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Bundesverwaltungsgericht 30.04.2014 D-2096/2014

30. April 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,798 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 1 aprile 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2096/2014

Sentenza d e l 3 0 aprile 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti

A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 1 aprile 2014 / N (…).

D-2096/2014 Pagina 2

Visto: la prima domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 9 giugno 2011; il ritiro della summenzionata domanda in data 4 agosto 2011; la domanda d'asilo presentata in Svizzera in data 1° settembre 2011 che ha riaperto la procedura d'asilo; la decisione del 15 novembre 2011 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo decretando il trasferimento dell'interessato verso l'Italia; la seconda domanda d'asilo che il medesimo ha presentato in Svizzera in data 26 gennaio 2012; il ritiro di tale seconda domanda d'asilo in data 6 febbraio 2012 con il quale l'interessato ha dichiarato di voler rientrare volontariamente in Patria; la terza domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 1° gennaio 2014; la decisione dell'UFM del 1° aprile 2014, notificata all'interessato l'11 aprile 2014 (cfr. atti processuali), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell' interessato verso l'Italia; il ricorso del 16 aprile 2014, inoltrato il 17 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 aprile 2014) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM, con il quale il ricorrente ha, secondo il senso, concluso all'annullamento della decisione impugnata; la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data 23 aprile 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

D-2096/2014 Pagina 3 e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento; che, prima di applicare la precitata disposizione, l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III; cfr. nota di risposta del 14 agosto 2013 del Consiglio federale alla Commissione europea relativa all'accettazione del Regolamento Dublino III previo soddisfacimento dei requisiti costituzionali entro il 3 luglio 2015); che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, l'UFM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione; che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 del Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15); che ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 del Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento

D-2096/2014 Pagina 4 non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri); che, giusta l'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente; che, giusta l'art. 19 par. 2 del Regolamento Dublino III sulla la cessazione delle competenze, la competenza dell'Italia, che era data per la trattazione della prima domanda d'asilo deposta nello spazio Schengen, è cessata in quanto l'interessato, ritornando volontariamente in Tunisia (…) febbraio 2012, si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, senza essere titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dall'Italia; che di conseguenza, giusta l'art. 19 par. 2 secondo comma del Regolamento Dublino III, la domanda d'asilo presentata in data 1° gennaio 2014 dopo un periodo di assenza di quasi due anni dal territorio degli Stati membri, è considerata come una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente; che lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale in forza del suddetto Regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a del Regolamento Dublino III); che, giusta l'art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete;

D-2096/2014 Pagina 5 che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che il ricorrente è stato interpellato dalle autorità italiane a D._______ (Italia) (…) dicembre 2013 e che il giorno successivo gli sono state rilevate le impronte digitali (cfr. atti A3/1 e A4/2); che tale circostanza è stata confermata dal ricorrente stesso (cfr. verbale d'audizione dell'8 gennaio 2014 [di seguito: verbale], pag. 5); che il (…) gennaio 2014, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 del Regolamento Dublino III una richiesta, fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, di presa in carico; che il (…) marzo 2014, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso l'Italia, in applicazione dell'art. 10 par. 2 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II), recte art. 13 par. 2 del Regolamento Dublino III; che l'accettazione del trasferimento avrebbe dovuto basarsi sull'art. 13 par. 1 del Regolamento Dublino III; che, nonostante ciò, entrambi gli articoli portano all'applicazione degli art. 21, 22 e 29 del Regolamento Dublino III, per il che l'applicazione sbagliata dell'art. 13 par. 2 del Regolamento Dublino III non lede il ricorrente; che, quindi, l'Italia ha riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione; che il ricorrente non ha contestato di essere stato interpellato in Italia (cfr. verbale, pag. 5); che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data; che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma del Regolamento Dublino III); che, peraltro, il paese in questione è firmatario della CartaUE, della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della

D-2096/2014 Pagina 6 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni; che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]); che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) – che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09); che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma del Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura; che inoltre in sede ricorsuale il ricorrente fa valere che non può ritornare in Italia in quanto l'Italia lo butterebbe in strada e non lo aiuterebbe;

D-2096/2014 Pagina 7 che, tuttavia, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese; che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia; che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione; che il ricorrente invoca il proprio stato di salute per opporsi al trasferimento in Italia; che, infatti l'Italia non si occuperebbe delle persone e egli non riceverebbe il supporto psicologico/psichiatrico di cui avrebbe bisogno (cfr. verbale pagg. 7-8 e 10); che il medesimo fa valere implicitamente che il trasferimento verso lo Stato di destinazione lo esporrebbe ad un rischio per la sua salute costitutivo di una violazione dell'art. 3 CEDU; che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente; che, inoltre, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti;

D-2096/2014 Pagina 8 che l'Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva); che l'insorgente può quindi essere trasferito in Italia; che, del resto non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione la situazione medica del ricorrente (cfr. art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III); che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) del Regolamento Dublino III; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 del Regolamento Dublino III; che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a Oasi 1); che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10); che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla

D-2096/2014 Pagina 9 trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2096/2014 Pagina 10 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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