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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2016 D-2236/2016

8. Juni 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,671 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 16 marzo 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2236/2016

Sentenza dell ’ 8 giugno 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Eritrea, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 16 marzo 2016 / N (…).

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Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 18 giugno 2014, i verbali d'audizione del 1° luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 9 marzo 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 16 marzo 2016, notificata all'interessato il 18 marzo 2016 (cfr. atto A 26/1), con cui tale autorità ha respinto la domanda d'asilo del richiedente riconoscendogli tuttavia la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi e ponendo il medesimo al beneficio dell'ammissione provvisoria, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 12 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 aprile 2016), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in subordine, ha chiesto la trasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame della domanda limitata alla questione dell’asilo; che, in aggiunta, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; con protestate spese e ripetibili, il tempestivo versamento dell’anticipo delle spese processuali avvenuto il 21 aprile 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

D-2236/2016 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente, essendo stata al ricorrente riconosciuta la qualità di rifugiato, nonché posto esso al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 16 marzo 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo, nonché della pronuncia dell'allontanamento, che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere nato a C._______ (Etiopia), ma di essere cittadino eritreo (cfr. verbale 1, pag. 3), con ultimo domicilio a D._______ (Eritrea) dove avrebbe vissuto dal 2005 all'espatrio – avvenuto a suo dire – il 14 novembre 2009 (cfr. verbale 1, pag. 5), che, secondo le allegazioni esposte durante l’audizione sulle generalità, sarebbe in primo luogo espatriato poiché, a causa delle attività svolte contro il governo eritreo da parte del padre, egli avrebbe subito discriminazioni, isolamento, nonché intimidazioni verbali da parte dei suoi concittadini; che tale situazione avrebbe addirittura spinto i genitori di sua moglie ad opporsi alla loro relazione (cfr. verbale 1, pag. 9); che in secondo luogo, l’espatrio sarebbe anche correlato all’esclusione, dovuta al raggiungimento della maggiore età, dall’istruzione scolastica (cfr. verbale 1, pag. 9), che nella seconda audizione, il ricorrente solleva in parte nuovi e completamente diversi motivi d’asilo, tralasciandone alcuni fatti valere nella prima audizione; che nella fattispecie, egli allega dapprima le intimidazioni ricevute da parte di due militari (cfr. verbale 2, D18), affermando che a seguito di tale evento egli avrebbe cominciato a dormire in campagna; che a titolo

D-2236/2016 Pagina 4 cautelativo, onde evitare di incappare in una retata da parte delle autorità militari, con conseguente costrizione al servizio militare, egli avrebbe adottato delle misure precauzionali (cfr. verbale 2, D32-D37); che dichiara inoltre, di aver successivamente contattato le autorità militari al fine di chiarire le ragioni di tali minacce (cfr. verbale 2, D18), che nella decisione avversata la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni del richiedente poiché in punti essenziali incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire; che invero, il comportamento adottato dall'interessato risulterebbe palesemente insensato; che le allegazioni effettuate in merito alle precauzioni prese per evitare di imbattersi nelle retate militari, verrebbero discreditate dalle spiegazioni in riferimento allo stile di vita condotto; che le spiegazioni riguardanti il suo stato di isolamento, così come le richieste di chiarimento avanzate alle autorità militari, non concorderebbero con la sua attività di musicista, né tantomeno con un basso profilo idoneo ad evitare una possibile retata; che inoltre, avendo fatto valere l’intimidazione da parte dei militari solo nell’ambito della seconda audizione, quest’ultima non risulterebbe assolutamente credibile; che nello specifico, una persona esposta a serie persecuzioni, comunicherebbe il più presto possibile le ragioni determinanti il suo espatrio alle autorità a cui chiede protezione, che di conseguenza le allegazioni effettuate dal richiedente sono state considerate totalmente inverosimili e non soddisfacenti le condizioni dell’art. 7 LAsi, che in conclusione, la SEM ha respinto la domanda d'asilo del richiedente pronunciando l’allontanamento, mettendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria in quanto inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento, che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore limitandosi ad esporre quanto già fatto valere nell’audizione sulle generalità ed in quella federale; che in particolare, sottolinea le difficoltà riscontrate a causa delle attività del padre, nonché il rifiuto espresso da parte dei genitori della moglie nei confronti della loro relazione; che nella fattispecie, il motivo preponderante del suo espatrio sarebbe correlato alle minacce subite dai due militari e alle paure di ulteriori persecuzioni; che l’apprezzamento della SEM si baserebbe su valutazioni da imputare ad un’impressione soggettiva e non ad un esame oggettivo dei fatti; che la sua attività di musicista non sarebbe incompatibile né con le dichiarazioni effettuate in merito al suo isolamento sociale, né tantomeno con le misure intraprese per eludere

D-2236/2016 Pagina 5 un’eventuale fermo da parte delle autorità militari; che inoltre, egli avrebbe esposto i suoi timori di essere perseguitato già nell’audizione sulle generalità e di essersi – secondo quanto gli era stato detto – limitato all’essenziale, che nel caso di specie, le sue allegazioni sarebbero da considerarsi prive di contraddizioni e conseguentemente verosimili; che pertanto, egli adempirebbe la qualità di rifugiato già antecedentemente al suo espatrio, che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-

D-2236/2016 Pagina 6 dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella fattispecie, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente, risultano contradditorie su punti essenziali; che il ricorrente non ha addotto in sede di ricorso, al di là di generiche censure, argomenti o prove che siano suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni presentate si esauriscono infatti in mere affermazioni di parte, imprecise e non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, che quindi, come ha rettamente ritenuto l'autorità inferiore, le allegazioni del richiedente non adempiono i criteri di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi, che le allegazioni relative alle intimidazioni ricevute dai due militari sono manifestamente inverosimili; che infatti, questa vicenda, oltre ad essere stata esposta in modo approssimativo, non è in alcun modo stata menzionata dal richiedente in occasione dell'audizione sulle generalità; che inoltre, se è vero che da un lato le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle generalità, considerato il carattere sommario della stessa, hanno valore probatorio più limitato, dall'altro lato va considerato che se determinati avvenimenti, vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la contraddizione può essere ritenuta determinante (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 3), che in particolare, tali intimidazioni sono state esposte tardivamente (cfr. verbale 2, D18) e che la spiegazione fornita – ovvero che gli avrebbero detto di essere breve – non pare atta a giustificare siffatta omissione; che

D-2236/2016 Pagina 7 come rettamente sottolineato dalla SEM, una persona esposta a serie persecuzioni, comunica il più presto possibile le ragioni determinanti il suo espatrio alle autorità a cui chiede protezione, che anche le incongruenze sulle misure intraprese per evadere eventuali retate non risultano plausibili, in quanto da un lato il ricorrente si contraddice chiaramente sul periodo in cui ha dormito in campagna, dichiarando inizialmente di aver cominciato a dormire all’esterno a partire dal giorno delle minacce, in casu da settembre 2009 (cfr. verbale 2, D27), per poi affermare di aver intrapreso tale precauzione già dal momento in cui avrebbe lasciato la scuola nel gennaio 2009 (cfr. verbale 2, D32-D35); che d’altro canto anche il suo stile di vita – in particolare le esibizioni alle feste – non è conciliabile con una persona che vive nel timore di una persecuzione, che inoltre, il comportamento dell'insorgente pare contrario alla logica e di per sé contraddittorio; che invero, egli ha indicato di aver fatto attenzione a non farsi trovare durante le retate e al contempo stesso, si è presentato presso l'ufficio dei militari per richiedere spiegazioni in merito all'episodio avvenuto con i due militari (cfr. verbale 2, D18 e D34-D36), che non da ultimo, non si spiega per quale ragione, il ricorrente abbia rinunciato ad esporre durante l’audizione sulle generalità i motivi principali del suo espatrio, ovvero le persecuzioni dei militari (cfr. verbale 2, D51- D52), allegando invece fatti non inerenti alla sua richiesta; che reso attento di non aver benché minimamente menzionato la vicenda avvenuta con i genitori di sua moglie, egli si è limitato a sottolineare come questo motivo non abbia avuto – al contrario di quanto sostenuto nell’audizione sulle generalità – nessuna influenza sul suo espatrio (cfr. verbale 2, D60), che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione della concessione dell’asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),

D-2236/2016 Pagina 8 che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo di CHF 600.– versato il 21 aprile 2016, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è dunque definitiva,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2236/2016 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 21 aprile 2016. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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