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Bundesverwaltungsgericht 15.04.2015 D-2066/2015

15. April 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,114 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 marzo 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2066/2015

Sentenza d e l 1 5 aprile 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Zoe Cometti.

Parti A._______ nato il (…), Algeria, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 marzo 2015 / N […]

D-2066/2015 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 30 dicembre 2014; i verbali d'audizione del 9 gennaio 2015 (di seguito: verbale 1) e del 20 marzo 2015 (di seguito: verbale 2); la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 27 marzo 2015, notificata all'interessato il 28 marzo 2015 (cfr. atto A31/1), con la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera; il ricorso del 30 marzo 2015 (timbro del plico raccomandato: 31 marzo 2015; data d'entrata: 1° aprile 2015), nel quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 8 aprile 2015; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA); che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);

D-2066/2015 Pagina 3 che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino nato a B._______ e di aver vissuto in Francia dal 1991 fino alla sua espulsione avvenuta nel 1997 a seguito di una condanna penale; che egli sarebbe pertanto tornato a vivere nel suo Paese d'origine e vi sarebbe rimasto fino al 12 aprile 2014, quando sarebbe espatriato al fine di ricongiungersi con la sua famiglia residente in Francia (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 8; verbale 2, D54, pag. 6); che infatti nel 1992 l'interessato si sarebbe unito in matrimonio con una cittadina francese e con ella avrebbe avuto cinque figli (cfr. verbale 1, pag. 6); che la famiglia del ricorrente avrebbe vissuto con lui in Algeria dal 2004-2005 fino al mese di settembre 2013 (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 8), quando sarebbe rientrata a vivere in Francia per motivi economici e per la "paura di vivere in una società sottosviluppata, dove non c'è lavoro e non c'è sicurezza" (cfr. verbale 2, D47-48, pag. 5); che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, la SEM ha ritenuto che il richiedente non ha inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni; che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente ha contestato la decisione della SEM di ritenere la sua domanda d'asilo non conforme ai requisiti di legge e, conseguentemente, di non entrare nel merito della stessa; che egli ha inoltre sottolineato come il divieto d'entrata pronunciato dalla Francia nei

D-2066/2015 Pagina 4 suoi confronti costituirebbe una violazione dell'art. 8 CEDU, poiché gli impedirebbe di vivere con la sua famiglia residente in suddetto Stato; che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che segnatamente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici; che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3 seg. LStr (RS 142.20) (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti); che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata; che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);

D-2066/2015 Pagina 5 che, infatti, il ricorrente ha espressamente ammesso di essere espatriato al fine di ricongiungersi con la sua famiglia, residente in Francia; che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi; che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Algeria possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che oltretutto, a mente di questo Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento non costituisce nemmeno una violazione dell'art. 8 CEDU, poiché la famiglia del ricorrente risiede in Francia e non in Svizzera; che, per di più, la situazione in Algeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che, da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone la cui età e lo stato di salute permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla

D-2066/2015 Pagina 6 ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti); che il ricorrente ha vissuto gran parte della sua vita in Algeria dove ha peraltro frequentato diversi anni di scuola e maturato alcune esperienze professionali (cfr. verbale 1, pag. 4); che altresì nel Paese d'origine egli dispone di una buona rete famigliare (cfr. verbale 1, pag. 6); che pertanto si può partire dal presupposto che abbia una buona rete sociale in patria; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti;); che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

D-2066/2015 Pagina 7 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2066/2015 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-2066/2015 — Bundesverwaltungsgericht 15.04.2015 D-2066/2015 — Swissrulings