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Corte IV D-1940/2012
Sentenza d e l 1 7 aprile 2012 Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…), Algeria, alias B._______, nato il (…), Siria, alias C._______, nato il (…), senza nazionalità, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 aprile 2012 / N […].
D-1940/2012 Pagina 2
Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, il verbale della decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con la quale detto ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, la sentenza del 24 ottobre 2011 del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) che ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione, la seconda domanda di asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (…), il verbale di audizione del 3 aprile 2012 (di seguito: verbale 1), nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi del medesimo giorno (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 3 aprile 2012, notificata oralmente all'interessato seduta stante (cfr. risultanze processuali), con la quale detto ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, il ricorso inoltrato dal ricorrente il 11 aprile 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 13 aprile 2012, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
D-1940/2012 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino nato ad D._______ (Algeria) e di avere vissuto a E._______ provincia di F._______ (Algeria) sino al suo espatrio a (…). che egli ha affermato di avere lasciato la Svizzera il (…), dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura di asilo, e di non essere tornato nel proprio Paese di origine (cfr. verbale 1, p. 4); che egli ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di asilo (cfr. verbale 1, p. 7 e verbale 2, p. 1), che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a riguardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha dichiarato che in Patria i propri genitori, (…), litigavano spesso e il padre picchiava la madre e durante tali episodi i vicini di casa chiamavano la polizia; che, ogni qualvolta sarebbero arrivate le autorità, egli avrebbe (…); che, di conseguenza, sarebbe stato arrestato e verbalizzato in più occasioni tra il
D-1940/2012 Pagina 4 (…) e il (…); che, peraltro, in caso di rientro nel proprio Paese egli dovrebbe effettuare anche il servizio militare (cfr. verbale 2, pp. 1 e 2), che, dopo la conclusione della prima procedura di asilo, il medesimo avrebbe lasciato la Svizzera in data (…) per recarsi in treno a Costanza (Germania) ed in seguito a Francoforte (Germania); che dalla Germania avrebbe proseguito per Copenaghen (Danimarca), senza fermarsi, per poi dirigersi a G._______ (Svezia) dove avrebbe chiesto asilo; che dopo una settimana sarebbe stato trasferito a H._______ (Svezia) dove sarebbe stato registrato e nuovamente trasferito; che, di seguito, la Svezia gli avrebbe comunicato che avrebbe dovuto fare rientro in Svizzera; che dopo questa comunicazione l'interessato si sarebbe recato in Danimarca dove le autorità di asilo di detto Paese, anch'esse, avrebbero reso nota all'interessato una decisione di allontanamento verso la Svizzera; che, quindi, egli, passando in treno dalla Germania, avrebbe raggiunto di sua iniziativa I._______ (cfr. verbale 1, p. 4), che, nella decisione del 3 aprile 2012, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dall'interessato nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria; che, inoltre, i motivi relativi ai propri arresti in Algeria nel periodo (…) non sarebbero stati menzionati nella prima procedura di asilo; che, pertanto, tali motivi sarebbero di dubbia attendibilità, oltre che tardivi e non atti a contribuire alla concretizzazione di elementi già addotti e pertanto non verosimili; che, del resto, né l'obbligo di prestare servizio militare, né gli altri problemi di tipo famigliare accennati sarebbero rilevanti in materia di asilo, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il ricorrente sottolinea preliminarmente di essere tornato in Svizzera volontariamente, ritenuto che la Svezia in applicazione delle regole di Dublino avrebbe voluto arrestarlo e rinviarlo con la forza, ottenendo quindi il medesimo risultato; che egli fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della propria domanda di asilo in quanto la situazione generale nel Paese di origine sarebbe terribile, dato che a dominare sarebbero l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza; che, a suo dire, in Svizzera si sarebbe comportato in modo corretto; che, contrariamente a
D-1940/2012 Pagina 5 quanto ritenuto nella decisione impugnata, la situazione dell'Algeria richiederebbe una valutazione prudente circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che, di conseguenza, laddove non venisse riconosciuto l'asilo, dovrebbe perlomeno essere verificata la possibilità di ottenimento dell'ammissione provvisoria, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011, a seguito della sentenza del 24 ottobre 2011 del Tribunale con la quale è stato respinto il ricorso dell'insorgente, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere rientrato nel suo Paese di origine tra la crescita in giudicato della decisione del 7 ottobre 2011 e l'inoltro della seconda domanda di asilo in Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo procedimento di asilo (cfr. verbale 1, p. 7 e verbale 2, p. 1), che, d'altronde, le nuove allegazioni del ricorrente in merito agli arresti avvenuti in Patria nel periodo (…), a seguito dei propri problemi famigliari, sono tardive e quindi inverosimili,
D-1940/2012 Pagina 6 che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53, consid. 4.2, p. 769 e i relativi riferimenti), che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50, consid. 9 p. 733), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
D-1940/2012 Pagina 7 che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione in Algeria, non è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane ed ha lavorato come (…) (cfr. verbale 1, p. 4); che ha una sufficiente formazione scolastica, oltre ad avere qualche conoscenza linguistica di francese e greco (cfr. verbale 1, p. 3); che, inoltre, dispone in Patria di una rete familiare, segnatamente, i genitori, due fratelli e una sorella (cfr. verbale 1, p. 5), che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.3, p. 21 e relativi riferimenti), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34, consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,
D-1940/2012 Pagina 8 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1940/2012 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
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