Corte IV D-2028/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 3 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), alias nato il (...), alias B._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 marzo 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2028/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 11 febbraio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della loro domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 19 febbraio 2009 e del 16 marzo 2009, la decisione dell'UFM del 26 marzo 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 27 marzo 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione Pagina 2
D-2028/2009 dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda, nato a C._______ (regione di Erbil), e di aver vissuto a Dohuk dall'infanzia fino al giorno del suo espatrio, che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel dicembre 2008, in quanto, dopo la morte dei suoi genitori e la scomparsa di suo fratello minore, sarebbe rimasto solo e soffrirebbe per la sua difficile situazione economica. Inoltre, egli sarebbe stato oggetto di maltrattamenti e di insulti da parte di quattro ragazzi del suo quartiere, i quali l'avrebbero anche minacciato di peggio, in caso di denuncia. Egli temerebbe infine di essere sequestrato da gruppi terroristici, che l'interessato sarebbe partito da Dohuk in auto fino a D._______ e poi avrebbe raggiunto il confine turco, da dove avrebbe viaggiato nascosto in un Tir fino ad E._______. Avrebbe poi lasciato la Turchia viaggiando nascosto su un altro Tir, che si sarebbe imbarcato su una nave. Dopo lo sbarco, avrebbe proseguito il viaggio in Tir e sarebbe sceso prima del confine con la Svizzera, che avrebbe poi raggiunto illegalmente a piedi, senza subire controlli e senza documenti, che l'interessato non ha esibito alcun documento d'identità, in occasione dell'audizione del 19 febbraio 2009, Pagina 3
D-2028/2009 che il 28 febbraio 2009 il ricorrente ha esibito la fotocopia di un documento presentato come la sua carta d'identità, inviatogli via fax, che, nella decisione del 26 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], ritenuto che la fotocopia della carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce un valido documento d'identità o di viaggio e dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM, secondo cui non avrebbe fatto alcunché per comprovare la sua identità, senza una valutazione reale e realistica della sua situazione. In particolare, egli ha ribadito di non aver mai posseduto il passaporto e di aver lasciato in Iraq la sua carta d'identità e di essersi subito attivato per farsela inviare dai suoi cugini, i quali gliene avrebbero inviato una copia via fax prima dell'audizione federale diretta, mentre che l'invio dell'originale sarebbe problematico, a causa della difficile reperibilità dei servizi postali nella sua regione. Il ricorrente ha segnalato che l'originale della sua carta d'identità arriverebbe presto e comproverebbe ulteriormente la sua buona collaborazione. Il ricorrente ha addotto inoltre che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, il ricorrente ha ribadito di aver lasciato l'Iraq, poiché si trovava in una situazione di disagio socioeconomica e, ritenuta la situazione gravemente precaria della sua zona d'origine, in caso di rientro in Patria la sua vita ed il suo futuro sarebbero esposti a gravi rischi, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della Pagina 4
D-2028/2009 sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, ritenuto che, sebbene il ricorrente ha sì presentato una fotocopia della carta d'identità che gli sarebbe stata inviata via fax il 29 febbraio 2009, il TAF rileva tuttavia che la copia di una carta d'identità non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1), che il ricorrente ha allegato di essere arrivato nascosto in un Tir a E._______, da dove avrebbe proseguito il viaggio nascosto in un altro Tir, il quale si sarebbe imbarcato su una nave (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 8) che avrebbe riconosciuto come tale perché sentiva il rumore della nave e del mare ed a proposito della Pagina 5
D-2028/2009 quale egli ha dichiarato essere grande, sebbene abbia affermato di essere rimasto tutto il tempo dentro il Tir e di non aver visto niente (cfr. ibidem pag. 9). L'insorgente non è stato nemmeno in grado di indicare il Paese dove sarebbe sbarcato, nonostante egli avrebbe poi proseguito il viaggio da questa località sconosciuta nascosto su un altro Tir (cfr. ibidem), che - per quanto attiene alle circostanze dell'entrata illegale in Svizzera senza documenti e senza subire controlli - non è credibile che il ricorrente si sia buttato a caso dal Tir su cui avrebbe viaggiato nascosto e si sarebbe trovato in Svizzera, senza sapere in quale luogo (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 9), mentre che avrebbe affermato nel contempo di essere sceso dal Tir un'ora prima del confine (cfr. ibidem), che, d'altronde, come rettamente evidenziato dall'autorità di prime cure, il ricorrente si è contraddetto sulla data in cui sarebbe partito dal suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 1 e 8). Inoltre, le indicazioni fornite dal medesimo circa le tappe del suo viaggio d'espatrio, la sua durata nonché l'entrata in Svizzera non corrispondono alla realtà dei fatti. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni del ricorrente circa il suo viaggio d'espatrio, infatti, egli sarebbe dovuto arrivare in Svizzera alla fine di dicembre 2008 rispettivamente verso la metà o attorno al 22 gennaio 2009 (cfr. ibidem pag. 10 e verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 6). Per contro, egli ha dichiarato di essere entrato in Svizzera già l'11 gennaio 2009 e non l'11 febbraio 2009, senza essere in grado di dire cosa avrebbe fatto in Svizzera prima di depositare la sua domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 10-11) o dove sarebbe stato (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 6), che, da quanto esposto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui non gli sarebbe stato possibile farsi inviare l'originale della sua carta d'identità a causa della difficile reperibilità dei servizi postali, e secondo cui avrebbe chiesto ai suoi cugini di fare tutto il possibile per farla arrivare al più presto, quando gli sarebbe stato detto che serviva l'originale della stessa (cfr. ricorso pag. 2), Pagina 6
D-2028/2009 che il TAF osserva che il ricorrente ha saputo della necessità di esibire l'originale della carta d'identità, al più tardi già in occasione della prima audizione del 19 febbraio 2009 (cfr. pag. 5) ma ha dichiarato di non aver contattato direttamente i suoi cugini (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 4) che il ricorrente non ha quindi effetuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio del suo documento, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità da parte dei suoi cugini in Iraq (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 5), il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente in sede di ricorso ha ribadito sostanzialmente di essere espatriato dall'Iraq a causa della situazione socio - economica Pagina 7
D-2028/2009 di estremo disagio in cui si trovava nel suo Paese d'origine, nonché alla luce della situazione gravemente precaria della sua regione che esporrebbe a gravi rischi il suo futuro e la sua vita in caso di rientro (cfr. ricorso pag. 2), che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che, innanzitutto codesto Tribunale può concludere all'inverosimiglianza del motivo d'asilo che il ricorrente avrebbe fatto valere in corso di procedura secondo cui egli sarebbe stato maltrattato e minacciato da quattro persone (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 6-7 e del 16 marzo 2009 pag. 7), ritenuto che non ne ha nemmeno fatto menzione in sede di ricorso e considerato, ad ogni modo, che l'insorgente - oltre a quanto già evidenziato dall'autorità inferiore - non è stato in grado di indicare un motivo plausibile per cui essi avrebbero dovuto maltrattarlo. Egli ha infatti dichiarato semplicemente che essi non avrebbero avuto nulla da fare (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 7) e che sostanzialmente se la sarebbero presa con lui, perché sarebbe una preda facile (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 11), che, vista l'inverosimiglianza dell'evocato motivo d'asilo addotto dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Iraq, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, inoltre, i motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente secondo i quali sarebbe espatriato, poiché sarebbe rimasto solo ed avrebbe una situazione socio-economica difficile in Iraq, dove non ci sarebbe lavoro (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 6 e del 16 marzo 2009 pag. 7) sono, come facilmente riconoscibili, palesemente Pagina 8
D-2028/2009 irrilevanti e non costituiscono, di per sé, degli indizi di persecuzione propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili e altresì non cositutive di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 Pagina 9
D-2028/2009 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). In particolare, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Dohuk, dove il ricorrente ha vissuto dalla sua infanzia fino al suo espatrio ed Erbil, da dove il ricorrente è originario (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 1) - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6). che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), che, nella fattispecie, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, ha una formazione scolastica di base, nonché un'esperienza professionale quale venditore (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 2). Inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente dispone in Patria di un importante rete sociale, ritenuto che i suoi cugini si trovano ancora in loco - sebbene egli dichiari di essere in pessime relazioni con loro che l'avrebbero aiutato Pagina 10
D-2028/2009 inviandogli la fotocopia di quella che sarebbe la sua carta d'identità (cfr. ibidem pag. 4e6e verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 3 e 10) - così come i suoi vicini e amici che l'avrebbero aiutato in Patria (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 6), che, il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 11
D-2028/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 12