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Bundesverwaltungsgericht 12.04.2016 D-2083/2016

12. April 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,257 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 21 marzo 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2083/2016

Sentenza d e l 1 2 aprile 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Iraq, rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 21 marzo 2016 / N (…).

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Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera in data 13 ottobre 2015, l'audizione sulle generalità del 10 novembre 2015 (di seguito: verbale) nella quale è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) con il relativo trasferimento verso la Croazia, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 21 marzo 2016, notificata il 31 marzo 2016, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Croazia, il ricorso del 4 aprile 2016 (cfr. timbro del plico: 5 aprile 2016; data d'entrata: 6 aprile 2016) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, il complemento di ricorso del 7 aprile 2016, inoltrato dapprima via fax, dal rappresentate del ricorrente, con il quale ha concluso all'accoglimento del ricorso, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria, alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 7 aprile 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il

D-2083/2016 Pagina 3 ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione, che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino

D-2083/2016 Pagina 4 III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e relativi riferimenti), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che il ricorrente si oppone al trasferimento in Croazia adducendo che la determinazione dello Stato membro competente sarebbe stata effettuata basandosi su fattori essenzialmente casuali e discrezionali in quanto i Paesi aderenti al sistema Dublino attraversati dal ricorrente sono stati nell'ordine: Grecia, Croazia, Ungheria, Austria e Germania, che non sarebbe comprensibile il perché la richiesta di informazioni sia stata inoltrata unicamente alla Germania e alla Croazia e non alla Grecia, all'Ungheria e all'Austria,

D-2083/2016 Pagina 5 che inoltre, visto il recente ingresso della Croazia nel sistema Dublino, della recente adozione di un vero e proprio sistema d'asilo, nonché della smisurata pressione migratoria a cui sarebbero confrontate le autorità croate, la mancata risposta delle autorità croate alla richiesta di informazioni prima e alla domanda di riammissione poi, sarebbero da poter probabilmente addebitare ad un'incapacità di gestire un numero troppo elevato di richieste da parte degli altri Stati membri, che pur essendo vero che il Regolamento Dublino riguarderebbe primariamente la ripartizione delle responsabilità in materia d'asilo tra gli Stati e l'eventuale applicazione scorretta delle norme non sarebbe sindacabile dal richiedente l'asilo, all'interessato dovrebbe comunque essere riconosciuto il diritto di far valere gli errori nell'applicazione del Regolamento Dublino che incidano sui suoi diritti, in particolare quelli sanciti dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), che nel caso di specie, dagli atti risulta che l'insorgente prima di entrare in Svizzera si trovava in Croazia (cfr. verbale, pag. 6), che il 24 novembre 2015 la SEM ha presentato una richiesta di informazioni fondata sull'art. 34 Regolamento Dublino III alle autorità tedesche e alle autorità croate competenti (cfr. atti A8/3 e A9/3), che le autorità tedesche, con risposta del 7 dicembre 2015, hanno indicato di non conoscere il richiedente (cfr. atto A13/1), che le autorità croate non hanno risposto alla richiesta, che il 13 gennaio 2016, la SEM ha presentato alle autorità croate competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto A14/1), che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, hanno tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che il ricorrente invoca la violazione dell'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, secondo il quale il richiedente che ha varcato illegalmente, in provenienza di un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, questi è competente per l'esame della domanda d'asilo, poiché sarebbe la Grecia il

D-2083/2016 Pagina 6 primo Stato membro in cui egli avrebbe varcato la frontiera in modo illegale in provenienza di un paese terzo, che tuttavia, l'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III non è direttamente applicabile ("self-executing" [cfr. su questa nozione DTAF 2010/27 consid. 4- 6]), motivo per cui il ricorrente non può invocarne la violazione, che va inoltre aggiunto che il Regolamento Dublino III non conferisce un diritto al richiedente l'asilo di scegliere lo Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo, che a suo avviso, offre le migliori condizioni di accoglienza (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3 applicabile per analogia), che il desiderio che la sua domanda d'asilo sia trattata in Svizzera non rimette in discussione la competenza della Croazia, che resta competente per l'esame della sua domanda d'asilo, che in ogni caso, le autorità croate hanno tacitamente accettato la loro competenza non avendo risposto entro la scadenza del termine di un mese dalla richiesta, che infine, attraverso il meccanismo della competenza dello Stato membro che non risponde alla richiesta entro la scadenza del termine ai sensi dell'art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III, potrebbe condurre a situazioni in un cui uno Stato membro, di per sé non competente per trattare materialmente la domanda d'asilo, diventa competente poiché non ha tempestivamente respinto la richiesta; che questo risultato non può essere sostenibile qualora vi sia una violazione dei diritti dell'uomo; che tuttavia, l'unica soluzione possibile in questi casi costituisce l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III da parte dello Stato in cui il richiedente soggiorna (cfr. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 16 ad art. 22), che pertanto, la competenza della Croazia è di principio data, che l'insorgente allega inoltre in sede ricorsuale che la Croazia sarebbe confrontata con un grandissimo numero di richiedenti l'asilo, ad una situazione di assoluta emergenza e la dovrebbe affrontare con un sistema d'accoglienza di recente costruzione commisurato ad un numero di domande d'asilo bassissimo, che tuttavia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei

D-2083/2016 Pagina 7 richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Conv. rifugiati, oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) – che la legislazione in materia d'asilo in Croazia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che invero, in un rapporto dell'"Asylum Information Database (AIDA)" del Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli (ECRE), risulta che i richiedenti l'asilo che vengono trasferiti in Croazia nell'ambito del Regolamento Dublino, hanno di principio accesso alla procedura d'asilo (cfr. AIDA Country Report: Croatia, Update di dicembre 2015, cifra 3.2, pag. 27, < http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_ hr_update.ii_.pdf > visitato l'11 aprile 2016),

D-2083/2016 Pagina 8 che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che con l'argomento secondo cui il trasferimento in Croazia violerebbe i suoi diritti fondamentali e le condizioni d'accoglienza dei ricorrenti l'asilo sarebbero inadeguate, il ricorrente fa implicito riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità; che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che senz'altro le condizioni di accoglienza in Croazia non possono essere identiche a quelle esistenti in Svizzera, che tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza, che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione,

D-2083/2016 Pagina 9 che inoltre, la SEM nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che dagli atti di causa non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

D-2083/2016 Pagina 10 che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2083/2016 Pagina 11 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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