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Bundesverwaltungsgericht 30.03.2010 D-1911/2010

30. März 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,692 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-1911/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 3 0 marzo 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1911/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 19 febbraio 2010 (di seguito: verbale 1) e dell'11 marzo 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 23 marzo 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 24 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM pervenuto via fax a codesto Tribunale in data 25 marzo 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-1911/2010 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere d'etnia georgiana, originario di B._______ (Abkhazia) e di aver avuto ultimo domicilio dal (...) al suo espatrio nel (...) a C._______, nella provincia di D._______ (Georgia); che, all'età di (...), l'interessato avrebbe fatto parte di un gruppo di partigiani detto "E._______", il cui compito era di proteggere i villaggi dagli abkhazi; che, con l'ascesa al potere di F._______ nel (...) e lo scioglimento del suddetto movimento, l'interessato sarebbe tornato alla sua vita normale a C._______ nel (...), che, dopo qualche tempo, nel (...), alcuni ex militanti del movimento dei "E._______" sarebbero stati imprigionati dal governo o sarebbero spariti; che, nel (...), alcune persone, rispettivamente dei poliziotti sarebbero andati a casa del cugino dell'interessato per chiedere di lui e porgli delle domande sul suo conto; che, nel (...), mentre si trovava al villaggio di G._______ (Georgia), l'auto del suo amico, sarebbe scoppiata, causando il ferimento dell'interessato ad un braccio e l'invalidità del suo amico; che, nonostante tutti dicessero che gli autori di questo gesto fossero degli abkhazi, l'interessato avrebbe pensato che fossero dei georgiani; che, il suo amico sarebbe stato fermato e Pagina 3

D-1911/2010 trattenuto in prigione dalla Polizia georgiana; che, a seguito di tali fatti, l'interessato rimasto spaventato, si sarebbe nascosto, rifugiandosi in campagna a H._______ per (...) mesi fino a che nel (...) alcune persone sarebbero andate nella casa in cui si nascondeva e avrebbero messo tutto sottosopra; che, egli sarebbe fuggito a I._______ per (...) mesi; che, nel frattempo, alcune persone si sarebbero recate più volte a casa dell'interessato per cercarlo e avrebbero minacciato i suoi parenti e sua madre, la quale sarebbe stata costretta ad andarsene di casa; che, per il timore di essere arrestato o di subire maltrattamenti fisici da parte della Polizia, rispettivamente da parte della gente che lo perseguiterebbe, e non potendo continuare a vivere nascosto, l'interessato avrebbe allora deciso di espatriare all'inizio circa di (...), che, da C._______, l'interessato avrebbe raggiunto in auto J._______ e, dopo tre giorni, in treno K._______ (Russia); da questo Paese, viaggiando ancora in treno, sarebbe arrivato a L._______ (Ucraina) rimanendovi fino alla fine del mese di (...); che, raggiunta la frontiera tra Ucraina e Slovacchia in auto, agli inizi di (...), avrebbe continuato il viaggio con un minibus fino a M._______, nei pressi di N._______ (Italia), da dove, pochi giorni dopo, avrebbe preso il treno fino a O._______ (Italia) e poi il bus fino a P._______ (Svizzera), senza documenti e senza subire controlli, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 23 marzo 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano Pagina 4

D-1911/2010 la mancata presentazione dei documenti d'identità, nonché sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento, ragione per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata, in quanto si baserebbe su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti; che, innanzitutto, egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità; che, alcuni anni orsono, avrebbe chiesto il passporto, ma quest'ultimo non gli sarebbe stato rilasciato poiché l'archivio di B._______ – dove sarebbero stati custoditi i suoi documenti – sarebbe andato distrutto; che, invece, circa la carta d'identità, egli non avrebbe mai ritenuto necessario richiederla; che, inoltre, il ricorrente sottolinea di aver viaggato clandestinamente pagando una somma di USD (...).- e grazie all'autista che sapeva come evitare i controlli alle frontiere; che, infine, quanto ai suoi motivi d'asilo, l'insorgente fa valere che il suo racconto dovrebbe essere considerato verosimile, in quanto preciso e privo di contraddizioni rilevanti, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), Pagina 5

D-1911/2010 che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, inoltre, non soccorre il ricorrente l'asserita giustificazione addotta già in sede di procedura (cfr. verbale 1 pag. 5) e ribadita in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2) secondo cui egli non avrebbe mai posseduto un documento d'identità, rispettivamente non gli sarebbe stato possibile richiedere il rilascio del passaporto a causa della distruzione dell'archivio di B._______; che, infatti, da un lato, non è possibile credere che il ricorrente abbia potuto vivere tutta la sua vita e muoversi liberamente tra l'Abkhazia ed il resto della Georgia senza documenti, allorquando egli stesso ha riconosciuto l'esistenza di controlli (cfr. verbale 1 pag. 2), sebbene poi abbia cambiato la sua versione (cfr. verbale 2 D13 pag. 2); che, dall'altro lato, anche nella denegata ipotesi in cui l'archivio di B.________ fosse andato distrutto, non si può certo credere che tale evento abbia impedito alle autorità di rilasciargli il suo passaporto, come pretende il ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 5 e ricorso pag. 2); che, in siffatte circostanze, le allegazioni dell'insorgente circa la mancata possessione di documenti d'identità sono da ritenersi manifestamente inverosimili, che, peraltro, come risulta dalle sue dichiarazioni (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D5-6 pag. 2), egli non ha nemmeno effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che, d'altronde, non può corrispondere alla realtà dei fatti che l'interessato abbia intrapreso il suo viaggio d'espatrio senza documenti Pagina 6

D-1911/2010 e senza subire controlli alle frontiere dei diversi Paesi attraversati o all'entrata dello spazio Schengen, semplicemente essendosi nascosto sul treno o grazie all'autista che avrebbe saputo come evitare i controlli e pagando una somma di denaro (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D25-28 pag. 3); che, infatti, egli ha reso dichiarazioni vaghe e illogiche sulle circostanze in cui si sarebbe svolto tale viaggio d'espatrio, che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che, come precedentemente indicato, l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Georgia per il timore di Pagina 7

D-1911/2010 essere arrestato o di subire maltrattamenti fisici da parte della Polizia, rispettivamente da parte della gente che lo perseguita, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente ha reso dichiarazioni inconsistenti e vaghe su punti essenziali del suo racconto, che conducono manifestamente all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal medesimo; che, innazitutto, l'insorgente non è stato in grado di rendere credibile la sua appartenenza al gruppo dei "E._______", di modo che ogni allegazione del ricorrente legata al suddetto movimento è inverosimile; che, ad ogni modo, il ricorrente non ha nemmeno preteso che la sua asserita appartenenza al movimento sopraccitato fosse direttamente all'origine del suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 6-7, verbale 2 D39 e segg., nonché ricorso pag. 2); che, infatti, da un lato, egli ha esposto in maniera vaga i fermi e arresti di cui sarebbero stati oggetto alcuni dei suoi compagni, perché appartenenti al suddetto gruppo (cfr. verbale 1 pagg. 6-7, verbale 2 D39, D76-83, nonché D93 e D97), dall'altro lato, per il suo conto, si è limitato ad affermare con semplici e non corroborate asserzioni che la Polizia o altre persone l'avrebbero ricercato per arrestarlo o fargli del male, presso suo cugino oppure a casa sua o a H._______ dove si sarebbe rifugiato (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D39, D88-89, D119 e D145-146), senza essere in grado né di indicare il motivo a fondamento delle asserite persecuzioni (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D142 pag. 12), né di indivualizzare le persone che sarebbero responsabili o di giustificare la loro appartenenza alla Polizia (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D39 e D120); che, inoltre, in relazione all'avvenimento del (...) in cui sarebbe stata fatta esplodere l'auto del suo amico – a dire del ricorrente – perché appartenente al suddetto gruppo (cfr. verbale 1 pagg. 6-7), anche nella denegata ipotesi in cui tale avvenimento fosse realmente acccaduto, il ricorrente non ha saputo corroborare l'esistenza di qualsivoglia persecuzione nei suoi confronti a seguito di Pagina 8

D-1911/2010 tale fatto, limitandosi ad affermare in maniera del tutto stereotipata e inconsistente che gli sarebbe successo qualcosa, se non fosse scappato (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D118-122); che, in aggiunta, il ricorrente ha affermato di non aver mai avuto direttamente problemi con le autorità del suo Paese, né con terzi tra l'altro (cfr. verbale 1 pag. 7), che, d'altronde, l'insorgente in sede di ricorso non ha contestato o apportato alcun chiarimento alle sue allegazioni, nonché agli elementi rettamente rilevati dall'UFM a fondamento della decisione impugnata (cfr. ricorso pag. 2), che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal medesimo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà Pagina 9

D-1911/2010 fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento nei confronti dell'autore del gravame, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che Pagina 10

D-1911/2010 coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica, nonché ha un'esperienza lavorativa come (...); che, inoltre, egli dispone in Georgia – dove ha frequentato le scuole ed ha vissuto sostanzialmente la sua vita (cfr. verbale 1 pagg. 2-3) – di un'importante rete familiare e sociale, dato che vivono ancora in loco sua madre, sua nonna, parenti e amici (cfr. verbale 1 pagg. 3-4 e verbale 2 D39-40), che infine, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, la pretesa (...) fatta valere nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2 D128-138) non è stata né corroborata da alcun elemento di prova, né rievocata in sede di ricorso, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 11

D-1911/2010 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-1911/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di P._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - Q._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 13

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