Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.04.2009 D-2059/2009

3. April 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,111 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-2059/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Chiara Piras. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 marzo 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2059/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 12 febbraio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 20 febbraio 2009 e del 18 marzo 2009, la decisione dell'UFM del 27 marzo 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 marzo 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, Pagina 2

D-2059/2009 che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano, nato e vissuto ad B._______, C._______ State (Nigeria) fino al 1999 quando si è trasferito ad D._______ (Nigeria). Sarebbe espatriato il (...) recandosi a E._______ (Nigeria) e di seguito in Niger, Algeria, Marocco e in Spania, dove avrebbe trascorso alcuni giorni prima di venire in Svizzera, che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per timore di essere ucciso da membri di una sociatà segreta, alla quale avrebbe appartenuto il padre prima di morire nel 1999. Quest'ultimo sarebbe morto dopo avere confessato di essere responsabile per la morte di numerose persone. In seguito, i familiari delle vittime avrebbero incendiato la casa della famiglia dell'interessato e minacciato di ucciderlo. Inoltre, nel settembre 2008 – e quindi nove anni dopo la morte del padre – l'interessato sarebbe stato prescelto come suo erede in seno alla menzionata società segreta e destinato a compiere tre incarichi per potervi entrare: ogni due anni avrebbe dovuto portare un teschio umano, avere dei rapporti sessuali con un uomo e procurare dei capelli e dei pezzi di vestiti di sua madre. L'interessato si sarebbe rifiutato di compiere tali azioni e, per paura di essere eliminato dalla società segreta, avrebbe deciso di lasciare il Paese, che l'interessato ha dichiarato di non avere mai posseduto dei documenti d'identità o di viaggio e di avere viaggiato dalla Nigeria alla Svizzera senza subire controlli, Pagina 3

D-2059/2009 che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 27 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha sottolineato di non avere potuto consegnare alcun documento poiché non avrebbe mai posseduto un passaporto od una carta d'identità. In passato si sarebbe registrato per il rilascio di una carta d'identità, la quale, al momento dell'espatrio non gli era però ancora stata rilasciata. Di conseguenza, gli sarebbe oggettivamente impossibile consegnare o fare arrivare dei documenti per posta dal suo Paese d'origine, che, per di più, il ricorrente ha addotto - come già riferito in corso di procedura - di non potere rientrare in Nigeria, dove la sua vita sarebbe in grave pericolo, ritenuto che sia i membri di una setta segreta, sia i familiari delle vittima del padre lo avrebbero minacciato, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, Pagina 4

D-2059/2009 per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha affermato di non avere fatto nulla per procurarsi dei documenti di viaggio o d'identità (cfr. verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag. 3), che l'insorgente ha asserito in un primo momento di non avere mai avuto né passaporto, né carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2009 pag. 4), sostenendo nell'ambito dell'audizione del 18 marzo 2009, di avere fatto una richiesta per ottenere una carta d'identità nel 2001, la quale non gli sarebbe però ancora stata rilasciata e di identificarsi in Patria dichiarando semplicemente la sua origine (pag. 4), che il ricorrente ha asserito di essere espatriato nel (...) partendo da D._______ in un taxi o, a seconda della versione, in bus recandosi a E._______, nel nord della Nigeria (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2009 pag. 7 e verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag. 10), che, in seguito, l'insorgente avrebbe attraversato il confine con il Niger, senza subire dei controlli e sarebbe arrivato in un posto a lui Pagina 5

D-2059/2009 sconosciuto e senza sapere quali città avesse passando (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2009 pag. 7) oppure, a seconda della versione, a F._______ (cfr. verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag. 10). In cinque a sette giorni avrebbe traversato il Niger, proseguendo per l'Algeria, nuovamente, senza subire controlli alla frontiera, che il ricorrente ha affermato di avere proseguito il proprio viaggio dall'Algeria verso il Marocco, andando a G._______ ed in seguito a H._______, dove una persona lo avrebbe messo in una piccola nave portandolo in Spagna, in un posto a lui sconosciuto (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2009 pag. 8) o, a seconda delle versioni, a I._______ (cfr. verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag. 11) da dove avrebbe proseguito in barca (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2009 pag. 8) o, a dipendenza della versione, in aereo (cfr. verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag. 11), munito di una carta d'identità falsa, fino a J._______, continuando per un altro posto, dove avrebbe preso il treno per arrivare a Ginevra (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2009 pag. 8), che, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, nell'ambito delle audizioni e come già evidenziato, il ricorrente si è contraddetto in modo palese in merito ad una sua presunta richiesta di rilascio della carta d'identità in Patria come anche sulle circostanze dell'espatrio e del suo viaggio verso l'Europa, che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2). Tali asserzioni non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli Pagina 6

D-2059/2009 stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato la Nigeria sia per timore di essere ucciso dai familiari della vittime del padre defunto nel 1999, sia per paura di essere eliminato dai membri della società occulta per vendetta di essersi rifiutato di prendere il posto del padre in seno a tale organizzazione (cfr. gravame pag. 2), che il ricorrente ha altresì affermato di essere in serio pericolo di vita, in caso di ritorno in Nigeria, che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è Pagina 7

D-2059/2009 inverosimile. Basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese. A titolo d'esempio, il ricorrente non è stato in grado di esporre in modo credibile il significato della sigla della società occulta (cfr. verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag. 8) o la ragione per la quale i membri non lo avrebbero costretto già nel 1999, dopo la morte del padre, a sostituire quest'ultimo in seno all'organizzazione (cfr. ibidem), che, a prescindere dalla manifesta inverosimiglianza dei motivi addotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, essi appaiono palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza dei fatti addotti, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag. 14), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi , Pagina 8

D-2059/2009 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane e può beneficiare in Patria di una rete sociale (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2009 pag. 3), che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame Pagina 9

D-2059/2009 d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-2059/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 11

D-2059/2009 — Bundesverwaltungsgericht 03.04.2009 D-2059/2009 — Swissrulings