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Bundesverwaltungsgericht 17.04.2014 D-1848/2014

17. April 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,779 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 31 marzo 2014 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1848/2014

Sentenza d e l 1 7 aprile 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti

A. _______, nata (…), alias B. _______, nata (…), Repubblica ceca, (…), ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 31 marzo 2014 / N (…).

D-1848/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che la ricorrente ha presentato in data 5 dicembre 2013 in Svizzera; i verbali d'audizione del 16 dicembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del 21 gennaio 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 31 marzo 2014, notificata personalmente alla ricorrente il medesimo giorno (cfr. atto A21/1), con la quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 della legge sull’asilo [LAsi, RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato la Repubblica Ceca come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; il ricorso del 4 aprile 2014 (timbro del plico raccomandato: 7 aprile 2014; data d'entrata: 8 aprile 2014) contro detta decisione, con il quale la ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione e alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali; l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 9 aprile 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,

D-1848/2014 Pagina 3 giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa; che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, entrato in vigore il 29 settembre 2012, il termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi; che detto termine è stato osservato; che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi); che la richiedente ha dichiarato di essere cittadina ceca e di avere lasciato il paese a seguito della mancanza di un lavoro e di un alloggio in Patria (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, F13-14, pag. 3); che non avrebbe più nulla; che dopo essere stata operata allo stomaco per delle ulcere non sarebbe più stata in grado di trovare un lavoro e quindi di potersi permettere un alloggio; che la richiedente ha affermato di aver chiesto assistenza sociale in Patria; che tuttavia i suoi sforzi sarebbero stati vani; che inoltre, nel 2005 avrebbe appreso di essere divorziata dal suo marito tedesco;

D-1848/2014 Pagina 4 che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi); che, stando alle sue dichiarazioni, la richiedente è cittadina ceca; che il Consiglio federale ha inserito la Repubblica Ceca nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012); che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che la definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che nella querelata decisione l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata come non rilevanti in materia d'asilo; che sarebbero infatti il risultato di situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale di uno Stato; che tuttavia non costituirebbero degli indizi di persecuzione; che pertanto l'UFM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessata sarebbero irrilevanti in materia d'asilo;

D-1848/2014 Pagina 5 che nel ricorso ella ha contestato la decisione dell'UFM ed ha affermato che come lo dimostrerebbero tutti i problemi avuti nel corso della sua vita la Repubblica Ceca non sarebbe affatto un Paese sicuro; che, infatti, malgrado la Repubblica Ceca sia membro dell'Unione Europea e abbia ratificato tutte le convenzioni sui diritti umani, il trattamento ricevuto non potrebbe essere paragonato a quello di un Paese veramente democratico e rispettoso dei diritti umani; che invero, non avrebbe ricevuto alcuna forma di sostegno e di aiuto; che inoltre, la medesima contesta la maniera di procedere dell'UFM; che detto Ufficio non avrebbe infatti tenuto conto della sua relazione con il suo compagno, anche lui richiedente l'asilo, e avrebbe deciso sulla sua domanda d'asilo senza attendere la decisione concernente il suo compagno; che infine la decisione dell'UFM non terrebbe conto del suo stato di salute e se dovesse tornare in Repubblica Ceca si troverebbe in una situazione disperata; che la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni della ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano manifestamente irrilevanti; che, infatti, la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio o il reddito insufficiente fatti valere dalla ricorrente non costituiscono dei motivi rilevanti in materia d'asilo; che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato; che inoltre si può sottolineare che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, la ricorrente non ha intrapreso tutti i passi possibili per ricevere delle prestazioni sociali; che invero, non ha mai fatto valere di fronte alle autorità ceche il suo statuto di donna divorziata e dunque sola, elemento certamente fondamentale per il riconoscimento di una prestazione sociale; che la ricorrente non si è neppure adoperata per ottenere la decisione di divorzio che la concerne; che di conseguenza non è a conoscenza del contenuto di detta decisione e non sa se il suo ex-marito sia eventualmente tenuto a versarle qualche prestazione finanziaria; che per il resto si rimanda a quanto osservato dall'UFM nella decisione impugnata; che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una diversa valutazione;

D-1848/2014 Pagina 6 che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni della richiedente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, per il che è a giusto titolo che l'UFM ha respinto la sua domanda d'asilo; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2); che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009, n. 11.148 pag. 567 seg.); che lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4); che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni pre-

D-1848/2014 Pagina 7 suppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni; che spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10); che in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv. rifugiati; che inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato («real risk») di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06); che in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate; che, in riferimento all'evocata violazione dell'art. 8 CEDU che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e famigliare, malgrado la dichiarata intenzione della ricorrente di contrarre matrimonio con un cittadino tunisino, anch'esso richiedente l'asilo in Svizzera, agli atti non figura la benché minima prova (cfr. verbale 2, F3 e F7, pagg. 2-3); che oltretutto si evince che i due si sarebbero conosciuti unicamente un anno fa (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, F6, pag. 2); che pertanto, non è stato provato un legame prossimo vero e vissuto, rispettivamente l'esistenza di una relazione stabile; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso la Repubblica Ceca non viola l'art. 8 CEDU; che pertanto, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi; che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemen-

D-1848/2014 Pagina 8 te dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi; che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Repubblica Ceca nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi; che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che ella è scolarizzata, ha esperienza professionale come insegnante di marketing (cfr. verbale 1, pag. 4); che inoltre, ella dispone di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto che vi risiedono i suoi tre figli, nonché diversi parenti, zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 5); che inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2); che invero i problemi allo stomaco di cui soffrirebbe la ricorrente non sono ostativi all'esecuzione dell'allontanamento; che la stessa, a più riprese, ha già ricevuto in passato le cure necessarie in Patria; che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

D-1848/2014 Pagina 9 che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1848/2014 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione: