Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-192/2015
Sentenza d e l 3 febbraio 2015 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…), Stato sconosciuto, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 dicembre 2014 / N […].
D-192/2015 Pagina 2
Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 12 giugno 2014; i verbali d'audizione del 4 luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 4 dicembre 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) del 12 dicembre 2014, notificata al richiedente il 27 dicembre 2014 (cfr. atto A22/1); il ricorso del 12 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 gennaio 2015); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31- 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
D-192/2015 Pagina 3 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino eritreo, nato e cresciuto a Khartoum (Sudan) (cfr. verbale 1, pag. 3); che in Sudan non avrebbe avuto alcun documento e sarebbe stato umiliato e discriminato dalla popolazione locale la quale lo avrebbe sempre denominato "figlio del peccato" in quanto privo del padre; che, in particolare, egli non avrebbe avuto l'occasione di trovare lavoro, di istruirsi e nemmeno di sposarsi (cfr. verbale 1, pagg. 9 e 10 e verbale 2, D75, pagg. 7 e 8); che nella decisione impugnata, l'UFM ha innanzitutto rilevato che il richiedente si sarebbe contraddetto circa la propria cittadinanza; che, segnatamente, egli avrebbe dapprima affermato di essere cittadino eritreo ed in seguito sostenuto di non conoscere la propria nazionalità in quanto privo di qualunque documento; che, in questo senso, l'autorità inferiore osserva che le dichiarazioni dell'interessato circa l'Eritrea non sarebbero credibili; che, in particolare, malgrado i contatti regolari che avrebbe avuto con la madre eritrea egli non conoscerebbe nulla di tale paese; che, in aggiunta, egli si sarebbe pure contraddetto circa il paese eritreo di origine della madre; che, pertanto, l'UFM non ha considerato credibile la pretesa cittadinanza eritrea; che tale circostanza metterebbe in serio dubbio anche i problemi evocati dal richiedente in Sudan; che, oltretutto, egli si sarebbe più volte contraddetto anche in merito a tali problemi; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso il paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che, infatti, egli si sarebbe sempre considerato cittadino eritreo in quanto il padre sudanese non lo avrebbe mai riconosciuto; che, tuttavia, in occasione della seconda audizione avrebbe detto di non conoscere la propria cittadinanza in quanto privo di alcun documento in grado di provarla; che, quanto alle proprie lacune circa le conoscenze dell'Eritrea, il ricorrente ribadisce che la madre non gli avrebbe mai parlato di tale paese ed egli avrebbe sempre vissuto
D-192/2015 Pagina 4 in Sudan; che, infine, non avrebbe minimizzato i propri motivi d'asilo ma unicamente un episodio specifico; che, in concreto, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo; che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in materia d'asilo il ricorrente ha il dovere di collaborare all'accertamento dei fatti conformemente all'art. 8 Lasi; che, in particolare, deve dichiarare le sue generalità (lett. a) e consegnare i documenti di viaggio e d'identità (lett. b); che la dimostrazione della cittadinanza, quale elemento dell'identità, va valutata secondo i criteri della verosimiglianza di cui all'art. 7 Lasi (cf. GICRA 2005 n° 8 consid. 3), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato alcun documento atto a provare la pretesa cittadinanza eritrea;
D-192/2015 Pagina 5 che egli ha pure esplicitamente affermato di non conoscere nulla dell'Eritrea (cfr. verbale 2, D55, pag. 6); che, in aggiunta, l'insorgente si è contraddetto circa il luogo d'origine della madre; che, segnatamente, egli ha dapprima sostenuto che verrebbe da B._______ (Eritrea) (cfr. verbale 1, pag. 5) allorché in seguito ha sostenuto sarebbe di C._______ (Eritrea) (cfr. verbale 2, D49, D52, D58, pagg. 5 e 6); che, resogli nota tale contraddizione, egli ha dapprima smentito di avere nominato B._______, per poi sostenere di avere avuto problemi di comprensione dell'interprete nel corso della prima audizione (cfr. verbale 2, D59 e 60, pag. 6); che, tuttavia, tali giustificazioni non soccorrono l'insorgente ritenuto che egli, da un lato ha confermato di capire molto bene l'interprete (cfr. verbale 1, pag. 2), dall'altro lato, apponendo la propria firma in calce al verbale, ha confermato che questi è veritiero e conforme alle proprie dichiarazioni e che il medesimo gli è stato tradotto in una lingua a lui comprensibile (cfr. verbale 1, pag. 11); che, visto quanto precede, occorre concludere che il ricorrente non ha reso verosimile la propria cittadinanza eritrea; che tale circostanza inficia già di per sé la credibilità dei motivi d'asilo allegati; che, oltracciò, l'insorgente ha pure reso un racconto contradditorio ed illogico; che, a titolo d'esempio, egli ha dapprima affermato che la madre sarebbe stata mandata via di casa dal padre dopo essere rimasta incinta (cfr. verbale 1, pag. 3); che, tuttavia, il medesimo ha in seguito sostenuto che sarebbe stata la madre a fuggire di casa in quanto il padre avrebbe voluto che lei abortisse (cfr. verbale 2, D35, pag. 4); che, malgrado adduca quale principale motivo d'asilo gli scherni che avrebbe subito da terzi in ragione dell'assenza di un padre, allo stesso tempo sostiene che tali problemi sarebbero piccolezze per cui non occorrerebbe l'intervento delle autorità (cfr. verbale 2, D83, pag. 8); che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
D-192/2015 Pagina 6 (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, il ricorrente ha violato il suo dovere di collaborare dissimulando il suo vero paese d'origine a lui senz'altro noto; che con il suo agire ha reso impossibile la ricerca di eventuali pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo; che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
D-192/2015 Pagina 7 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-192/2015 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: