marocco (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D15, pag. 3) e l'interessata intrattiene buoni rapporti con la stessa (cfr. verbale 2, D 22, pag. 3); che, inoltre, essi vivono in una casa di proprietà (cfr. verbale 2, D18-20, pag. 3); che, pertanto, si può partire dal presupposto che la ricorrente disponga di una rete famigliare solida nel Paese d'origine; che, in aggiunta, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dalla ricorrente il 25 maggio 2014 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

D-2259/2014 Pagina 12 che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2259/2014 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull'anticipo versato il 15 maggio 2014. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-2259/2014 — Bundesverwaltungsgericht 11.06.2015 D-2259/2014 — Swissrulings