Corte IV D-2206/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Carlo Monti. A._______, Mongolia, alias B._______, Mongolia, c/o Ufficio federale della migrazione, Centro di registrazione e di procedura, Via Motta 1b, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 aprile 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2206/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 10 marzo 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessata del 23 marzo 2009, la decisione dell'UFM del 3 aprile 2009, notificata all'interessata il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall'interessata) il ricorso inoltrato dall'insorgente il 6 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2
D-2206/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di essere di etnia khalkha, tribù sunjee, e di essere nata ad Urgamal nella provincia di Zavkhan, con ultimo domicilio ad Ulaanbaatar (Mongolia) fino al 22, oppure al 29 gennaio 2009, che la medesima ha affermato di essere espatriata, il 29 gennaio 2009, per il timore di essere uccisa dal suo datore di lavoro e proprietario di un ristorante, in quanto sarebbe stata fermata ed interrogata dalla polizia per 72 ore, mentre consegnava un sacchetto per lo stesso, come le capitava di effettuare frequentemente dopo il lavoro, di cui ignora il contenuto; che l'interessata sarebbe stata oggetto di minacce e d'un pestaggio da parte del suo datore di lavoro, che l'avrebbe rinchiusa in una casetta di legno fuori città; che la richiedente sarebbe quindi riuscita a scappare dalla prigionia ed avrebbe lasciato il suo Paese, giungendo legalmente in auto in una località a lei sconosciuta in Russia, dove avrebbe soggiornato per un mese, per poi continuare il viaggio sempre in auto fino ad arrivare in Svizzera senza documenti, che, nella decisione del 3 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla richiedente non sono plausibili siccome contraddittorie, vaghe e illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, la ricorrente contesta, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che l'UFM non le abbia chiesto di esporre i suoi motivi d'asilo in entrambe le audizioni; che, inoltre, emergerebbero indizi di persecuzioni tali da rendere necessaria una decisione materiale nel suo caso, per i problemi che avrebbe avuto sia con la polizia che con il suo datore di lavoro; che, in particolare, in relazione alle consegne Pagina 3
D-2206/2009 rilevate dall'UFM, ha evidenziato che la sua stima approssimativa di 20 a 30, circa il numero delle consegne effettuate per il suo datore di lavoro non divergerebbe in modo importante dal numero massimo possibile di 15 consegne al mese; che, infine, in merito alla presunta contraddizione circa la durata della sua detenzione, l'autrice del gravame afferma di essere stata fermata per circa tre giorni, e quindi approssimativamente 72 ore, come da lei dichiarato, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, preliminarmente, il TAF osserva che, giusta l'art. 26 cpv. 2 LAsi, il centro di registrazione può interrogare sommariamente il richiedente sui motivi che l'hanno indotto a lasciare il suo Paese, che, giusta l'art. 19 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], l'interrogatorio sommario può essere sostituito dall'audizione sui motivi d'asilo giusta l'art. 29 LAsi, che, per conseguenza, nel caso concreto, il fatto che l'UFM non abbia interrogato la ricorrente nell'ambito dell'audizione sommaria sui suoi motivi d'asilo, ma unicamente nell'ambito dell'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi, non costituisce un vizio procedurale, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato:comprende non soltanto Pagina 4
D-2206/2009 i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, codesto Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che codesto Tribunale osserva, inoltre, che la ricorrente si è palesemente contraddetta tra la data e la durata del fermo ribadendo durante tutta la procedura di prima istanza ed in sede di ricorso di essere stata trattenuta per 72 ore, ma indicando in un primo momento di essere stata arrestata durante una consegna il 23, oppure il 24 gennaio 2009, per poi allegare di essere stata fermata il 22 gennaio 2009 verso le ore 21 oppure le ore 22 e di essere stata rilasciata il 24 gennaio 2009 di pomeriggio (cfr. prima audizione del 23 marzo 2009 pag. 5 nonché seconda audizione del 23 marzo 2009 pagg. 4, 5 e 8); che, inoltre, non soccorre l'autrice del gravame l'asserzione ricorsuale secondo cui non avrebbe indicato un numero delle consegne divergente di tanto dal numero massimo di 15 consegne; che visto che la stessa ha dichiarato di essersi occupata delle consegne da metà dicembre 2008 fino al suo fermo avvenuto tra il 22 e il 24 gennaio 2009 (v. sopra), considerato che le audizioni nell'ambito della sua procedura d'asilo si sono svolte solo due mesi dopo e ritenuto, altresì, che questi fatti sono alla base del suo racconto e la causa dell'espatrio, è legittimo attendersi dalla ricorrente una versione assai più precisa dei fatti, rispetto a quanto narrato, peraltro, Pagina 5
D-2206/2009 in maniera assai approssimativa; che, per di più, la stessa ha menzionato solo in un secondo momento, ma non quando è stata esplicitamente sollecitata ad esporre i suoi motivi d'asilo, il fatto che anche l'assistente del suo datore di lavoro, l'avrebbe minacciata e che sarebbe stato lui a darle i sacchetti da consegnare (cfr. seconda audizione del 23 marzo 2009 pagg. 3, 4 e 7); che, inoltre, non ha neanche denunciato quanto accaduto, nonostante avrebbe avuto la possibilità di farlo durante il fermo; che v'è pertanto ragione di ritenere che la vicenda raccontata dalla ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo sia inverosimile, che, infine, non v'è ragione di ritenere che l'insorgente, se opportunamente sollecitata, non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, nel caso in cui dovesse subire delle rappresaglie da parte del datore di lavoro o del suo assistente; che essendo difatti la Mongolia uno Stato che protegge i suoi cittadini dagli atti penalmente rilevanti, punendo gli autori, il pestaggio subito e le minacce evidenziate non possono essere considerate decisive, nel caso di specie, nell'ambito della protezione internazionale in materia d'asilo, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una Pagina 6
D-2206/2009 situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che codesto Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente; che ella è giovane, ha un'esperienza professionale di 15 anni come contadina e di qualche mese come lavapiatti; che la ricorrente dispone, inoltre, di una rete sociale in patria, segnatamente sua madre e sua sorella; che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 7
D-2206/2009 che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole (art. 65 PA), la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-2206/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - C._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9