Corte IV D-1886/2008/cac {T 0/2} Sentenza d e l 2 9 aprile 2008 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marisa Murray. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 marzo 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-1886/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 10 febbraio 2008, l'interessato ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. 2. Il 17 marzo 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nello stesso tempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. 3. Il 21 marzo 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione. 4. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 5. Il TAF, con decisione incidentale dell'8 aprile 2008 (notificata il 9 aprile 2008; cfr. risultanze processuali), ha respinto la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 18 aprile 2008, un anticipo di fr. 600.-- (art. 63 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 6. Il termine assegnato all'insorgente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). Pagina 2
D-1886/2008 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF e art. 111 lett. b LAsi). 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS- TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 3
D-1886/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese processuali, di fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) - B._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: Pagina 4