Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.10.2014 D-2099/2014

29. Oktober 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,755 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 marzo 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2099/2014

Sentenza d e l 2 9 ottobre 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Karpathakis; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), Pakistan, patrocinato dall'avv. Pietro Pellegrini, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 marzo 2014 / N […].

D-2099/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 7 novembre 2013; i verbali d'audizione del 15 novembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del 10 marzo 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 18 marzo 2014, notificata al richiedente in data 21 marzo 2014 (cfr. atto A29/1); il ricorso del 12 aprile 2014 (timbro del plico raccomandato: 17 aprile 2014; data d'entrata: 22 aprile 2014); la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 6 maggio 2014 con la quale ha informato il ricorrente di poter soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e lo ha invitato a versare, entro il 21 maggio 2014, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali; lo scritto del 15 maggio 2015 con il quale l'insorgente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; la decisione incidentale del 21 maggio 2014 con la quale il Tribunale ha respinto suddetta istanza, impartendo all'insorgente un nuovo termine per versare l'anticipo equivalente le presunte spese processuali; il tempestivo pagamento dell'anticipo effettuato dal ricorrente il 4 giugno 2014; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33

D-2099/2014 Pagina 3 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino pakistano, di religione sciita, nato a E._______ e cresciuto a F._______ in Pakistan (cfr. verbale 1, pagg. 2-4); che sarebbe espatriato dopo essere stato aggredito in quanto sciita ed avrebbe quindi avuto il timore di fare la stessa fine del padre, a suo dire, ucciso per motivi d'appartenenza religiosa; che altresì sarebbe espatriato per costruirsi un futuro (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 5); che a sostegno della sua domanda d'asilo, ha depositato agli atti una copia di un articolo di giornale redatto in lingua straniera in merito all'omicidio del padre, copia della denuncia in merito a tale assassinio e copia della registrazione del decesso del padre come pure copia del formulario B con i nominativi dei membri della sua famiglia; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il richiedente si sarebbe contraddetto indicando dapprima d'essere espatriato nel 2008 per poi indicare d'aver lasciato il Pakistan il 7 settembre 2011; che in seguito avrebbe affermato d'essere espatriato nel 2010; che altresì ha indicato di aver subito l'aggressione nel mese del Ramadan 2010 per poi fornire un'ulteriore data collocando l'asserita aggressione nel mese del Ramadan 2008; che la denuncia dell'aggressione

D-2099/2014 Pagina 4 l'avrebbe sporta nel mese prima del Ramadan 2010 e poi sarebbe stato condotto in tribunale ed arrestato, mentre in seguito avrebbe indicato di non essere mai stato portato in tribunale dopo l'arresto; che circa l'asserito mese passato in prigione non sarebbe stato in grado di fornire alcun dettaglio credibile; che oltracciò, non sarebbe stato in grado di indicare il momento in cui ha cominciato a ricevere delle minacce di morte, ipotizzando il 2004 o il 2005; che infine, i mezzi di prova sarebbero inadeguati giacché, anche qualora fossero autentici, confermerebbero unicamente che il padre sarebbe stato ucciso nel giugno del 1997; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso il Pakistan siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che infatti, l'espatrio sarebbe stato descritto in maniera minuziosa: avrebbe lasciato il Pakistan a due riprese dapprima nel 2008 e poi nel 2011; che si tratterebbe dunque di un puro malinteso allorquando avrebbe dichiarato di non essere rientrato in Pakistan dopo il 2008; che quo all'aggressione, seppur esposta in maniera equivoca, non vi sarebbe alcun dubbio sulla sua veridicità; che ha indicato che il padre essendo stato vittima del gruppo terrorista Lashkar-e-Jhangvi per motivi religiosi, lo stesso avrebbe, a ragione, un fondato timore di subire parimenti una persecuzione essendo di religione sunnita (sic!); che l'UFM avrebbe dovuto dunque esprimersi sulla presenza di tale gruppo terrorista in Pakistan e in relazione ai motivi d'asilo dell'insorgente; che, in conclusione, il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato nonché alla concessione dell'asilo con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo

D-2099/2014 Pagina 5 della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su un indizio oggettivo; che in primo luogo, il suo racconto circa il viaggio d'espatrio è palesemente contraddittorio: egli ha indicato d'essere espatriato nel 2008 e di non essere più tornato in Pakistan, per poi indicare improvvisamente d'essere espatriato una prima volta nel 2008 e poi successivamente nel 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 6 seg.); che quo all'aggressione egli ha affermato situarla nel mese del Ramadan 2010 ed interrogato poco dopo sul momento in cui ha denunciato tale aggressione egli ha sorprendentemente indicato d'aver denunciato tale fatto un mese prima del Ramadan (cfr. verbale 1, pag. 8); che interrogato su tale contraddizione ha indicato

D-2099/2014 Pagina 6 d'aver sporto denuncia un mese prima del Ramadan e nel mese del Ramadan sarebbe stato rilasciato dalla prigione (cfr. verbale 1, pag. 9); che altresì in audizione federale ha indicato che l'aggressione sarebbe avvenuta nel 2008, per poi indicare che forse era nel 2010 (cfr. verbale 2, pag. 6); che essendo l'aggressione l'evento scatenante il suo espatrio, mal si comprende che l'insorgente non sia stato in grado di situarla in modo coerente nella cronologia degli eventi; che ad ogni modo, ha pure dichiarato, nella prima audizione, che 15 giorni dopo il suo arresto sarebbe stato portato in tribunale, mentre in seconda audizione ha indicato che in tribunale non c'è mai stato (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 9); che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che in secondo luogo, l'ipotesi secondo la quale sarebbe bersaglio del gruppo Lashkar-e-Jhangvi non convince il Tribunale; che infatti il ricorrente si è limitato a produrre mezzi di prova per dimostrare che il padre è stato vittima di omicidio nel 1997; che ciononostante e ritenute le contraddizioni sopra esposte non v'è da ritenere, anche ammettendo la veridicità di quanto accaduto al padre, che lo stesso sia bersaglio di tale gruppo essendosi egli limitato ad esporre pure congetture generali (cfr. verbale 2, pagg. 5 e 8); che, inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, sia aggiunto che nella sentenza del Tribunale D-295/2014 del 3 luglio 2014 (consid. 6) si è concluso che la sola appartenenza religiosa allo sciismo non è motivo di persecuzione collettiva; che in tale sentenza la persecuzione collettiva è stata analizzata in relazione alla regione del Punjab, la quale è testimone di una delle tensioni più importanti tra sunniti e sciiti (consid. 6.2); che pertanto non v'è motivo di discostarsi da tale conclusione, non essendovi elementi agli atti per concludere diversamente, per quanto concerne F._______ nella provincia del Sindh; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera

D-2099/2014 Pagina 7 (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Pakistan nonostante sia tesa non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che egli è giovane ed ha frequentato più di dieci anni di scuola (pur non ottenendo il diploma) e vanta un'esperienza professionale come venditore di abbigliamento (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 3); che, inoltre la madre, i fratelli e gli zii risiedono a tuttora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia un'ottima rete sociale in Patria;

D-2099/2014 Pagina 8 che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e computate con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dal ricorrente il 4 giugno 2014 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2099/2014 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente e computate con l'anticipo versato il 4 giugno 2014. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-2099/2014 — Bundesverwaltungsgericht 29.10.2014 D-2099/2014 — Swissrulings