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Corte IV D-2063/2012
Sentenza d e l 2 4 aprile 2012 Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…), Niger, alias B._______, nato il (…), Libia, alias C._______, nato il (…), Niger, alias D._______, nato il (…), Niger E._______, nata il (…), Sudan, alias, F._______, nata il (…), Sudan, alias G._______, nata il (…), Sudan, H._______, nata il (…),Niger, I._______, nato il (…), Niger, alias J._______, nato il (…), Niger, K._______, nata il (…), Sudan, ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 29 febbraio 2012 / N […].
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Visto la prima domanda di asilo che i ricorrenti hanno presentato in data (…) in Svizzera, la decisione dell'UFM del 18 marzo 2011, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso l'Italia, la sentenza del 27 aprile 2011 del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) che ha giudicato inammissibile il ricorso inoltrato dai ricorrenti contro la suddetta decisione, la seconda domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera in data (…), i verbali di audizione del 10 febbraio 2011 e 5 ottobre 2011 del richiedente (di seguito: verbale 1 e verbale 2) e della richiedente (di seguito: verbale 3 e verbale 4), la decisione dell'UFM del 29 febbraio 2012 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata agli interessati in data 12 aprile 2012, nella quale l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso l'Italia ed ha constatato che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi, il ricorso del 18 aprile 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata, al rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, alla concessione dell'effetto sospensivo, nonché hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo, la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data 19 aprile 2012,
D-2063/2012 Pagina 3 l'avviso di notifica e ricevimento della sentenza dell'UFM pervenuto al Tribunale in data 19 aprile 2012, e considerato che, in virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UFM concernenti l'asilo possono essere contestate per rimando dell'art. 105 LAsi, davanti al Tribunale, il quale statuisce definitivamente, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), che gli insorgenti hanno il diritto di ricorrere (cfr. art. 48 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]) ed il loro ricorso, inoltrato nella forma (cfr. art. 52 PA) e nei termini (cfr. art. 108 cpv. 2 LAsi) prescritti dalla legge, è ricevibile, che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra nel merito di una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente o condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un accordo internazionale, che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo il Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; [di seguito: Regolamento Dublino II]; art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.),
D-2063/2012 Pagina 4 che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III, che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II), che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II), che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1), che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rilevato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che i ricorrenti avevano depositato una domanda di asilo a L._______ (Italia), rispettivamente in data (…) e (…), ed un'ulteriore domanda di asilo a M._______ (Italia) in data (…) (cfr. Atti B5/2, B6/2, B7/1 e B8/1), che il 13 febbraio 2012 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti le rispettive richieste, fondate sull'art. 16 cpv. 1 lett. e Regolamento Dublino II, volte a riprendere in carico i richiedenti l'asilo (cfr. Atti B19/5, B20/5, B21/2), che queste autorità, non avendo risposto entro il termine di due settimane a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, hanno tacitamente riconosciuto la propria competenza (cfr. Atti B22/1, B23/2),
D-2063/2012 Pagina 5 che i ricorrenti non hanno contestato né di avere depositato una domanda di asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare le loro domande, limitandosi a dichiarare che in Italia non avrebbero né un lavoro né un alloggio (cfr. verbale 2, pagg. 5 e 10 e verbale 4, pagg. 5 e 9), che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata, che i ricorrenti ritengono comunque che in Italia non sarebbero garantite, per i richiedenti l'asilo, le condizioni di esistenza degna per un essere umano, in quanto tale Paese non sarebbe più in grado di gestire correttamente i flussi di richiedenti l'asilo; che quanto asserito sarebbe documentato dalle televisioni; che, infine, a causa delle condizioni a cui sarebbero destinati i richiedenti l'asilo in Italia, alcuni Stati europei starebbero rinunciando ad eseguire gli allontanamenti verso l'Italia, che, in altri termini, un trasferimento in questo Stato li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna, ciò che costituirebbe una violazione dell'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), che, tuttavia, questo Stato è segnatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), che non incombe quindi alla Svizzera determinare se gli interessati saranno assistiti, dopo il loro trasferimento, in condizioni soddisfacenti, che spetta ai ricorrenti di provare che la loro situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU, che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene ai ricorrenti di inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel loro caso particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia e non accorderebbero loro la protezione necessaria o li priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, paragr. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011),
D-2063/2012 Pagina 6 che i ricorrenti non hanno potuto stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su loro richiesta, ai loro bisogni, che, segnatamente, se da un lato i ricorrenti hanno contestato la qualità della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, essi non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento, che, in particolare, essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza), che, d'altronde, la ricorrente ha potuto partorire ben due volte in Italia facendo capo alle strutture ospedaliere italiane (cfr. verbale 3, pag. 7), che, infine, i ricorrenti hanno dichiarato non sussistere fatti nuovi rispetto a quelli descritti nel merito della prima domanda di asilo presentata in Svizzera conclusasi con il loro allontanamento verso l'Italia (cfr. verbale 2, pag. 9 e verbale 4, pag. 8), che incomberà quindi ai ricorrenti di fare valere la loro situazione specifica e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando vie di diritto adeguate, che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, paragr. 69, 342-343 e riferimenti citati), che, visto quanto citato, non sussiste un rischio personale, serio e concreto secondo cui il loro trasferimento verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CED o ad un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata, che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1),
D-2063/2012 Pagina 7 che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questione relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10, pag. 645), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata, che, essendo le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo in virtù di quanto precedentemente indicato, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute prive di oggetto, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2063/2012 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.—, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola
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