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Bundesverwaltungsgericht 05.02.2016 D-1846/2015

5. Februar 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,281 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 20 febbraio 2015

Volltext

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Corte IV D-1846/2015

Sentenza d e l 5 febbraio 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato l'(…), Afghanistan, con la moglie B._______, nata il (…), Afghanistan, alias C._______, nata il (…), Afghanistan, alias D._______, nata il (…), Romania, e i figli E._______, nato l'(…), alias F._______, nato il (…), alias G._______, nato il (…), H._______, nata il (…), Afghanistan, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 20 febbraio 2015 / N (…).

D-1846/2015 Pagina 2

Fatti: A. A.a L'interessato, A._______, cittadino afghano di etnia sadat, è nato a I._______, provincia di Sar-e-Pol (Afghanistan) e dall'età di 9 anni ha vissuto in Iran – eccetto per un periodo di circa un anno e mezzo nel 2002 a Kabul (Afghanistan) e per un periodo di un mese a Herat (Afghanistan) – dapprima legalmente e negli ultimi tre anni illegalmente (cfr. verbali d'audizione di A._______ del 26 luglio 2012 [di seguito: verbale 3], pagg. 3, 4 e 7; dell'11 giugno 2014 [di seguito: verbale 4], Q52, pag. 6 e del 28 gennaio 2015 [di seguito: verbale 5], Q24-Q27, pag. 4 e Q50, pag. 6). Nel 2011 è espatriato con la moglie ed il figlio transitando da Turchia e Grecia, ha raggiunto la Svizzera legalmente in aereo dalla Grecia in data 17 luglio 2012 ed ha depositato la domanda d'asilo in oggetto (cfr. verbale 3, pagg. 6 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato che nel 2002 avrebbe avuto problemi con un cugino del padre – un mullah afghano – ed i suoi fratelli per aver rifiutato di prendere in moglie la di lui figlia (cfr. verbale 4, Q40, pag. 5 e Q88, pag. 10; verbale 5, Q56-Q57, pag. 9). In seguito, egli sarebbe stato espulso dall'università e sarebbe tornato in Afghanistan nel 2002 o 2003 dove avrebbe avuto dei problemi con E. K. Dei famigliari di E. K. sarebbero infatti stati uccisi dai pasdaran finanziati dal padre di A._______ nel corso della guerra contro i russi ed E. K. avrebbe dunque voluto vendicarsi contro il richiedente e suo cugino. Pertanto, avrebbe deciso di fare ritorno in Iran (cfr. verbale 3, pag. 7). Infine, avrebbe lasciato l'Iran con la moglie e il figlio nel 2011 (cfr. verbale 3, pag. 6) a causa di un mandato di morte (fatwa) rilasciato dal mullah afghano per aver criticato la religione islamica mentre era professore d'inglese (cfr. verbale 3, pag. 8; verbale 4, Q56, pag. 7). A.b La moglie, B._______, cittadina afghana di etnia hazara, è nata a Kabul e dall'età di tre anni è cresciuta in Iran dove aveva un permesso di soggiorno (verbale d'audizione di B._______ del 14 maggio 2012 [di seguito: verbale 1], pag. 3-6). È espatriata con il marito ed il figlio nel settembre 2011 ed ha raggiunto la Svizzera in treno con il figlio G._______ in data 8 maggio 2012, transitando da Turchia, Grecia ed Italia (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg.). Il medesimo giorno ha depositato la domanda d'asilo in oggetto.

D-1846/2015 Pagina 3 Sentita sui motivi d'asilo, B._______ ha indicato essere espatriata con la famiglia dall'Afghanistan alla volta dell'Iran all'età di tre anni a seguito della guerra che imperversava (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 9). Sarebbe partita dall'Iran con il marito ed il figlio a causa dei problemi che il marito aveva con il mullah. Il mullah infatti, per vendetta, avrebbe fatto perdere il lavoro a A._______ e l'avrebbe denunciato come un traditore della religione facendogli rischiare l'arresto (cfr. verbale 1, pag. 9). Ella ha poi affermato che personalmente non avrebbe avuto problemi, tuttavia rischierebbe di essere considerata collaboratrice di suo marito (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale d'audizione di B._______ dell'11 giugno 2014 [di seguito: verbale 2], Q16, pag. 3). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo i richiedenti hanno fornito quali mezzi di prova: il diploma universitario, un diploma di scuola secondaria, il permesso di soggiorno in Iran, una copia del piano delle lezioni di B._______, un diploma di scuola secondaria, il permesso di lavoro iraniano e una lettera burocratica per l'ottenimento del passaporto di A._______, dei certificati di lavoro dei ricorrenti, la copia del libretto militare del padre di A._______, la cartella di vaccinazioni del figlio, due fotografie concernenti il matrimonio, una fotografia satellitare della casa del padre del richiedente, una lettera scritta da un amico di A._______ indirizzata all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e un CD-ROM contenente un video inerente al massacro accaduto nella regione di provenienza del richiedente. B. In data (…) è nata H._______, figlia dei richiedenti. C. Con decisione del 20 febbraio 2015, notificata ai richiedenti il 24 febbraio 2015 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan non ragionevolmente esigibile, ammettendoli quindi provvisoriamente. D. In data 23 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 marzo 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con il quale hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della

D-1846/2015 Pagina 4 decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. Altresì hanno presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria con protestate tasse, spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 7 aprile 2015 il Tribunale ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria ed ha invitato i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali entro il 22 aprile 2015, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Il 13 aprile 2015 i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

D-1846/2015 Pagina 5 2. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 20 febbraio 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità

D-1846/2015 Pagina 6 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che le allegazioni degli insorgenti non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni inerenti al mandato di morte (fatwa) per posizioni critiche verso l'islam sarebbero mere affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento concreto. Invero, l'insorgente ne sarebbe venuto a conoscenza tramite il fratello minore che aveva appreso l'informazione dopo la sua diffusione tra tutti gli afghani. Sarebbero poi oltremodo inconsistenti le allegazioni secondo le quali il mandato di morte emesso dallo zio sarebbe conosciuto anche in Afghanistan, egli si sarebbe infatti limitato ad asserire di esserne stato informato da uno studente che abita a Kabul. Il racconto circa la fatwa presenterebbe poi una contraddizione importante circa la persona che l'avrebbe emessa:

D-1846/2015 Pagina 7 in un primo tempo avrebbe indicato l'ayatollah J._______ per poi indicare il mullah K._______. Come giustificazione avrebbe unicamente indicato che il mullah sarebbe il rappresentate dell'ayatollah. Di conseguenza la SEM non ha ritenuto verosimili le allegazioni secondo cui lo zio avrebbe emanato un mandato di morte nei confronti del richiedente. Ciò varrebbe anche per il presunto timore di subire rappresaglie da parte di E. K. Tale motivo d'asilo – oltre ad essere contraddistinto per la sua vaghezza ed inconsistenza – sarebbe infatti stato fatto valere unicamente nel corso dell'audizione sulle generalità. Per quanto attiene poi alle minacce e all'attacco da parte dei fratelli dello zio dopo essersi rifiutato di prendere in sposa la figlia, la SEM rileva che non ne avrebbe fatto menzione nel corso dell'audizione sulle generalità ed inoltre le affermazioni si limiterebbero a semplici congetture non corroborate da alcun elemento concreto. Difatti, avrebbe semplicemente riferito di essere stato attaccato da degli uomini in motocicletta e di essere sicuro che si trattasse dei membri della famiglia dello zio. Infine, la SEM troverebbe sorprendente che il richiedente abbia potuto vivere in Iran ancora così a lungo pur temendo rappresaglie da parte dei familiari dello zio. Le sue allegazioni non potrebbero dunque essere considerate come verosimili. Di conseguenza, la SEM ha considerato non fondati i timori di B._______ di essere esposta a delle persecuzioni in ragione di problemi del marito essendo gli stessi stati considerati inverosimili. Infine, i mezzi di prova forniti dagli interessati a sostegno della domanda d'asilo sarebbero inadeguati in quanto non renderebbero verosimili i motivi addotti. Dagli stessi non si potrebbe infatti in alcun modo dedurre che il richiedente avrebbe subito i pregiudizi allegati. Nell'insieme quindi, le dichiarazioni degli insorgenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e pertanto la SEM non ha loro riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato il loro l'allontanamento dalla Svizzera, ammettendoli tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 6.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti hanno contestato le considerazioni dell'autorità inferiore circa la verosimiglianza dei loro motivi d'asilo. In primo luogo, quo il mandato di morte (fatwa) nei confronti di A._______, pur non avendo la prova dello stesso, essa non sarebbe necessaria, poiché sarebbe sufficiente rendere verosimile la sua esistenza. L'interessato avrebbe appreso della fatwa dal fratello

D-1846/2015 Pagina 8 che avrebbe ricevuto la notizia dopo che le forze dell'ordine sarebbero entrate nel domicilio del padre, ciò sarebbe plausibile poiché nel suo Paese d'origine la notizia di un intervento delle forze dell'ordine si diffonderebbe rapidamente. Pertanto, nell'insieme, le dichiarazioni dovrebbero risultare verosimili. Inoltre, egli non si sarebbe contraddetto in merito alla persona che ha emesso la fatwa, bensì come già spiegato avrebbe unicamente fornito una precisazione ovvero che il mullah K._______ sarebbe il portavoce e il rappresentante dell'ayatollah. In secondo luogo, circa le minacce proferite dai fratelli dello zio e l'attacco subito nel 2008, l'insorgente ribadisce che avrebbe già spiegato l'accaduto nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo e che malgrado l'assenza di mezzi di prova, le sue dichiarazioni dovrebbero comunque essere considerate nel complesso verosimili. Egli osserva poi che i mezzi di prova depositati dovrebbero servire almeno a dimostrare la verosimiglianza delle sue allegazioni. Infine, A._______ rileva che nel corso della procedura d'asilo non avrebbe avuto modo di menzionare il suo blog poiché se ne sarebbe dimenticato. Questo blog l'avrebbe attivato nel 2010 e poi cancellato quando si trovava in Turchia, per poi riattivarlo nel corso del 2013 in Svizzera. Di conseguenza, la decisione della SEM sarebbe basata su un accertamento errato dei fatti rilevanti. In conclusione, gli insorgenti chiedono l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. 7. Innanzitutto, il Tribunale rileva che le persecuzioni come pure il fondato timore di subire delle persecuzioni sono analizzati in relazione al Paese d'origine e non al Paese di ultima residenza. Le persecuzioni subite in un Paese terzo – nella fattispecie in Iran – entrano in linea di conto solo qualora creino per gli insorgenti un timore fondato di subire delle persecuzioni nel loro Paese d'origine. Tale è il caso nella fattispecie, gli insorgenti rilevano infatti che i problemi avuti in Iran, conseguenti al mandato di morte emanato dal mullah, hanno ripercussioni anche in Afghanistan. Di conseguenza, essi temono di subire delle persecuzioni non soltanto in Iran bensì anche in Afghanistan (cfr. verbale 3, pag. 8; verbale 4, Q106-Q107, pag.12; verbale 2, Q18, pag. 3), per il che le persecuzioni subite in Iran entrano in linea di conto nella fattispecie. 7.1 In secondo luogo, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione querelata ai cui considerandi si rinvia, il Tribunale rileva che le

D-1846/2015 Pagina 9 dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese da A._______ in corso di procedura non adempiono i criteri di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi poiché contraddittorie, stereotipate, vaghe ed inconsistenti. Circa il mandato di morte emanato dal mullah afghano per aver insultato l'islam, il profeta e il contenuto sciita dell'islam, A._______ ha allegato di esserne venuto a conoscenza tramite il fratello minore senza tuttavia riferire ulteriori elementi di rilievo (cfr. verbale 4, Q92, pag. 10). Ha semplicisticamente affermato che il fratello ne è a sua volta venuto a conoscenza dopo l'entrata delle forze dell'ordine nella casa del richiedente e dopo la diffusione dell'informazione tra tutti gli afghani (cfr. verbale 4, Q96, pag. 10). In un secondo tempo ha tuttavia indicato che il fratello aveva appreso l'informazione per il tramite di afghani che abitavano nel suo stesso quartiere in Iran e che si riunivano da lui (cfr. verbale 5, Q52), mentre in sede ricorsuale ha contraddittoriamente indicato che le forze dell'ordine sono entrate al domicilio del padre (cfr. ricorso pag. 2). Le allegazioni del ricorrente, oltre ad essere divergenti tra loro, non collimano neppure con le dichiarazioni della moglie. Ella ha invero indicato che il marito era stato avvertito da amici del rischio di essere arrestato (cfr. verbale 1, pag. 9). Dipoi, il ricorrente si è flagrantemente contraddetto sulla persona che ha rilasciato tale mandato, affermando inizialmente che era l'ayatollah J._______ ad averlo emesso (cfr. verbale 3, pag. 8), per poi allegare che era stato il mullah K._______ (cfr. verbale 4, Q56, pag. 7 e Q87-Q88, pag. 10). La spiegazione fornita in merito alla contraddizione, secondo cui il mullah sarebbe il rappresentante dell'ayatollah (cfr. verbale 4, Q112, pag. 12; ricorso pag. 3), non può indurre il Tribunale ad una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Pertanto, l'esistenza stessa di questo mandato di morte appare già di per sé molto dubbia a questo Tribunale. Risultano pure inverosimili i motivi per cui il mandato di morte è stato emesso. Contrariamente a quanto allegato dal ricorrente nelle audizioni – segnatamente che il mandato di morte era stato rilasciato nei suoi confronti dopo essere stato denunciato per aver criticato l'islam e dopo la perquisizione della sua casa da parte delle forze dell'ordine (cfr. verbale 3, pag. 8; verbale 4, Q56, pag. 7) – B._______ ha invece affermato che il marito aveva impedito al mullah di diventare imam e questi si era di conseguenza vendicato facendogli perdere il lavoro e denunciandolo quale traditore della religione (cfr. verbale 1, pag. 9). Interrogato poi in merito alle critiche espresse nei confronti dell'islam e all'ambito in cui le critiche sono state espresse, l'insorgente ha fornito delle risposte insussistenti e contradditto-

D-1846/2015 Pagina 10 rie. A titolo d'esempio, ha in un primo tempo indicato aver espresso le critiche nell'ambito dei corsi d'inglese tenuti all'istituto iraniano L._______ nel quale la moglie era coordinatrice (cfr. verbale 4, Q68-Q69, pag. 8), mentre in un secondo tempo ha indicato di aver lavorato come professore d'inglese all'istituto L._______ fino al momento in cui aveva un permesso di soggiorno in Iran e di aver espresso le critiche nei confronti dell'islam nell'ambito dei corsi d'inglese tenuti la sera in un istituto afghano chiamato M._______ (cfr. verbale 5, Q27-Q28, pag. 5). Tuttavia, la ricorrente ha indicato lavorare insieme al marito all'istituto L._______ al momento della perquisizione della loro casa senza menzionare né l'istituto afghano né il problema del marito conseguente al non rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. verbale 2, Q21, pag. 4). Circa i problemi avuti con la figlia del mullah, il Tribunale osserva che gli insorgenti hanno fornito dichiarazioni discrepanti e pertanto inverosimili: la ricorrente ha indicato che la figlia del mullah aveva avuto una relazione con il fratello di suo marito e pertanto il mullah si è vendicato sul marito (cfr. verbale 1, pag. 9), mentre il ricorrente ha allegato di essersi rifiutato di sposare la figlia del mullah – cugino di suo padre – e di avere di conseguenza avuto dei problemi con i fratelli del mullah i quali l'avrebbero minacciato e attaccato (cfr. verbale 4, Q40, pag. 5 e Q88, pag. 10; verbale 5, Q56-Q57, pag. 9). Altrettanto inverosimili risultano poi le allegazioni dell'insorgente inerenti al problema con E. K. in Afghanistan. Come rettamente ritenuto nella querelata decisione, l'insorgente ha riferito di questo problema unicamente nel corso dell'audizione sulle generalità senza più farne minimamente menzione nelle due audizioni seguenti (cfr. verbale 3, pag. 7). Infine, in merito all'esistenza del suo blog attivato nel 2010, cancellato quando si trovava in Turchia e poi riattivato nel corso del 2013, il Tribunale rileva innanzitutto che nel corso delle audizioni non ne ha fatto alcuna menzione, malgrado gli sia stato espressamente chiesto se avesse criticato apertamente l'islam o fatto altre cose all'infuori dei corsi d'inglese (cfr. verbale 4, Q71-72, pag. 8, Q75, pag. 9) e ritiene poi poco credibile la censura ricorsuale secondo cui la tardività dell'allegazione sarebbe dovuta a una semplice dimenticanza (cfr. ricorso pag. 3). In secondo luogo, dal blog non si evince in alcun modo che sia collegato al ricorrente. Egli infatti, non indica neppure quali sono i contenuti del blog e non è dato neppure sapere se delle critiche sono esposte. Di conseguenza l'insorgente non ha reso verosimile di essere l'autore del blog.

D-1846/2015 Pagina 11 Neppure i mezzi di prova forniti a sostegno della domanda sono atti a modificare l'apprezzamento, essi invero provano unicamente fatti che non sono contestati. In conclusione, non essendo verosimili i pregiudizi addotti dall'insorgente, non risultano fondati i timori di subire delle persecuzioni future. 7.2 Per quanto attiene ai motivi d'asilo di B._______, il Tribunale rileva che ella personalmente non ha avuto problemi, ma teme tuttavia di essere considerata collaboratrice di suo marito e di subire di conseguenza delle persecuzioni (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, Q16, pag. 3). Tuttavia, essendo i motivi d'asilo del marito stati ritenuti inverosimili, il timore della ricorrente non è fondato nella fattispecie. 7.3 In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale rileva che la SEM ha rettamente ritenuto le dichiarazioni degli insorgenti circa i motivi d'asilo non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza, per il che sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, il ricorso destituito di ogni fondamento non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

D-1846/2015 Pagina 12 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 13 aprile 2015. 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1846/2015 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 13 aprile 2015. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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