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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2012 D-2020/2012

23. April 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,581 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1 marzo 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2020/2012

Sentenza d e l 2 3 aprile 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo, cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nata il (…), B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…) D._______, nata il (…), alias E._______, nata il (…) F._______, nato il (…), Nigeria,

ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 1 marzo 2012 / N […].

D-2020/2012 Pagina 2 Visto le domande di asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera in data (…), i verbali di audizione dell'8 novembre 2011 del richiedente (di seguito: verbale 1) e della richiedente (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 1° marzo 2012 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata agli interessati in data 11 aprile 2012, nella quale l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso l'Italia ed ha constatato che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi, il ricorso del 16 aprile 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata, al rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, alla concessione dell'effetto sospensivo, nonché hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo, la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data 17 aprile 2012, l'avviso di notifica e di ricevuta della decisione dell'UFM pervenuto al Tribunale in data 18 aprile 2012, e considerato che, in virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UFM concernenti l'asilo possono essere contestate per rimando dell'art. 105 LAsi, davanti al Tribunale, il quale statuisce definitivamente, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in

D-2020/2012 Pagina 3 cerca di protezione (art. 83 lett. d 1 cifra legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), che gli insorgenti hanno il diritto di ricorrere (cfr. art. 48 cpv. 1 PA) ed il loro ricorso, inoltrato nella forma (cfr. art. 52 PA) e nei termini (cfr. art. 108 cpv. 2 LAsi) prescritti dalla legge, è ricevibile, che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra nel merito di una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente o condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un accordo internazionale, che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativa ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo il Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; [di seguito: Regolamento Dublino II]; art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Sublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.), che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III, che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II),

D-2020/2012 Pagina 4 che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II), che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1), che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unita centrale del sistema europeo "EUROADAC", che il ricorrente aveva depositato una domanda di asilo a G._______ (Italia) il (…), che il ricorrente non ha contestato né di avere depositato una domanda di asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda (cfr. verbale 1, pagg. 6,10 e 11), che la ricorrente ha dichiarato di essere entrata illegalmente in Italia e di avere ottenuto, presso la Questura di H._______, in data (…), un permesso di soggiorno della validità di un anno (cfr. verbale 2, pag. 5 e 7); che la stessa non ha contestato la competenza dell'Italia per trattare la sua domanda di asilo (cfr. verbale 2, pag. 9), che l'8 dicembre 2011 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti le rispettive richieste fondate sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II per il ricorrente e art. 9 cpv. 1 Regolamento Dublino II per la ricorrente, volte a riprendere in carico i richiedenti l'asilo (cfr. Atti A13/5, A14/2, A15/6, A16/2), che queste autorità, non avendo risposto entro il termine di due settimane a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II per il richiedente, ed entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di richiesta delle autorità svizzere giusta l'art. 18 cpv. 7 Regolamento Dublino II per la richiedente, hanno tacitamente riconosciuto la propria competenza (cfr. Atti A17/1, A19/1), che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata,

D-2020/2012 Pagina 5 che i ricorrenti ritengono comunque che l'Italia non avrebbe rispettato i diritti procedurali dell'insorgente in materia di asilo, né i principi a garanzia dell'unità della famiglia; che, segnatamente, l'Italia non avrebbe mai dato seguito alla domanda di asilo inoltrata dal ricorrente, limitandosi ad invitarlo a lasciare il Paese senza averlo convocato dinanzi alla Commissione di asilo e senza considerare la presenza della moglie al beneficio di un permesso di soggiorno; che aggiungono che in Italia le condizioni di accoglienza, sanitarie e sociali non sarebbero conformi agli standard minimi imposti dal diritto internazionale; che, a maggior ragione, la presenza di due figli piccoli non renderebbero esigibile un allontanamento verso tale Paese, anche ritenuto il fatto che l'ultimo nato, di due mesi, sarebbe troppo piccolo per intraprendere un viaggio e per fare fronte alle condizioni cui sarebbero confrontati in Italia; che, inoltre, l'UFM non avrebbe debitamente considerato le obiezioni sollevate dagli insorgenti in merito al loro allontanamento; che, infine, l'autorità inferiore non avrebbe considerato gli importanti problemi di salute di cui soffrirebbe il ricorrente ed il fatto che lo stesso sarebbe in cura presso la I._______, che, in altri termini, un trasferimento in questo Stato li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna, ciò che costituirebbe una violazione dell'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), che, tuttavia, questo Stato è segnatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), che non incombe quindi alla Svizzera determinare se gli interessati saranno assistiti, dopo il loro trasferimento, in condizioni soddisfacenti, che spetta ai ricorrenti di provare che la loro situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU, che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene ai ricorrenti di inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel loro caso particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia e non accorderebbero loro la protezione necessaria o li priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del

D-2020/2012 Pagina 6 21 gennaio 2011, paragr. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011), che i ricorrenti non hanno potuto stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su loro richiesta, ai loro bisogni, che, segnatamente, se da un lato i ricorrenti hanno contestato la qualità della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, essi non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento, che, in particolare, essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza), che, d'altronde, la stessa ricorrente ha dichiarato di avere beneficiato di cure ospedaliere in Italia a seguito della sua gravidanza nonché di avere ottenuto un permesso di soggiorno in tale Paese dal momento della nascita della prima figlia (cfr. verbale 2, pag. 5 -7); che ha avuto modo di rinnovare tale permesso più volte e che lo stesso è tuttora valido (cfr. verbale 2, pag. 5), che, per quanto concerne l'asserito stato psicofisico del ricorrente, agli atti non è presente alcun certificato medico volto ad accertare gli eventuali disturbi di cui soffrirebbe; che, d'altronde, l'insorgente ha fatto valere tale argomentazione unicamente in sede di ricorso; che, in ogni caso, lo Stato di destinazione dispone indubbiamente di strutture sanitarie sufficienti per far fronte ad eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessarie, che la ricorrente ed i figli possono essere trasferiti in Italia entro il 9 agosto 2012; che, pertanto, non vi è motivo di temere per le condizioni di salute dell'ultimo nato, ritenuto che le autorità competenti per l'esecuzione del trasferimento hanno sufficientemente tempo per organizzarsi in maniera tale da tenere debitamente conto della situazione particolare della ricorrente e dei figli,

D-2020/2012 Pagina 7 che incomberà quindi ai ricorrenti di fare valere la loro situazione specifica e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti utilizzando le vie di diritto adeguate, che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, paragr. 69, 342-343 e riferimenti citati), che, visto quanto precede, non sussiste un rischio personale, serio e concreto secondo cui il loro trasferimento verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o ad un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata, che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10, pag. 645), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata, che, essendo le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo in virtù di quanto precedentemente indicato, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute prive di oggetto,

D-2020/2012 Pagina 8 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.—, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 2 e 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2020/2012 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.—, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola

Data di spedizione:

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