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Bundesverwaltungsgericht 03.04.2009 D-1994/2009

3. April 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,196 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; d...

Volltext

Corte IV D-1994/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliera Chiara Piras. A._______, Cossovo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1994/2009 Fatti: A. Il 10 marzo 1997, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 6 maggio 1997, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente ed in seguito UFM) ha respinto la menzionata domanda e ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. In data 7 luglio 1999, l'UFM ha pronunciato l'ammissione provvisoria a favore dell'interessato, la quale è stata revocata il 16 agosto 1999 in seguito al matrimonio dell'interessato con conseguente rilascio del permesso di dimora, annullato però a seguito della separazione dalla coniuge nel 2002. In marzo 2003, l'interessato avrebbe lasciato la Svizzera per rientrare in Patria. B. Il 3 febbraio 2009, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 13 febbraio 2009 e del 9 marzo 2009) di essere rientrato nel suo villaggio di B._______ nel marzo / aprile 2003, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera e di essere nuovamente espatriato a causa di minacce subite a partire dal 2004 da parte di appartenenti all'Esercito di Liberazione di Presevo, Medvedja e Bujanovac (UCPMB) oppure membri dell'Esercito di Liberazione Nazionale (UCK). Questi lo avrebbero ritenuto collaboratore delle autorità serbe e gli avrebbero più volte suggerito di lasciare il Paese. Il (...), il ricorrente avrebbe lasciato B._______ a piedi fino a C._______, privo di documenti di viaggio o d'identità, dove avrebbe incontrato un passatore, il quale lo avrebbe condotto in furgoncino fino in Svizzera, passando dalla Serbia, Croazia, Slovenia ed Italia. C. Il 23 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 27 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale Pagina 2

D-1994/2009 amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. Pagina 3

D-1994/2009 5. Nel gravame, l'insorgente fa valere che i motivi d'asilo addotti a sostegno della seconda domanda d'asilo e riferiti nel corso della procedura costituiscono fatti nuovi e successivi rispetto alla prima procedura d'asilo, per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Inoltre, il ricorrente sostiene che la sua vita sarebbe in pericolo in caso di rientro in Patria, in quanto delle persone lo starebbero cercando, poiché sospettato di avere collaborato con le autorità serbe. Inoltre, le piccole divergenze sottolineate dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato sarebbero da ricondurre ad un suo malessere durante la prima audizione legato all'assunzione di antibiotici. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 6 maggio 1997. 6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Le dichiarazioni decisive presentate s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. 6.4 Basti rilevare che - oltre alle dichiarazioni contraddittorie del ricorrente già evidenziate dall'autorità inferiore nella decisione impugnata - i fatti addotti dall'autore del gravame a fondamento della presente domanda d'asilo sono da ritenersi inverosimili. In sostanza, Pagina 4

D-1994/2009 nel corso della procedura di prima istanza, egli ha dichiarato, da un lato, che le minacce subite gli erano state trasmesse tramite dei conoscenti (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 5), dall'altro lato, che dei membri di bande lo avrebbero seguito, minacciato per lettera e trattenuto in un furgone (cfr. ibidem pag. 6). Il racconto dell'insorgente presenta, però, elementi vaghi, contraddittori ed inverosimili, come, a titolo d'esempio, l'episodio avvenuto nel (...) al mercato di D._______, dove si sarebbe sentito osservato e seguito, senza però potere indicare in modo dettagliato e credibile gli autori di tale persecuzione (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 8), o il presunto rapimento nell'(...) del (...), quando sarebbe stato trattenuto per ben più di quaranta minuti in un furgone da parte di sconosciuti, i quali lo avrebbero però minacciato solo verbalmente (cfr. ibidem). Va notato, altresì, che il ricorrente, il quale ha asserito di essere stato minacciato dal 2004 al 2008 in modo ripetuto, non è stato in grado di identificare con certezza le persone che lo avrebbero minacciato, sostenendo che potrebbero essere membri dell' UCPMB o dell'UCK (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 5 e verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 6). Egli ha dichiarato, però, che nel (...) o (...) le autorità serbe avevano arrestato delle persone dell'UCPMB, senza potere spiegare, perché, dopo tali arresti, egli rischierebbe ancora in Patria di subire delle persecuzioni da parte di membri della citata organizzazione (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 9). Peraltro, va rilevato come il comportamento del ricorrente, che appare avere vissuto per ben sei anni in Cossovo, subendo le presunte minacce e senza rivolgersi alle autorità statali, appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine. Infine, giova sottolineare che non vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Pagina 5

D-1994/2009 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.1 9.1.1 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 9.1.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 9.2 9.2.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che risaputamente in Cossovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Dopo la proclamazione dell'indipendenza, il 18 febbraio 2008, riconosciuta da un gran numero di Stati (tra i quali anche dalla Svizzera in data 27 Pagina 6

D-1994/2009 febbraio 2008), la situazione nel Cossovo si sta stabilizzando sotto la continua osservazione della comunità internazionale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-1199/2008 del 29 febbraio 2008 pag. 7 e 8). Per di più, questo Tribunale constata che il Consiglio federale ha inserito, in data 1° aprile 2009, il Cossovo nel novero dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 LAsi. Pertanto, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese. 9.2.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF rileva che egli gode di una notevole esperienza professionale quale agente di sicurezza ed operaio edile (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 2) e può beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia - tra cui i suoi genitori, due fratelli e due sorelle - si trova ancora in loco (cfr. ibidem). L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. 9.2.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 9.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 11. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e Pagina 7

D-1994/2009 cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-1994/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [..]; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 9

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