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Bundesverwaltungsgericht 20.08.2008 D-217/2008

20. August 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,511 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-217/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 agosto 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer cancelliere Carlo Monti. A._______, dichiaratosi cittadino dell'Azerbaigian, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 gennaio 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-217/2008 Fatti: A. Il 5 dicembre 2007, l'interessato, originario della regione del Nagorno- Karabakh, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, d'avere lasciato il Karabakh nel 1989 a causa della guerra tra armeni e azeri nella sua regione d'origine e della sua etnia mista armena e azera. Ha quindi vissuto in Russia, Turchia, Ucraina e Grecia fino a quando il 5 dicembre 2007 è giunto in Svizzera. B. L'11 gennaio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. L'11 gennaio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'accordo dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 20 febbraio 2008, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo (v. decisione incidentale del TAF del 28 febbraio 2008). E. Il 28 febbraio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Pagina 2

D-217/2008 Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro lato, ha ritenuto siccome inconsistenti e contraddittorie le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente nonché il suo preteso Paese d'origine, le quali non lascerebbero emergere alcun indizio di persecuzione. Non persuaderebbe il racconto del ricorrente circa il suo girovagare tra il 1989 ed il dicembre 2007, quando ha Pagina 3

D-217/2008 chiesto asilo in Svizzera, e le lacune temporali da cinque a dieci anni, a dipendenza della versione fornita, tra il presunto espatrio e l'inoltro della domanda d'asilo. L'insorgente avrebbe inoltre dimostrato di avere conoscenze pressoché nulle e contrarie alla realtà in merito al suo preteso Paese d'origine, non allegando il nome corretto della capitale della regione di Karabakh durante la prima audizione, ma, solamente in occasione dell'audizione federale diretta. In più, egli non avrebbe mai intrapreso alcun passo per tornare in patria oppure per ottenere documenti e avendo errato per diciotto anni per vari Paesi, in parte legalmente come in Turchia, non si comporterebbe come una persona avente dei seri timori per la sua sicurezza e la sua vita. L'autorità inferiore ha altresì considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 5. Nel ricorso, l'insorgente ribadisce di essere originario del Karabakh e di essere di etnia mista armena e azera. Avrebbe avuto un passaporto sovietico che poi sarebbe scaduto e, dopo il crollo della URSS, le autorità gli avrebbero dato un passaporto armeno, perché alla fine della guerra avrebbero prevalso gli armeni. Avrebbe, inoltre, gettato via detto passaporto in Grecia durante il suo viaggio, perché così a lui consigliato. Non l'avrebbe comunque fatto, se avesse saputo dell'importanza di tale documento. Inoltre, non avrebbe alcun documento da consegnare in sede di ricorso e ritiene che la sua situazione personale e quanto da lui esposto spiegherebbero in modo scusabile la mancata consegna. Peraltro, sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o eventuali impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento, perché ai tempi della guerra nel 1989 sarebbe fuggito dal Karabakh e d'allora non vi sarebbe più tornato. Non sarebbe neanche mai stato in Armenia o in Azerbaigian e perciò non sarebbe stato in grado di rispondere ad alcune domande durante l'audizione. Infine, allega che i rapporti tra l'Armenia e l'Azerbaigian sarebbero sempre conflittuali ed essendo di etnia mista non avrebbe un futuro in quei luoghi. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si Pagina 4

D-217/2008 applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli all'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, avrebbe avuto un passaporto armeno che, però, avrebbe gettato via in Grecia durante il suo viaggio verso la Svizzera. In sede di ricorso l'insorgente afferma semplicemente di non aver alcun documento da consegnare, senza però allegare alcuna motivazione sufficiente per la mancata consegna. Infine, avendo ottenuto il passaporto armeno a suo tempo, come da lui allegato nel gravame (cfr. ricorso pag. 2), risulta impossibile che egli sia espatriato nel 1989, dato che l'Armenia ha dichiarato Pagina 5

D-217/2008 l'indipendenza solo in data 23 agosto 1991. Non v'è, inoltre, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 8. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Inoltre, né sono stati forniti, né emergono dalle carte processuali, degli elementi seri e concreti per ritenere che le autorità statali armene oppure azere rifiuterebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti a causa della sua etnia mista. In più, il ricorrente non ha fatto valere delle persecuzioni da parte delle autorità armene od azere. Peraltro, il conflitto nel Karabakh si è svolto tra il febbraio del 1988 al maggio del 1994, quindi la situazione odierna è tutt'altra rispetto a quando il ricorrente è espatriato. Infine, è pure incerto se il ricorrente provenga proprio dalla regione del Nagorno-Karabakh. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inconsistenti e contraddittorie, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti Pagina 6

D-217/2008 ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Armenia oppure in Azerbaigian possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che né in Armenia né in Azerbaigian vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una Pagina 7

D-217/2008 permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, sia esso l'Armenia o l'Azerbaigian. 10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.6 Da quanto esposto discende che indipendentemente dall'origine armena od azera dell'insorgente, non sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. c LAsi). 11. Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Pagina 8

D-217/2008 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 28 febbraio 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-217/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 28 febbraio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif. N ) - B._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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