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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2023 D-2208/2023

27. April 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,910 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 aprile 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2208/2023

Sentenza d e l 2 7 aprile 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Afghanistan, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 aprile 2023 / N (…).

D-2208/2023 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 25 settembre 2022, pretendendosi minorenne, l'estratto della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 28 settembre 2022 dal quale risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Svezia il (…) giugno 2021 ed in Grecia il (…) febbraio 2020, la procura del 3 ottobre 2022 conferita dall'interessato alla rappresentanza legale assegnatagli, la richiesta del 24 novembre 2022 di ripresa in carico del richiedente presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità svedesi fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), l'accettazione del 30 novembre 2022 della suddetta richiesta da parte delle autorità svedesi in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, il verbale della prima audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA) del 14 febbraio 2023 nel corso della quale all'interessato è stato concesso il diritto di essere sentito in merito all'accertamento medico e ad un'eventuale competenza della Svezia per il trattamento della domanda d'asilo, le risultanze del 6 marzo 2023 della perizia medica di stima dell'età a cui è stato sottoposto il richiedente in data 21 febbraio 2023 e 23 febbraio 2023, la concessione, in data 8 marzo 2023, del diritto di essere sentito in merito alle risultanze della summenzionata perizia, le osservazioni dell'interessato del 10 marzo 2023 in merito al diritto di essere sentito,

D-2208/2023 Pagina 3 la trasmissione del dispositivo di una decisione d'asilo rilasciata dalle autorità svedesi con scritto del 17 marzo 2023, la decisione della SEM del 17 aprile 2023, notificata il 18 aprile 2023, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Svezia, la dichiarazione del 18 aprile 2023 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione (…), il ricorso del 21 aprile 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha chiesto l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo e che la procedura venga effettuata in Svizzera, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria e dell'effetto sospensivo, le visite mediche a cui è stato sottoposto l'interessato in corso di procedura,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,

D-2208/2023 Pagina 4 che in sede d'audizione PA-RMNA l'interessato ha riferito di non voler far ritorno in Svezia poiché tale Paese avrebbe respinto la sua domanda d'asilo ed egli verrebbe allontanato in Afghanistan; che inoltre in tale Paese egli non avrebbe potuto studiare né partecipare ad attività, che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha dapprima considerato che l'interessato non avrebbe reso verosimile la sua minore età, poiché le sue dichiarazioni sarebbero state vaghe ed i risultati peritali escluderebbero la possibilità che egli sarebbe minorenne; che pertanto, il richiedente è stato considerato maggiorenne per il seguito della procedura; che in seguito, la SEM ha constatato la competenza della Svezia per l'esame della domanda d'asilo ed ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che infine, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, i suoi problemi medici non sarebbero ostativi al trasferimento, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta innanzitutto le considerazioni della SEM in merito all'asserita minore età; che in particolare, le sue allegazioni sarebbero plausibili e la perizia medica non sarebbe sufficientemente precisa; che pertanto, egli andrebbe considerato minorenne e si dovrebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo mediante l'applicazione dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in seguito, la sua incolumità fisica sarebbe in pericolo in Svezia; che egli non avrebbe potuto beneficiare di alcun aiuto nel corso della sua permanenza in tale Paese e dunque rischierebbe che la sua domanda d'asilo non verrebbe trattata correttamente e che egli verrebbe rimandato nel suo Paese d'origine, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,

D-2208/2023 Pagina 5 che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che in tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III), che per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo; che in presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti), che i metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati), che nella presente fattispecie, l'insorgente è stato sottoposto ad una perizia di stima dell'età; che dall'esame odontostomatologico è risultata un'età media di 20.5 anni con una probabilità del 90.1%, rispettivamente del 94.8% (a seconda degli studi di riferimento utilizzati) che l'interessato abbia superato la minore età, mentre dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23.6 anni (cfr. atto SEM 34/12), che quand'anche l'esame odontostomatologico non riporti l'età minima, anche considerando che questa sia inferiore a 18 anni, ne risulta chiaramente che tale intervallo (età minima inferiore a 18 anni ed età media di 20.5) si sovrappone con l'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (19 anni – 23.6 anni); che di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un alto indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), che dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate, per il che, non può essere

D-2208/2023 Pagina 6 dato seguito alla censura ricorsuale secondo cui le risultanze della perizia non sarebbero sufficientemente precise, che in seguito, è altresì vero che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età, che del resto, anche le affermazioni in merito alla sua biografia non si distinguono per consistenza e coerenza; che egli ha saputo indicare soltanto sommariamente le tappe della sua scolarizzazione, senza saper indicare né l'anno di inizio né l'anno in cui avrebbe smesso di andare a scuola; che in seguito, egli non ha saputo indicare con precisione l'età dei suoi fratelli minori; che altresì, non convincono le allegazioni del ricorrente in merito al momento dell'espatrio; che da una parte, egli ha riferito di aver terminato la scuola all'incirca all'età di 12 anni e di essere subito partito; che il suo viaggio fino in Svezia sarebbe durato 6-7 mesi, ciò che significherebbe che egli sarebbe giunto in tale Paese all'età di 12, massimo 13 anni; che ciò non corrisponde alle evidenze processuali; che invero, tra il deposito della sua domanda d'asilo in Grecia il (…) febbraio 2020 e quello in Svezia il (…) giugno 2021 sono trascorsi 1 anno e 4 mesi; che ciò non corrisponde neppure all'età dichiarata in Svizzera (ovvero 15 anni), nonostante il soggiorno in Svezia sia durato soltanto un anno e tre mesi; che peraltro, in tale Paese egli è stato registrato quale maggiorenne (cfr. atto SEM 26/11, pag. 5 segg.), che pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale come l'autorità inferiore, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente – al quale incombeva l'onere della prova in merito – non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera; che pertanto, egli deve assumersene le conseguenze ed essere considerato maggiorenne, che chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se la SEM non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Svezia competente per l'esame della domanda, che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),

D-2208/2023 Pagina 7 che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di specie, dall'estratto "EURODAC" risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Svezia il 24 giugno 2021, che la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM è stata espressamente accettata dalle autorità svedesi competenti in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 12/5 e 15/1), che di conseguenza, la competenza della Svezia è, di principio, data,

D-2208/2023 Pagina 8 che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Svezia, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE, che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che la presunzione secondo cui la Svezia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) non è stata rovesciata dal ricorrente, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad

D-2208/2023 Pagina 9 entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in casu, nulla permette di concludere che la sua domanda d'asilo in Svezia sia stata trattata in modo lacunoso, che come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, nonostante egli abbia fornito la copia del dispositivo della decisione di asilo negativa svedese, con relativo allontanamento in Afghanistan, non vi sono sufficienti e concreti elementi che permettano di ritenere che le autorità svedesi non rispetterebbero il principio del divieto di respingimento e verrebbero dunque meno all'ossequio degli obblighi internazionali, che essendo la Svezia uno stato di diritto, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese – e perfino adire alla Corte europea dei diritti dell'uomo – se ritiene che la sua domanda d'asilo non sia stata valutata in modo corretto, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Svezia, che infine, dall'incarto non risultano problemi medici ostativi al trasferimento, che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.),

D-2208/2023 Pagina 10 che nel caso in disamina, il ricorrente soffre di problemi psicologici, in particolare problemi di (…), ed è sottoposto a regolari consulti psichiatrici ed è inserito in un gruppo con uno psico-educatore a cadenza settimanale; che una terapia farmacologica non è più stata ritenuta necessaria a partire dal 3 febbraio 2023 (cfr. atti SEM 17/4, 22/4, 23/4, 39/2, 42/3 e 46/4), che ad ogni modo le turbe psichiche di cui soffre l'insorgente non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo non presenta eccezionali specificità, che altresì, per i problemi di stomaco su indicazione del gastroenterologo egli ha seguito una terapia farmacologica con inibitori della pompa protonica per 2-4 settimane; che l'ecografia addominale alla quale è stato sottoposto, così come gli esami di laboratorio hanno riscontrato un quadro di normalità (cfr. atti SEM 31/2, 37/2 e 40/5), che peraltro, la Svezia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti informare in maniera precisa e completa le autorità svedesi dell'arrivo e dei problemi di salute del ricorrente (art. 31 Regolamento Dublino III), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Svezia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

D-2208/2023 Pagina 11 ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Svezia conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2208/2023 Pagina 12 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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