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Corte IV D-2192/2017
Sentenza d e l 2 3 maggio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nato (…), alias A._______, nato (…), con la moglie B._______, nata (…), alias B._______, nata (…) C._______, nata (…), Afghanistan, ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 17 marzo 2017 / N (…)
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Visto: la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera il 12 ottobre 2015, i verbali d'audizione di A._______ del 19 ottobre 2015 (di seguito: verbale 1/MR) e del 21 febbraio 2017 (di seguito: verbale 2/MR), i verbali di audizione di B._______ del 19 ottobre 2015 (di seguito: verbale 1/AR) e del 21 febbraio 2017 (di seguito: verbale 2/AR), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 17 marzo 2017, notificata agli interessati il 20 marzo 2017 (cfr. atto A30), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo tuttavia non ragionevolmente esigibile l’esecuzione del medesimo verso l’Afghanistan, per il che la conseguente ammissione provvisoria dei richiedenti e della figlia, il ricorso del 14 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 aprile 2017) con gli insorgenti hanno postulato innanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; in subordine, la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per un nuova decisione circa la sussistenza della qualità di rifugiato; contestualmente hanno presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, nello specifico di dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
D-2192/2017 Pagina 3 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 17 marzo 2017, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo, che A._______ si è dichiarato cittadino afgano di etnia tagica con ultimo domicilio a Herat (cfr. verbale 1/MR, pag. 2 e segg.), che tuttavia egli sarebbe nato in Iran, e meglio a Mashad, ove avrebbe risieduto sino al quinto anno d’età (cfr. ibidem), che nel 2011, l’interessato avrebbe fatto illegalmente ritorno dall’Afghanistan a Mashad, rimanendovi fino al 2015 (cfr. ibidem), che dopo essersi recato in Turchia egli sarebbe transitato illegalmente in diversi stati europei prima di giungere in Svizzera il 12 ottobre del 2015 (cfr. ibidem), che sentito a proposito dei motivi della sua domanda, il richiedente ha dapprima fatto valere alcune problematiche intercorse durante il suo soggiorno in Iran e riguardanti fatti svoltisi tra lui, la moglie e l’allora padrone di casa (cfr. verbale 2/MR, pag. 3 e segg.), che richiamato dall’autorità ad esprimersi in merito alle ragioni del suo precedente espatrio dall’Afghanistan, l’interessato si è in un primo momento limitato a sottolineare ch’egli non doveva vivere in tale paese, per poi specificare che il suocero ed il cognato, impiegati statali, avrebbero avuto un
D-2192/2017 Pagina 4 problema nel paese d’origine e meglio, che il cognato, sarebbe stato sequestrato (cfr. ibidem), che tuttavia il richiedente ha asserito ignorare i motivi alla base di tali avvenimenti, sottolineando peraltro di non aver mai avuto alcun problema in Afghanistan (cfr. ibidem), che B._______ ha a sua volta dichiarato essere cittadina afgana con ultimo domicilio a Herat e luogo di nascita a Mashad (Iran), ove avrebbe risieduto ininterrottamente sino al 2009 per poi rimpatriare in Afghanistan (cfr. verbale 1/AR, pag. 4), che nel 2011 avrebbe anch’ella fatto ritorno a Mashad con i famigliari alcuni mesi prima del marito a seguito del sequestro e del successivo rilascio del fratello (cfr. verbale 1/AR, pag. 6 e verbale 2/AR, pag. 2), che come il marito ella si è però detta ignorare le ragioni di tale sequestro confermando inoltre di non aver mai avuto alcun problema in Afghanistan (cfr. verbale 2/AR, pag. 3), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato irrilevanti i motivi d’asilo invocati a fondamento della domanda degli interessati, che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano le considerazioni dell'autorità inferiore sostenendo che l’autorità di prime cure non avrebbe valutato adeguatamente la probabile connessione tra il ruolo svolto dal padre dell’interessata ed il sequestro del fratello, per il che andrebbe ritenuta probabile quantomeno l’esistenza di una persecuzione riflessa ai danni dei ricorrenti, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che vi è luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3), che anche in questo caso le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato devono però risultare soddisfatte,
D-2192/2017 Pagina 5 che nel caso di specie, i ricorrenti – avendo in particolare espressamente dichiarato di non essere a conoscenza delle ragioni che hanno condotto al sequestro del fratello di B._______ – non paiono d’acchito potersi avvalere di un fondato timore di subire delle persecuzioni, che per il resto ed avendo riguardo per gli altri motivi d’asilo addotti, occorre rilevare che dal momento che la qualità di rifugiato va esaminata relativamente al paese d’origine (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), i timori sollevati dai ricorrenti ed attinenti agli avvenimenti – pur tragici – che si sarebbero svolti in Iran, non sono a loro volta pertinenti in materia d’asilo, che pertanto la SEM ha a ragione negato la qualità di rifugiato ai ricorrenti, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2192/2017 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: