Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2145/2011 Sentenza del 14 aprile 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 aprile 2011 / N (…).
D-2145/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento di identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non sarebbe entrato nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione del 23 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del 4 aprile 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 4 aprile 2011, notificata oralmente al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dal ricorrente l'11 aprile 2011, la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 12 aprile 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
D-2145/2011 Pagina 3 cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, di religione cattolica, di etnia igbo, nato a B._______ nell'C._______ (Nigeria), nonché di avervi avuto ultimo domicilio prima di recarsi a D._______ (Nigeria), che egli ha affermato di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai compaesani che l'avrebbero minacciato di morte (cfr. verbale 1, p. 5), poiché avrebbe rifiutato di riprendere il ruolo di suo padre, che sarebbe stato adoratore degli idoli e di religione Ogboni, che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese il "30 febbraio 2011" (cfr. verbale 1, pag. 7), partendo da D._______ con una nave; che sarebbe sbarcato in un luogo sconosciuto da dove avrebbe preso un treno fino a E._______ (Svizzera); che, peraltro, ha dichiarato di aver viaggiato senza documenti e di non essere mai stato controllato, che, nella decisione del 4 aprile 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di
D-2145/2011 Pagina 4 asilo un documento di identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, nel ricorso, il ricorrente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, poiché non ne avrebbe mai posseduti; che ci sarebbero pertanto ragioni scusabili che giustificherebbero la mancata consegna di documenti di identità, per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, in aggiunta, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione alla qualità di rifugiato e riguardo all'esecuzione dell'allontanamento; che, peraltro, avrebbe esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi di asilo; che egli ribadisce che la sua vita sarebbe in pericolo ed avrebbe assolutamente bisogno della protezione della Svizzera; che il ricorrente ha addotto, inoltre, che, proprio il giorno della decisione, sua madre gli avrebbe comunicato che la situazione per lui era ancora molto pericolosa, che il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
D-2145/2011 Pagina 5 documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni secondo le quali, in particolare, non gli sarebbe stato possibile consegnare dei documenti, poiché non né avrebbe mai posseduti e sarebbe oggettivamente impossibile ottenerne; che tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che non risulta che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'ottenimento dei suoi documenti, ciò che costituisce un ulteriore indizio della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento di identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dalla Nigeria, il suo racconto è molto vago, stereotipato e, quindi, irrealistico; che, infatti, egli si è limitato ad affermare di essere partito da D._______ con una nave, senza sapere dove sarebbe sbarcato, e di essere arrivato a E._______ (Svizzera); che, in particolare, egli non ha saputo indicare nessuno dei Paesi attraversati, la bandiera che batteva la nave, la lingua parlata nel luogo del suo sbarco, la durata del suddetto viaggio in nave, la stazione da cui avrebbe preso il treno per E._______ (cfr. verbale 1, pag. 7 e 8); che, inoltre, l'affermazione secondo cui sarebbe espatriato il 30 febbraio 2011 risulta impossibile, contando il mese di febbraio 2011 solo 28 giorni; che, infine, è inverosimile che l'insorgente abbia compiuto tale viaggio senza alcun documento senza subire controlli alle frontiere dei diversi Paesi attraversati, segnatamente all'entrata nello spazio Schengen, che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti di identità, v'è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti di identità per i bisogni della causa,
D-2145/2011 Pagina 6 che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti di identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo esemplificativo, il ricorrente non è stato in grado di fornire informazioni circostanziate e precise circa gli avvenimenti a fondamento della sua domanda di asilo, segnatamente egli non è stato in grado di specificare chi lo avrebbe minacciato, limitandosi a dichiarare in modo molto vago che era "la gente del villaggio", aggiungendo di non sapere altro (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 6, D53); che, inoltre, egli ha dimostrato di non conoscere nulla della setta a cui avrebbe appartenuto il padre, se non che si trattava di adorare gli idoli (cfr. verbale 1, pag. 6),
D-2145/2011 Pagina 7 che, peraltro, non soccorre l'insorgente la mera allegazione ricorsuale secondo cui, il giorno stesso della decisione dell'UFM, ovvero il 4 aprile 2011, sua madre gli avrebbe comunicato che la situazione per lui sarebbe ancora molto pericolosa e che non potrebbe assolutamente ritornare in Nigeria; che, infatti tale affermazione, nemmeno comprovata, non è atta a rendere verosimile il racconto dell'insorgente, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
D-2145/2011 Pagina 8 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, in Nigeria, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, in buona salute, vanta una formazione scolastica ed un'esperienza lavorativa quale (…) (cfr. verbale 1, pag. 2) e dispone in Patria di una rete familiare e sociale, ritenuto segnatamente che sua madre e sua sorella, nonché degli zii, vivono in loco (cfr. verbale 1, pag. 3), che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame di ufficio degli atti in causa, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
D-2145/2011 Pagina 9 (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente)
D-2145/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: