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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2009 D-2055/2009

8. April 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,842 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-2055/2009 {T 0/2} Sentenza dell ' 8 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 marzo 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2055/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 10 febbraio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della loro domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 e del 13 marzo 2009, la decisione dell'UFM del 26 marzo 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 marzo 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione Pagina 2

D-2055/2009 dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda, nato a Dohuk. Ha affermato di aver vissuto a Dohuk fino all'età di dieci anni, e successivamente a B._______ fino al giorno del suo espatrio, che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel (...), in quanto nel mese di (...) avrebbe trovato una lettera di minaccia da parte degli islamici indirizzata a lui ed a suo padre, mediante la quale sarebbero stati intimati a chiudere l'attività dell'officina in cui lavoravano ed a lasciare il posto, a causa della loro etnia curda, che, dopo tale avvenimento, il padre dell'interessato avrebbe trovato un altro lavoro, mentre che l'interessato sarebbe rimasto disoccupato e nascosto in casa a B._______ fino al giorno del suo espatrio, che l'interessato sarebbe partito da B._______ in auto munito del suo passaporto e con un visto turistico per entrare in Turchia. Dal confine, avrebbe raggiunto in autobus C._______ (Turchia), dove vi avrebbe soggiornato per 27 o 28 giorni presso il passatore. All'inizio del mese di (...), l'interessato avrebbe lasciato la Turchia, viaggiando nascosto su un Tir per circa 5 giorni ed avrebbe poi proseguito il viaggio con un taxi per circa due ore e mezza fino ad entrare in Svizzera, senza subire controlli e senza documenti, Pagina 3

D-2055/2009 che l'interessato non ha esibito alcun documento d'identità, in occasione della prima audizione del 18 febbraio 2009, che in occasione dell'audizione federale diretta del 13 marzo 2009 il ricorrente ha esibito la fotocopia di un documento presentato come la sua carta d'identità nonché la fotocopia della lettera minatoria, che gli sarebbero state inviate via fax, che, nella decisione del 26 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], ritenuto che la fotocopia della carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce un valido documento d'identità o di viaggio e dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM, secondo cui non avrebbe fatto alcunché per comprovare la sua identità. In particolare, egli ha ribadito che il passaporto l'avrebbe consegnato al passatore durante il viaggio d'espatrio, mentre che la sua carta d'identità, il certificato di nazionalità ed il certificato di nascita sarebbero rimasti in Iraq. Egli ha fatto valere che già nell'audizione sommaria avrebbe annunciato il suo impegno a far pervenire i suoi documenti prima per fax e poi per posta, ma che non avrebbe avuto il tempo necessario per far arrivare i documenti in originale, in quanto i suoi familiari non sarebbero in condizioni di farli arrivare in così breve tempo e considerata altresì la scarsa organizzazione dei servizi postali iracheni. Il ricorrente ha segnalato che con qualche settimana in più avrebbe potuto trovare il modo per far arrivare i documenti in originale e comprovare così la sua buona collaborazione. Il ricorrente ha addotto inoltre che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, il ricorrente ha Pagina 4

D-2055/2009 ribadito di aver lasciato l'Iraq, poiché a B._______ avrebbe una vita difficile a causa della sua etnia curda, e si troverebbe in una situazione di estrema insicurezza, a seguito delle minacce da parte di alcuni islamisti. Inoltre, ritenuta la situazione gravemente precaria della sua zona d'origine, in caso di rientro in Patria la sua vita ed il suo futuro sarebbero esposti a gravi rischi, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, ritenuto che, sebbene il ricorrente ha sì presentato una fotocopia della carta d'identità che gli sarebbe stata Pagina 5

D-2055/2009 inviata via fax il (...), il TAF rileva tuttavia che la copia di una carta d'identità non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1), che, d'altronde, il ricorrente ha allegato di aver viaggiato da C._______ nascosto in un Tir, il quale avrebbe percorso parte del viaggio su una nave (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 11) senza sapere da quale luogo si sarebbe imbarcato e senza sapere quale itinerario avrebbe effettuato (cfr. ibidem), che, come rettamente evidenziato dall'UFM, è pressoché impossibile varcare il confine Schengen senza documenti e senza subire controlli, che il ricorrente non avrebbe nemmeno saputo indicare da dove avrebbe proseguito il viaggio in taxi, le targhe del medesimo, nonché la lingua che avrebbe parlato il taxista con cui avrebbe raggiunto la Svizzera, senza documenti e senza essersi accorto di aver passato un posto di frontiera (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 11), che, da quanto esposto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che - oltre a quanto evidenziato dall'UFM nella decisione impugnata non soccorrono nemmeno l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe stato possibile, nel breve lasso di tempo accordato dall'UFM, di farsi inviare l'originale della sua carta d'identità o del suo certificato di nascita o di nazionalità, a causa delle condizioni della sua famiglia e dei scarsi servizi postali iracheni (cfr. ricorso pag. 2), allorquando sono passati quasi due mesi da quando è stato invitato ad esibirli in occasione dell'inoltro della sua domanda d'asilo, che il ricorrente ha lasciato presagire di non voler presentare i documenti in originale, affermando che avrebbe dapprima voluto far vedere la fotocopia come primo passo e che i documenti non sarebbero ancora stati spediti al momento dell'audizione del 13 marzo 2009 per paura di essere persi (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 3), Pagina 6

D-2055/2009 che il ricorrente non ha quindi effetuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio del suo documento, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa l'invio dei documenti d'identità in originale da parte dei suoi familiari in Iraq, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Iraq poiché - a causa della sua etnia curda - lui e la sua famiglia sarebbero stati minacciati da parte dei terroristi di lasciare l'officina dove lavoravano, nonché di andarsene dalla città ed in quanto non potrebbero lavorare e vivere in pace (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8-9 e del 13 marzo 2009 pag. 3-4), che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di Pagina 7

D-2055/2009 giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che preme sottolineare che - come rettamente evidenziato dall'UFM - il contenuto dell'asserita minaccia riportato dall'insorgente in occasione delle sue audizioni (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8-9 e del 13 marzo 2009 pag. 4) discorda dal contenuto della fotocopia della lettera minatoria inviatagli via fax, a titolo d'esempio, sia per quanto attiene alla sostanza della minaccia stessa nonché alla data di ricezione della lettera minatoria. Infatti, il ricorrente non ha fatto menzione dell'intimazione, presente nella lettera minatoria, al pagamento di una qualsivoglia tassa islamica (cfr. ibidem). L'autore del gravame ha affermato - con non poche titubanze - che la lettera di minaccia l'avrebbero ricevuta nell'estate 2008, e meglio nel (...), senza tuttavia sapere la data esatta (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8 e del 13 marzo 2009 pag. 4) mentre che dalla lettera emergere che essa risale al 5 luglio del 2007 (cfr. agli atti), che d'altronde il TAF osserva che l'evocata minaccia nonché l'eventualità di persecuzioni da parte di gruppi terrositici nei confronti del ricorrente e della sua famiglia a B._______ - a causa della loro etnia curda - sono assolutamente inverosimili, per i motivi già evidenziati dall'UFM nella decisione impugnata a cui può essere rimandato (cfr. decisione dell'UFM del 26 marzo 2009 pag. 3) e ritenuto - a titolo d'esempio - che l'insorgente ha dichiarato che dal 2002 ovvero da quando avrebbe cominciato a lavorare nell'officina di suo padre non gli sarebbe successo niente di rilevante (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8) e nemmeno dopo la ricezione della lettera minatoria fino al suo espatrio (cfr. ibidem pag. 9), che, vista l'inverosimiglianza dei motivi addotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Iraq, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, Pagina 8

D-2055/2009 che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili e altresì non cositutive di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed Pagina 9

D-2055/2009 immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). In particolare, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Dohuk, dove il ricorrente ha vissuto dalla sua infanzia fino al suo espatrio ed Erbil, da dove il ricorrente è originario (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 1) - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6). che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), che, nella fattispecie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di origine curda e di essere nato a Dohuk (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 1) sebbene egli successivamente si sia contraddetto indicando sul foglio dei dati personali quale luogo di nascita B._______ (cfr. agli atti A3/2). Egli è giovane, celibe ed ha dichiarato di aver vissuto a Dohuk dalla nascita e durante tutti i suoi studi, quindi almeno per 14 anni fino al 2001, prima con la sua famiglia e poi presso lo zio, dato che i suoi genitori si erano trasferiti a B._______ dal 1997 (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 2-4). Dopo gli studi, a partire dal 2002, l'insorgente ha Pagina 10

D-2055/2009 cominciato a lavorare quale fabbro presso l'officina del padre a B._______ (cfr. ibidem). Secondo le sue dichiarazioni, a Dohuk risiede ancora parte della sua famiglia, tra cui una delle sue sorelle, lo zio che l'avrebbe ospitato durante gli studi (cfr. ibidem pag. 9), una zia paterna (cfr. ibidem, pag. 2), dei cugini (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 10) nonché i suoi amici di scuola (cfr. ibidem), a cui egli può quindi far riferimento in caso di rientro in Patria. Codesto Tribunale ritiene pertanto adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità del ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq ed in particolare a Dohuk come rettamente rilevato dall'UFM. D'altronde, il ricorrente ha affermato che a Dohuk c'è sicurezza per la sua vita, limitandosi ad allegare con mere e semplici affermazioni di parte che non vi vorrebbe tornare a causa del lavoro e della sicurezza economica (cfr. verbale del 13 marzo 2009 pag. 11), che, il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 11

D-2055/2009 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-2055/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 13

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