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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2020 D-1857/2020

8. April 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,179 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 25 marzo 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1857/2020

Sentenza dell ’ 8 aprile 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer- Bänziger; cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), Etiopia, patrocinato dalla Signora Cecilia Sanna, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 25 marzo 2020.

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Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 1° gennaio 2020, il rilevamento dei dati personali del 10 gennaio 2020 nel corso del quale l’interessato ha segnatamente asserito di essere cittadino etiope di etnia amarica (cfr. atto […]-14/9), il verbale del colloquio personale di A._______ del 20 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), durante il quale egli ha dichiarato – in merito alla prospettata competenza dei Paesi Bassi nell’evasione della domanda di asilo – di opporsi ad un trasferimento giacché timoroso di non poter beneficiare di cibo e alloggio in tale Paese (cfr. atto […]-16/2), la domanda di presa in carico del richiedente del 21 gennaio 2020, da parte della Svizzera alle autorità olandesi preposte, in applicazione dell’art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto […]-19/7), l’accettazione di trasferimento delle autorità olandesi del 18 marzo 2020 sulla base dell’art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto […]-25/1), la decisione della SEM del 25 marzo 2020 (notificata il 26 marzo 2020), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell’interessato verso i Paesi Bassi, il ricorso del 2 aprile 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 aprile 2020) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, per il cui tramite l’interessato ha concluso all’annullamento della decisione impugnata ed alla retrocessione degli atti alla SEM per una nuova istruttoria; contestualmente alla concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese,

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e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),

D-1857/2020 Pagina 4 che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che in casu, un confronto con il sistema centrale d’informazione sui visti (CS-VIS) ha permesso di constatare il rilascio, da parte dei Paesi Bassi, di un visto Schengen emesso in favore dell’interessato per il periodo 21 novembre 2019 – 5 gennaio 2020 (cfr. atto […]-10/1), così come confermato dal medesimo nell’ambito del colloquio ai sensi dell’art. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atto […]-16/2),

D-1857/2020 Pagina 5 che sulla base di tali presupposti, il 21 gennaio 2020 la SEM ha presentato alle autorità olandesi competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, che queste hanno espressamente accettato detta domanda di presa in carico (cfr. atto […]-25/1), che l’insorgente non ha contestato che questo Stato fosse competente per trattare la sua domanda, che nel caso in disamina, fermo considerati i fatti esposti a margine e la menzionata avvenuta accettazione, la competenza dei Paesi Bassi per la trattazione della domanda d’asilo dell’interessato è di principio data, che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2°frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante: sentenza del Tribunale D-6879/2019 dell’8 gennaio 2020), che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato

D-1857/2020 Pagina 6 delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) – che la legislazione in materia d'asilo nei Paesi Bassi non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che oltracciò, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dal ricorrente, nulla permette di ritenere l’esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, che del resto egli, pur lamentando l’impossibilità di accedere in tale Paese ad una procedura d’asilo, oltreché carenze nelle strutture di accoglienza olandesi, non censura una violazione ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 13), che il rispetto da parte dei Paesi Bassi dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti l’asilo sul suo territorio è quindi presunto, e che pertanto l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2° frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che, proseguendo l’analisi, in virtù dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta disposizione concretizza in diritto interno svizzero la cosiddetta «clausola di sovranità» prevista dall’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, nonché ad altre disposizioni di diritto internazionale, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che qualora,

D-1857/2020 Pagina 7 invece, il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga ad una disposizione imperativa del diritto internazionale, tra cui le norme protettrici della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che con la propria impugnativa, il ricorrente invoca la mancata applicazione di tale clausola da parte della Svizzera, che difatti a suo dire, posto il contesto generale vigente nei Paesi Bassi cagionato dagli sviluppi della pandemia di coronavirus (Covid-19), egli sarebbe confrontato in tale Paese con l’impossibilità di accedere ad una procedura d’asilo oltre ad essere alloggiato in strutture provvisorie (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 13), ciò che costituirebbe una violazione dell’art. 18 della CartaUE, che vieppiù, l’attuale volubilità del sistema giuridico olandese – riconducibile all’incessante evoluzione dei provvedimenti statali volti a combattere la diffusione del summenzionato agente patogeno – non consentirebbe di valutare, allo stato attuale, il rispetto dei suoi diritti fondamentali una volta eseguito il trasferimento verso i Paesi Bassi (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 11), che nel caso in esame, l’insorgente non ha tuttavia reso verosimile che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, né è stato in misura di desumere − al di là di generiche allegazioni − indizi oggettivi atti a dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che parimenti, dagli atti all’inserto non emergono elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che da ultimo, neppure l’allegazione circa la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid-19) permette di giungere a diversa conclusione rispetto

D-1857/2020 Pagina 8 a quella di cui alla sindacata decisione; che al riguardo, è doveroso osservare che il Tribunale ha già avuto modo di precisare che tali circostanze sono temporanee, e sebbene giustifichino una sospensione del trasferimento, nulla osta a che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.6), che in altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. Tortura, né ad altre normative di diritto internazionale in caso di esecuzione del trasferimento nei Paesi Bassi, che ad ogni modo, appartiene all’interessato sollevare l’eventuale violazione dei diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che per il resto, l’autorità di prima istanza, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d’esame del Tribunale e che pertanto quest’ultimo può e deve unicamente controllare che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d’apprezzamento e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso i Paesi Bassi conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione

D-1857/2020 Pagina 9 del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), sicché il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso i Paesi Bassi, confermata, che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova istruttoria vanno respinte, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-1857/2020 Pagina 10 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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