Corte IV D-2233/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 2 aprile 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______ nato il (...), B._______, nata l'(...), C._______, nato il (...), Serbia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione del 31 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2233/2010 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno inoltrato in data 22 febbraio 2010, i verbali d'audizione degli interessati del 3 marzo 2010 e 24 marzo 2010, la decisione dell'UFM del 31 marzo 2010, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dai ricorrenti, act. A15), il ricorso inoltrato dagli insorgenti in data 6 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federale (TAF) via fax il 7 aprile 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell' art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, Pagina 2
D-2233/2010 che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, i richiedenti hanno dichiarato di essere cittadini serbi di etnia rom e di avere, prima dell'espatrio, abitato a D._______; che l'interessata ha asserito di essere espatriata per il timore che Z., vicino di casa di etnia serba, realizzi le sue minacce di morte; che Z. avrebbe iniziato a minacciare ed offendere lei e la sua famiglia in ragione della loro etnia dopo che il nipote P. dei richiedenti ed il figlio di Z. avrebbero avuto un litigio a scuola; che, qualche giorno dopo tale litigio, il figlio dei richiedenti e Z. si sarebbero picchiati e Z., insieme ad altre persone, avrebbe la sera colpito e rotto le finestre della casa degl'interessati con dei sassi; che quindi gli interessati si sarebbero rifugiati dalla figlia per una notte, prima di partire per E._______ e, poi, in direzione della Svizzera; che la richiedente avrebbe sporto denuncia presso le autorità serbe in merito alle minacce subite; che l'interessato, dal canto suo, ha – benchè con differenti rimandi temporali – in sostanza esposto gli stessi fatti addotti dalla ricorrente e di temere per la sicurezza della propria famiglia in caso di rientro in Serbia, dichiarando di non avere mai denunciato i fatti accaduti, che, nella decisione del 31 marzo 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai ricorrenti sarebbero inverosimili siccome incoerenti, generiche e contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'insorgenti a persecuzioni in caso di rientro in Patria; che, infine, anche persone di etnia rom beneficerebbero di un'adeguata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi e di funzionari statali, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 3
D-2233/2010 che, nel gravame, i ricorrenti affermano che la Serbia non potrebbe essere considerata un Paese sicuro per quel che concerne la minoranza rom, come emergerebbe dalle cronache quotidiane e da rapporti di organizzazioni internazionali; che essi, in ragione della loro etnia rom, sarebbero stati vittime di gravi persecuzioni, essendo stati minacciati ed insultati da un vicino serbo e non essendo loro mai stata garantita una protezione effettiva da parte dello Stato; che, per questo motivo, essi ritengono che debba essere la Svizzera a tutelarli; che essi reputano le contraddizioni sollevate dall'UFM come incongruenze trascurabili o equivoci di traduzione, rispettivamente di divergenze inevitabili da riportare ai loro punti di vista differenti; che essi denunciano altresì che l'autorità inferiore non avrebbe dato peso alle loro allegazioni, benchè esposte, a loro dire, in maniera dettagliata; che, pertanto, tale autorità avrebbe dovuto ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione nel loro caso ed entrare nel merito della loro domanda d'asilo; che, circa l'esecuzione dell'allontanamento, essa sarebbe da considerarsi inesigibile in ragione di quanto vissuto in Patria, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che gli stessi hanno altresì domandato la dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, peraltro, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire Pagina 4
D-2233/2010 umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° aprile 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, essi non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, basti rilevare che la ricorrente ha esposto in maniera confusa la successione degli episodi centrali della vicenda che l'avrebbe indotta a lasciare il suo Paese, contraddicendosi più volte; che ella, infatti, ha dichiarato che suo figlio e Z. si sarebbero picchiati nel pomeriggio (cfr. verbale della ricorrente del 3 marzo 2010 [di seguito verbale 1A] pag. 7) del giorno in cui quest'ultimo avrebbe rotto le finestre della loro casa, rispettivamente la notte di tale giorno (cfr. verbale della ricorrente del 24 marzo 2010 [di seguito 2A] pag. 3/D19); che, secondo un'altra versione, tale scontro sarebbe invece avvenuto già il giorno prima che Z. spaccasse le finestre della casa (cfr. ibidem pag. 3/D23); che, anche in merito alle denunce inoltrate ed il comportamento della polizia la ricorrente non ha saputo rendere versioni concordanti, affermando dapprima di essersi recata un'unica volta presso tale autorità e che questa si sarebbe in seguito recata presso il suo domicilio, ammonendo Z. (cfr. verbale 1A pag. 7), per smentirsi in sede di audizioni sui motivi d'asilo (vale a dire una ventina di giorni dopo), allegando di essersi rivolta alla polizia ben due-tre volte, ma che questa non avrebbe intrapreso nulla (cfr. verbale 2A pag. Pagina 5
