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Bundesverwaltungsgericht 30.04.2014 D-2100/2014

30. April 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,031 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 aprile 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2100/2014

Sentenza d e l 3 0 aprile 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A. _______, nato il (…), Marocco, c/o EAZ Foral, (…), ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 aprile 2014 / N (…).

D-2100/2014 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato il 14 dicembre 2013 in Svizzera; i verbali d'audizione del 19 dicembre 2013 (di seguito: verbale 1) e di data 20 marzo 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 14 aprile 2014, notificata all'interessato il 16 aprile 2014 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera; il ricorso inoltrato dal ricorrente il 19 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 aprile 2014), nel quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, come pure, sussidiariamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali; l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 23 aprile 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA); che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);

D-2100/2014 Pagina 3 che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana; che, pertanto, la presente sentenza è redatta in italiano; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino marocchino di etnia berbera e religione musulmana (cfr. verbale 1, pp. 2 e 3); che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha osservato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente sostiene che avrebbe contattato la propria famiglia in Marocco e che necessiterebbe del tempo per sistemare le cose in vista di un suo futuro rientro in patria; che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici,

D-2100/2014 Pagina 4 che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti); che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata; che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi); che, infatti, il ricorrente ha espressamente ammesso di essere espatriato unicamente alla ricerca di un lavoro e di una vita migliore (cfr. verbale 2, F26, p.4); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi; che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo

D-2100/2014 Pagina 5 argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente nel paese d'origine possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, per di più, la situazione in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1996 n. 18 consid. 14b lett. e e relativi riferimenti);

D-2100/2014 Pagina 6 che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che l'insorgente è giovane e ha frequentato le scuole dell'obbligo; che il medesimo vanta esperienze lavorative in patria quale venditore di abbigliamento e pescivendolo (cfr. verbale 1, p. 3); che l'insorgente ha in patria una solida rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori e due sorelle (cfr. verbale 1, p. 5); che, oltretutto, egli può beneficiare del sostegno economico del fratello residente in Inghilterra (cfr. ricorso, p. 4); che, inoltre, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3); che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente

D-2100/2014 Pagina 7 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2100/2014 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-2100/2014 — Bundesverwaltungsgericht 30.04.2014 D-2100/2014 — Swissrulings