Corte IV D-1816/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 6 aprile 2009 Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliere Carlo Monti. A._______, Nigeria, alias B._______, Nigeria, alias C._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM dell'11 marzo 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-1816/2009 Fatti: A. Il 31 dicembre 2008, l'interessato, originario di D._______ nello stato di Imo, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato nel 2003, in gennaio 2008, oppure in dicembre 2008 per il timore d'essere ucciso dai suoi famigliari paterni, tra cui in particolare E._______, a causa di un'eredità. Si sarebbe quindi recato a Lagos, per poi proseguire in auto verso il Niger, dove avrebbe soggiornato per tre giorni, oppure per quattro mesi. In seguito, avrebbe continuato il suo viaggio sempre in auto verso la Libia da dove, dopo avendovi soggiornato per due settimane, si sarebbe inbarcato per raggiungere l'Europa in un Paese a lui sconosciuto. L'interessato, sarebbe quindi giunto in Svizzera il 31 dicembre 2008 in auto (cfr. audizione dell'11 gennaio 2009 pagg. 6 e 7). B. L'11 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 20 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], Pagina 2
D-1816/2009 art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni dell'interessato secondo cui egli non avrebbe mai posseduto, né richiesto il passaporto o la carta d'identità, siccome non avrebbe soldi e non saprebbe dove ottenerli, come vaghe e stereotipate nonché non idonee a persuadere detto ufficio. Inoltre, non convincerebbero neanche le asserzioni relative al suo viaggio verso l'Europa. Infatti, in occasione della prima audizione, avrebbe in un primo momento dichiarato di essere definitivamente espatriato nel dicembre 2008 e di non sapere quanto tempo sarebbe durato il suo percorso, per poi smentirsi allegando di essere partito dalla Nigeria nel gennaio 2008 e di aver viaggiato meno di un mese. Inoltre, non saprebbe indicare in quale località libica si sarebbe imbarcato, né in quale Paese sarebbe sbarcato. Peraltro, nel corso dell'audizione sul diritto di essere sentito, il richiedente si sarebbe contraddetto ulteriormente segnalando di essere espatriato nel 2003, di aver soggiornato in Austria e di non essere più rientrato in patria. Per di più, nell'audizione sui fatti, l'interessato avrebbe asserito di essere rientrato in Nigeria dopo il suo soggiorno austriaco, ma di non ricordare né quando avrebbe lasciato tale Stato, né quando sarebbe rimpatriato, né quando tempo avrebbe atteso prima di lasciare nuovamente il Paese. Pertanto, l'UFM ha Pagina 3
D-1816/2009 considerato che l'interessato non ha adotto alcun motivo scusabile per la mancata consegna di documenti d'identità validi, non ha viaggiato nelle condizioni descritte ed ha dissimulato i suoi documenti per i bisogni della causa. Inoltre, la storia esposta dal richiedente si sarebbe caratterizzata per la palese contraddittorietà delle sue allegazioni. Infatti, avrebbe allegato che E._______, personaggio definito dapprima come uomo e poi come donna, avrebbe tentato di avvelenarlo nel 2006, quando sua madre sarebbe stata ancora in vita, per poi cambiare versione e dire che il tentativo d'avvelenamento sarebbe avvenuto nel 2002, ossia due anni prima della morte di sua madre avvenuta secondo le versioni nel 2002, cinque anni prima, oppure il 27 agosto 2004. Peraltro, avrebbe esposto che l'episodio concernente la visita dei parenti ad Amere si sarebbe svolta nel 2008, nonostante egli abbia allegato di non essere mai rientrato in patria dopo il suo soggiorno in Austria e di esser rimasto in Italia dal 2006 fino alla sua entrata in Svizzera. In aggiunta, l'interessato avrebbe affermato che suo padre sarebbe deceduto durante il suo soggiorno in Austria nel 2003 e non prima della sua nascita. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto qui di rilievo, di non essere in grado di procurarsi un documento d'identità poiché mai posseduto ed in quanto orfano. Avrebbe viaggiato senza alcun documento e nonostante sia stato fermato sia in Nigeria che in Libia, l'avrebbero lasciato andare dopo che egli avrebbe dichiarato di non avere documenti. 5. 5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o Pagina 4
D-1816/2009 l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 6. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente è già stato invitato a presentare tali documenti il 31 dicembre 2008 (cfr. atto A 3/1). Inoltre, egli ha dichiarato durante la procedura di prima istanza di non aver richiesto un passaporto, in quanto non aveva i soldi e di non aver mai avuto la carta d'identità siccome non avrebbe saputo da quale ufficio recarsi per il rilascio (cfr. audizione del 19 gennaio 2009 pag. 4). Successivamente, ha asserito di non sapere come ottenere dei documenti d'identità, oppure di non essere in grado di procurarseli poiché mai posseduti ed in quanto orfano (cfr. audizione del 2 marzo 2009 pag. 3 e ricorso pag. 2). Peraltro e visto le risultanze degli atti nonché le sue dichiarazioni (cfr. consid. A), il ricorrente si è contraddetto nettamente sulla data dell'espatrio, adducendo nell'audizione sul diritto di essere sentito Pagina 5
D-1816/2009 addirittura di non essere mai rientrato in patria dopo il suo viaggio del 2003 (cfr. audizione sul diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi del 19 gennaio 2009 pag. 2). Per di più, l'insorgente non si è neanche espresso in merito alle contraddizioni rilevate in quest'ambito dall'UFM in sede di ricorso. In aggiunta, questo Tribunale osserva che varcare il confine Schengen, senza essere in possesso di alcun documento d'identità non costituisce un'impresa facile, soprattutto considerando che nel caso di specie non è escluso che l'autore del gravame l'abbia varcato più di una volta. Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 7. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che l'insorgente in sede di ricorso non s'è espresso in relazione alle contraddizioni, in particolare in merito alle incoerenze temporali, rilevate nella succitata decisione dell'UFM per quanto riguarda il racconto, da lui esposto nel corso della procedura di prima istanza. Inoltre, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto). Per di più, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere Pagina 6
D-1816/2009 un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, ovvero dei suoi parenti, ritenuto che le autorità nigeriane hanno la capacità di garantire una protezione appropriata, disponendo di strutture funzionanti ed efficienti. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili in materia d'asilo, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 8. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 7 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 9. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 11.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa Pagina 7
D-1816/2009 violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 11.4 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, quest'ultimo è giovane ed ha una certa esperienza professionale come commerciante. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente uno zio materno nello stato di Imo. Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia Pagina 8
D-1816/2009 d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 15. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-1816/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Fulvio Haefeli Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10