D-2233/2010 3/D23-24); che confrontata con tale discrepanza la richiedente ha fornito una risposta del tutto illogica (cfr. ibidem pag. 3/D26-27), adattandosi alla prima versione resa; che, dopodichè, esortata ad esporre il contenuto della denuncia, ella ha dichiarato di avere esplicitamente menzionato la rottura dei vetri da parte di Z. (cfr. verbale 2A pag. 4/D32), versione, questa, in netto contrasto con la versione resa in fase di audizione sui fatti secondo cui la denuncia sarebbe avventua ancora prima che Z. danneggiasse la loro casa (cfr. verbale 1A pag. 7); che anche il racconto reso dal ricorrente risulta essere contraddittorio su aspetti centrali: egli, ad esempio, in una prima versione, ha fatto risalire il litigio tra suo nipote ed il figlio di Z. ad una settimana prima dell'espatrio (cfr. verbale 1B pag. 5), per poi invece dichiarare che lo stesso giorno di tale litigio suo figlio e Z. si sarabbero picchiati e lui, con la moglie ed il nipote, si sarebbe spostato a E._______ per, il giorno dopo, espatriare (cfr. ibidem pag. 6); che il comportamento degli insorgenti risulta illogico per più versi; che, difatti, mal si comprende come mai essi abbiano optato d'acchito per la soluzione estrema dell'espatrio, abbandonando il resto della famiglia e la casa di loro proprietà, senza invece prima cercare rifugio in un'altra parte del Paese, tantopiù che a F._______ vivono dei loro parenti; che inattendibile – alla luce dell'asserito rischio di essere ucciso da Z. – risulta anche la rinuncia, a detta del ricorrente, di denunciare le minacce subite perchè non avrebbe avuto senso, rispettivamente perchè non ci avrebbe pensato (cfr. verbale 1B pag. 6); che, in considerazione di quanto esposto, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dai ricorrenti a sostegno della loro domanda è manifestamente inverosimile, che, d'altronde, non v'è motivo di considerare che i ricorrenti, benchè di etnia rom, non possano beneficiare di un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi, tantopiù che essi hanno dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità serbe (cfr. verbale 1A pag. 7), che l'argomento dei ricorrenti secondo cui le divergenze rilevate dall'UFM sarebbero da far risalire ad equivoci di traduzione non può essere ritenuto, considerato che entrambi i ricorrenti hanno apposto la propria firma o impronta digitale in calce ai protocolli di audizione, dopo aver preso conoscenza con corrispettiva traduzione delle loro dichiarazioni verbalizzate, confermando così appieno quanto allegato Pagina 6
D-2233/2010 e accettando le modalità, compresa la traduzione da parte dell'interprete, con cui si sono svolte le audizioni, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, del resto, gli insorgenti si sono limitati, con generiche affermazioni di parte, a far valere in sede di ricorso l'esistenza di persecuzioni nei confronti di persone di etnia rom, senza alcuna precisazione, rispettivamente senza alcun riferimento concreto alla loro vicenda personale e senza alcun mezzo di prova a sostegno di quanto addotto (cfr. ricorso pag. 2), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, pertanto, nel caso di specie non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Pagina 7
D-2233/2010 Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti, essi sono giovani ed hanno sempre vissuto in Serbia (cfr. verbale 1A pag. 2 e verbale 1B pag. 2); che il ricorrente ha frequentato (...) anni di scuola primaria e dispone di esperienza lavorativa avendo svolto l'attività di (...) dall'età di (...) anni fino all'espatrio (cfr. verbale 1B pagg. 2-3); che prima dell'espatrio gli insorgenti vivevano in una casa di loro proprietà, per la quale pagavano i costi correnti (cfr. verbale 1A pag. 7 e verbale 2B pag. 2/D7); che essi dispongono di una rete familiare in Patria – la quale potrà del resto prendersi cura anche del nipote minorenne dei ricorrenti, che con loro farà rientro in Serbia –, ritenuto che a F._______ vivono la loro figlia e una sorella ed un fratello della ricorrente (cfr. verbale 1A pagg. 3-4), e a D._______ il loro figlio maschio (con la rispettiva famiglia) e due sorellastre del ricorrente (cfr. verbale 1B pagg. 2-4); che, avendo lasciato la Serbia a (...), essi sono rimasti lontani dal loro Paese per un lasso di tempo corto; che essi dispongono altresì di carte d'identità (agli atti) tuttora valide; che essi non hanno preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, ritenuto che i problemi di salute addotti dalla ricorrente (problemi di cuore, pressione arteriosa ed asma, cfr. act. A6) non risultano essere di una gravità tale da rendere inesigibile un suo ritorno in Serbia; che, peraltro, in detto Paese ella potrà proseguire il trattamento medicamentoso ivi avviato e, in caso di bisogno, rivolgersi al medico curente a D._______ presso il quale, prima dell'espatrio, si recava una volta al mese (cfr. verbale 1A pag. 7), che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, disponendo già di una carta Pagina 8
D-2233/2010 d'identità, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali CHF di 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-2233/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 10