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Bundesverwaltungsgericht 02.05.2012 D-2182/2012

2. Mai 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,542 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 aprile 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2182/2012

Sentenza d e l 2 maggio 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Christa Luterbacher; cancelliera Nicole Manetti.

Parti

A._______, nato il (…), Nigeria, alias B._______, nato il (…), Eritrea, alias C._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 aprile 2012 / N […].

D-2182/2012 Pagina 2

Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 2 aprile 2011; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 4 maggio 2011, con la quale non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo; lo scritto dell'UFM del 23 maggio 2011, con il quale detto Ufficio ha annullato la decisione del 4 maggio 2011 e statuito la ripresa della procedura d'asilo in Svizzera a seguito dello scritto delle autorità italiane del 13 maggio 2011, secondo cui all'interessato è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Italia e quindi la competenza di dette autorità è cessata in quanto conclusasi la procedura d'asilo; la dichiarazione delle autorità italiane del 4 ottobre 2011 con la quale queste si sono dichiarate disposte a riaccettare l'interessato sul territorio italiano; la decisione dell'UFM del 18 novembre 2011 (cresciuta in giudicato il 29 novembre 2011) con la quale l'Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo; l'informazione della Croce Rossa Svizzera (sezione Lugano) del 1° dicembre 2011 secondo cui l'interessato ha lasciato il territorio svizzero rientrando volontariamente in Italia; lo scritto delle autorità italiane del 27 febbraio 2012, secondo cui all'interessato è concesso di rientrare in territorio italiano; il nuovo rientro in Svizzera in data 8 aprile 2012 e la nuova domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il giorno stesso; il verbale d'audizione del 16 aprile 2012 (di seguito: verbale 1), in occasione della quale all'interessato è stato concesso il diritto di essere

D-2182/2012 Pagina 3 sentito in merito all'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi e il verbale d'audizione del 20 aprile 2012 (di seguito: verbale 2), in occasione della quale all'interessato è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della sua nuova domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, con il relativo allontanamento verso l'Italia; la decisione dell'UFM del 20 aprile 2012, notificata all'interessato oralmente il giorno stesso (cfr. act. B 13/1) con la quale non è entrato nel merito della detta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo; il ricorso inoltrato dal ricorrente il 23 aprile 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato); l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 25 aprile 2012; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della

D-2182/2012 Pagina 4 stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che il richiedente ha dichiarato di chiedere asilo per gli stessi motivi addotti in occasione della sua prima domanda; che il 25 o il 30 novembre 2011 (a seconda delle versioni) sarebbe tornato in Italia senza tuttavia avere contatti con le autorità italiane (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.); che sarebbe nuovamente rientrato in Svizzera perché in Italia egli non avrebbe un lavoro, pagare l'affitto sarebbe difficile e non avrebbe i mezzi per prendersi cura del figlio, nato il (…) (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2); che il bambino si troverebbe in Germania dalla sorella della sua compagna e che, inoltre, egli non avrebbe mai riconosciuto il figlio in quanto quest'ultimo sarebbe stato portato in Germania prima del rientro dell'interessato dalla Svizzera in Italia (cfr. verbale 1, pag. 2); che, nella decisione del 20 aprile 2012, l'autorità inferiore ha costatato che la procedura d'asilo avviata il 2 aprile 2011 sarebbe definitivamente conclusa dal 29 novembre 2011 e che l'interessato, nell'ambito della nuova domanda, non avrebbe addotto fatti verificatisi dopo la conclusione della prima procedura propri a motivare la qualità di rifugiato oppure determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha rilevato che il Consiglio federale ha designato l'Italia come stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che per questi Stati esiste la presunzione che il principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi) è rispettato; che il richiedente non avrebbe presentato dei motivi atti a confutare la presunzione del principio di "nonrefoulement"; che avendo il richiedente, in Italia, lo statuto di rifugiato, egli

D-2182/2012 Pagina 5 avrebbe accesso all'alloggio e al mercato del lavoro come gli altri cittadini; che inoltre le autorità italiane si sarebbero dichiarate disposte a riaccettare l'interessato sul loro territorio; che di conseguenza l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato il rinvio verso l'Italia in quanto, nonostante le autorità del posto gli abbiano riconosciuto la qualità di rifugiato, il trattamento che l'Italia riserverebbe ai rifugiati non sarebbe conforme alla dignità umana; che egli non beneficerebbe infatti di alcuna assistenza, sarebbe senza alloggio e senza possibilità di avere cure mediche; che quindi l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda d'asilo dell'interessato; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato, in data 29 novembre 2011, della decisione, non impugnata, dell'UFM del 18 novembre 2011 in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi; che ci si può al limite chiedere se fosse in quella sede da analizzare, come fatto dall'UFM, la questione di un eventuale adempimento manifesto della qualità di rifugiato, richiamandosi all'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi dal momento che tale eccezione non si applica se al richiedente è già stato riconosciuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile da uno Stato terzo designato sicuro dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. DTAF 2010/56);

D-2182/2012 Pagina 6 che sia come sia, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che in sede di audizione, egli ha esplicitamente dichiarato che i motivi della seconda domanda d'asilo sarebbero gli stessi già menzionati in occasione della prima domanda (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2); che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella sua decisione del 20 aprile 2012, la procedura d'asilo avviatasi il 2 aprile 2011 si è definitivamente conclusa il 29 novembre 2011 e i fatti addotti, verificatisi dopo la conclusione di tale procedimento, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria; che, infatti, egli ha esplicitamente dichiarato che non si sarebbero aggiunti, nel frattempo, nuovi motivi d'asilo (cfr. verbale 2); che, viste realizzate le condizioni, segnatamente l'essere stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata con decisione negativa o l'essere rientrato nel Paese d’origine o di provenienza durante la pendente procedura d’asilo, nonché l'assenza di indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, a giusto titolo l'UFM non è entrato nel merito della domanda conformemente all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che non vi è dunque luogo di restituire gli atti di causa all'UFM per ulteriori indagini; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),

D-2182/2012 Pagina 7 giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che giova avantutto ricordare che l'Italia è firmataria, tra l'altro, della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e ne applica le disposizioni; che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33 Conv., così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, siano rispettate; che secondo la Conv., ai rifugiati sono garantiti, come rettamente rilevato dall'UFM, diritti nell'ambito dell'impiego, dell'alloggio e dell'assistenza pubblica; che in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3); che al richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa l'intenzione della Svizzera di rinviarlo in Italia (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2); che nel caso in disamina le dichiarazioni del ricorrente si limitano a semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria consistenza; che, pertanto, l'insorgente non ha fornito alcun indizio concreto secondo cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali precitati; che quindi, né la situazione vigente in Italia né altri motivi di ordine personale o in particolare relativi al suo stato di salute risultano ostativi all'esecuzione dell'allontanamento; che, alla luce di quanto precede, il trasferimento verso l'Italia del ricorrente è lecito ed esigibile; che l'Italia si è dichiarata disposta a riaccettare l'interessato sul suo territorio e che quindi il trasferimento è altresì possibile;

D-2182/2012 Pagina 8 che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2182/2012 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Nicole Manetti

Data di spedizione:

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