Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.04.2007 D-2146/2007

23. April 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,324 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 14 marzo 2007 in materia di non e...

Volltext

Corte IV D-2146/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 23 aprile 2007 Composizione: Giudici Valenti, Galliker e Lang Cancelliere Egloff A._______, dichiaratosi cittadino sudanese Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 14 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 20 maggio 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbale d'audizione del 29 maggio 2006), d'essere nato in Sudan, dove avrebbe vissuto fino all'età di 16 anni. Nel 1981 si sarebbe trasferito negli Stati Uniti, dove avrebbe vissuto fino al mese di B._______ del 2005, allorquando avrebbe deciso di far ritorno in Sudan dopo aver saputo dell'uccisione dei suoi genitori da parte della "milizia". In Sudan avrebbe quindi svolto l'attività di predicatore [...] allo scopo di "usare la mia religione per predicare contro il governo". A causa di tale attività sarebbe stato incarcerato per 60 giorni e, nel C._______ 2005, gli avrebbero sparato. In seguito, sarebbe stato picchiato molte volte. Avrebbe quindi deciso d'espatriare e raggiungere la Svizzera. B. L'audizione del 28 giugno 2006 è stata interrotta per l'incapacità del richiedente ad essere interrogato a causa degli antidepressivi assunti. C. Il 21 dicembre 2006, è stata effettuata un'analisi Lingua. L'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua inglese parlata nell'Africa occidentale), nel suo rapporto del D._______ ha indicato che dall'analisi linguistica emerge che la parlata dell'interessato è sicuramente assimilabile all'inglese in uso in Nigeria. Inoltre, nonostante abbia riscontrato nella medesima sporadici elementi propri dell'inglese americano, l'esaminatore ha comunque escluso che la lingua parlata da quest'ultimo potesse essere assimilata ad un idioma in uso in un Paese sito al di fuori della regione dell'Africa occidentale e, in particolare, in Sudan. D. Il 15 febbraio 2007, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere sentito sulle risultanze del summenzionato rapporto. E. Con scritto del 26 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni – di cui si dirà, nella misura in cui necessario, in decorso di motivazione – nonché trasmesso all'autorità inferiore un certificato di nascita con fotografia che gli sarebbe stato recapitato alcuni mesi prima dagli Stati Uniti. F. Il 14 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. G. Il 21 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della stessa e la concessione dell'asilo, subordinatamente dell'ammissione provvisoria. Ha presentato pure una domanda d’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

3 Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 3. 3.1 Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto. La conclusione tendente alla concessione dell'asilo è pertanto inammissibile. La cognizione di questo Tribunale è per contro completa in materia d'allontanamento dalla Svizzera e d'esecuzione dell'allontanamento. 3.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che dal rapporto del 4 febbraio 2007 redatto dall'esaminatore Lingua emerge che il ricorrente parla l'inglese tipico dell'Africa occidentale e che, pertanto, è escluso che lo si possa ritenere siccome cittadino sudanese. Inoltre, secondo detto Ufficio, il fatto che l'insorgente nulla conosca della realtà sudanese – segnatamente in merito alle diverse lingue, etnie, e clans presenti in detto Paese, nonché ai leaders politici e alla moneta corrente – rappresenta un ulteriore elemento d'incompatibilità con l'allegata cittadinanza del Sudan. Peraltro, il "pidgin english" parlato dal ricorrente ha permesso all'esaminatore di ritenere certo che il Paese di provenienza del ricorrente è la Nigeria. L'UFM ha altresì osservato che il certificato di nascita, con fotografia, esibito dall'interessato unitamente alla sua presa di posizione del 26 febbraio 2007, non corrisponde per formato, presentazione generale e colore ad un certificato di nascita sudanese autentico, fermo restando che lo stesso è sprovvisto di un numero di riferimento e presenta un timbro di cattiva qualità caratterizzato da un errore ortografico. Inoltre, tale documento è generalmente sprovvisto di una fotografia. Infine, sempre secondo l'autorità di prime cure, non è credibile la spiegazione addotta dal ricorrente secondo cui il suo inglese risulta influenzato dagli anni trascorsi negli Stati Uniti, ritenute segnatamente le constatazioni di carattere opposto rese al proposito dall'esaminatore nel precitato rapporto del D._______. L'interessato avrebbe pertanto ingannato sulla propria identità, ciò che giustificherebbe la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Inoltre, secondo l'UFM non emergono dagl'atti di causa indizi per ritenere che la pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento possa violare il principio di non refoulement (art. 5 cpv. 1 LAsi), o esporre l'interessato a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per

4 la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Infine, è stata considerata ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il vero Paese d'origine del ricorrente. 5. Nel gravame, il ricorrente sostiene d'essere originario e di provenire dal Sudan ed assevera che tale circostanza è comprovata dal certificato di nascita da lui esibito in corso di procedura dinanzi all'UFM. Fa altresì valere che la sua identità può essere verificata presso le autorità statunitensi (dove sarebbe registrato il suo nome) così come presso una clinica sita in tale nazione (dove sarebbe stato ricoverato). Sostiene, infine, d'essere malato, di necessitare di cure e annuncia la produzione, non appena possibile, di un certificato medico. L'esecuzione dell'allontanamento verso il Sudan sarebbe illecito perché lo esporrebbe a trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU. 6. L’esame Lingua va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame Lingua consente d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4). 7. Nel caso concreto, va osservato, da un lato, che il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo svolgimento dell’esame Lingua, segnatamente alla prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del TAF a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede ricorsuale. Dall’altro lato, chiamato ad esprimersi in merito al precitato rapporto Lingua, con scritto del 26 febbraio 2007 il ricorrente ha giustificato il proprio modo di parlare – che secondo l'esaminatore Lingua non corrisponde sicuramente a quello in uso in Sudan, ma che al contrario presenta le caratteristiche dell'inglese parlato in Africa occidentale e, segnatamente, in Nigeria – con il fatto che la sua parlata risulterebbe condizionata dagli anni trascorsi negli Stati Uniti. Sennonché tale affermazione non soccorre manifestamente l'insorgente, ritenuto che l'esaminatore Lingua ha tenuto debitamente conto nel suo rapporto delle dichiarazioni dell'insorgente sull'evocato lungo soggiorno negli Stati Uniti, rilevando altresì solo sporadici influssi dell'inglese americano. Peraltro, nel suo scritto del 26 febbraio 2007 il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione in relazione alle sue scarse od inesistenti conoscenze del Sudan, così come evidenziate nella decisione impugnata. L'indicata cittadinanza non risulta comprovata neppure dall'esibizione dell'evocato certificato di nascita. Infatti, non v'è motivo di dubitare, in assenza di precise e motivate censure ricorsuali rispettivamente di vizi evidenti e riscontrabili d'ufficio, della valutazione dell'UFM d'inautenticità del menzionato documento. In tale ambito basti altresì rilevare, per sovrabbondanza, che tale giudizio è condivisibile già solo in virtù del manifesto errore ortografico ("[...]" invece di "[...]") di cui al timbro – peraltro di pessima

5 qualità – posto sul certificato medesimo. In simile evenienza, non incombe peraltro al TAF d'assumere d'ufficio delle prove che il ricorrente stesso, usando della necessaria diligenza, già avrebbe potuto e dovuto esibire di propria iniziativa (v. GICRA 1995 n. 23). 8. Da quanto esposto, consegue che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 10. 10.1 Questo Tribunale rileva altresì che il ricorrente solleva a torto una censura con riferimento all'illiceità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Sudan, considerato che non vi è stata alcuna statuizione in tal senso nella decisione impugnata. 10.2 Dalle carte processuali, non emerge altresì alcun serio indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) e l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Non vi è, altresì, ragione di ritenere che il ricorrente corra un concreto pericolo d'essere esposto nel suo vero Paese d'origine al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o sia esposto ad altri pericoli concreti, giusta l'art. 14a cpv. 4 LDDS, inerenti alla situazione generale in detto Paese. 10.3 Quanto suesposto vale segnatamente se tale Paese dovesse effettivamente essere la Nigeria, così come ritenuto dall'esaminatore Lingua nel rapporto effettuato in procedura di prima istanza, considerato peraltro che in detto Paese non sussiste, come risaputo, una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. In tale ambito, gli accadimenti di cui al recente week-end elettorale non giustificano un diverso apprezzamento. 10.4 Dal profilo dell'esame dei motivi individuali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, il TAF constata che il ricorrente è giovane e ha dell'esperienza di lavoro (v. verbale d'audizione del 29 maggio 2006 pag. 2). Egli non ha peraltro dimostrato né l'esistenza di gravi problemi di natura medica né l'impossibilità d'ottenere le necessarie cure in patria. Certo, l'insorgente sostiene nel gravame d'essere malato e d'aver bisogno di cure. Sennonché, solo malattie gravi che richiedono necessariamente delle cure non ottenibili in patria possono, se del caso, giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Non incombe peraltro al TAF né d'attendere la produzione da parte del ricorrente di un certificato medico annunciato oltre un mese fa nel gravame né d'esperire accertamenti d'ufficio sullo stato di salute

6 dell'insorgente allorquando quest'ultimo, usando della necessaria diligenza, già avrebbe potuto e dovuto dimostrare di moto proprio l'adempimento dei presupposti per la pronuncia di un'ammissione provvisoria per motivi medici. L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in patria. 10.5 Infine, considerato che il ricorrente, purché dia prova della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che nessun altro ostacolo d'ordine tecnico appare opporsi al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e cpv. 3 LAsi 12. 12.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ; allegato: incarto dell'UFM) - a E._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione: