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Bundesverwaltungsgericht 06.04.2009 D-1811/2009

6. April 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,838 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Volltext

Corte IV D-1811/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 6 aprile 2009 Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliere Carlo Monti. A._______, Nigeria, alias B._______, Nigeria, alias C._______, Nigeria, ricorrente, contro Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 13 marzo 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1811/2009 Fatti: A. Il 16 novembre 2008, l'interessato, originario di D._______ nello stato di Imo, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha allegato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, che dopo la morte di suo padre, avrebbe dovuto prendere il suo posto in una società nella quale i membri avrebbero praticato rapporti omosessuali ed avrebbero commesso dei omicidi. Egli si sarebbe però rifiutato di aderire alla suddetta società e quindi sarebbe stato minacciato di morte. Oltre a ciò, suo zio si sarebbe impadronito dei beni di suo padre e l'avrebbe a sua volta minacciato d'ucciderlo. Questi avvenimenti l'avrebbero spinto ad espatriare il 14 novembre 2008. B. Il 13 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 5 febbraio 2009, prorogato il 10 marzo 2009). C. Il 24 febbraio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 2

D-1811/2009 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, in occasione della tentata entrata in Svizzera del 23 ottobre 2008, l'interessato avrebbe dichiarato di chiamarsi E._______ e di essere nato il [...]. Per contro, durante l'audizione sul diritto di essere sentito concessogli, egli avrebbe negato di essere venuto in Svizzera in tale data, nonostante l'esistenza di un confronto dattiloscopico AFIS ritenuto inconfutabile. Peraltro, avrebbe scritto, sul foglio dei dati personali in occasione del deposito della domanda d'asilo, di essere nato il [...]. Confrontato con ciò, egli avrebbe indicato di avere avuto paura di fornire la sua vera identità al momento del suo arrivo in Svizzera. Per di più, non sarebbe stato in grado di fornire alcuna spiegazione ragionevole su questi timori. In aggiunta, il richiedente avrebbe allegato di ignorare la data di nascita e l'età dei suoi genitori ed avrebbe fornito delle indicazioni contraddittorie sulla sua scolarizzazione. L'UFM ha altresì considerato che l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che l'interessato avrebbe soggiornato in Italia prima di entrare in Svizzera, in quanto sarebbe stato consegnato alle autorità italiane il 23 ottobre 2008. Inoltre, le autorità italiane si sarebbero dichiarate disposte a riammetterlo sul loro territorio. Invitato a far valere le proprie osservazioni in merito ad un allontanamento verso l'Italia, egli avrebbe allegato di non essere mai stato in Italia, sebbene lo stesso avrebbe dichiarato in precedenza di avervi soggiornato per tre settimane dopo essere stato allontanato dalla Svizzera nel mese di ottobre 2007. Peraltro, il richiedente non avrebbe rapporti stretti o parenti prossimi in Svizzera. In aggiunta, non adempirebbe manifestamente la qualità di rifugiato avendo lui stesso allegato dei motivi d'asilo che si riferirebbero tutti al periodo dopo la morte di suo padre avvenuta all'inizio del mese di novembre 2008. A sostegno di ciò, l'UFM ha nuovamente allegato la tentata entrata in Pagina 3

D-1811/2009 Svizzera dell'interessato il 23 ottobre 2008 ed il fatto che avrebbe dichiarato in occasione dell'audizione sulle generalità di non essere stato all'estero prima del 14 novembre 2008. Per queste regioni, il richiedente non avrebbe potuto trovarsi in Nigeria al momento dei fatti addotti in quello Stato. Infine, l'interessato non sarebbe stato in grado di confutare il risultato del confronto dattiloscopico in occasione del diritto di essere sentito del 15 dicembre 2008. 3.2 Nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM ribadendo di non essere mai stato in Italia prima di giungere in Svizzera e che l'età da lui dichiarata sarebbe veritiera anche se non sarebbe in grado di provarla. Inoltre, in Italia sarebbe lasciato a se stesso, senza assistenza, senza un'abitazione e senza lavoro. Peraltro, il rinvio dall'Italia verso il Paese d'origine avverrebbe senza alcuna verifica di possibili ostacoli. 4. 4.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento nonché GICRA 2004 n. 30). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1). 4.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia. In particolare, ha dichiarato nel corso della procedura di prima istanza, in un primo momento, di aver frequentato la scuola primaria per sei anni avendo iniziato all'età di sette anni, per poi indicare di aver iniziato all'età di dieci anni (cfr. audizione del 15 dicembre 2008 pag. 2). Inoltre, in occasione del suo primo tentativo d'entrata in Svizzera il 23 ottobre 2008 (cfr. atto Pagina 4

D-1811/2009 A 2 /1), il ricorrente ha dichiarato di essere nato il [...], mentre sul foglio dati personali (cfr. atto A 4/1), compilato da quest'ultimo il 16 novembre 2008, egli ha indicato il [...] come data di nascita. Per contro, durante la prima audizione lo stesso ha asserito di essere nato il [...] (cfr. audizione del 15 dicembre 2008 pag. 1). Confrontato con tali contraddizioni, l'insorgente non ha saputo fornire una valida spiegazione, allegando semplicemente di aver avuto paura di presentare la sua vera data di nascita. Per sovvrabbondanza, egli ha dichiarato di aver già compiuto i 17 anni subito dopo aver presentato il [...] come data di nascita (cfr. audizione del 15 dicembre 2008). In aggiunta, l'insorgente non ha spiegato in sede di ricorso le divergenze sollevate dall'UFM nella sua decisione e si è limitato a ribadire di aver dichiarato la sua vera età. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità. 5. 5.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 5.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 6. 6.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, essendo evidente che l'insorgente abbia soggiornato in Italia intorno al 23 ottobre 2008, data in cui è stato respinto dalla Svizzera verso l'Italia dopo che il ricorrente aveva Pagina 5

D-1811/2009 tentato di entrare in Svizzera illegalmente dichiarando di chiamarsi E._______ (cfr. atto A 2/1, A 6/2, A 11/1 e A 7/10), prima di entrare in Svizzera un'altra volta con il nome di A._______ il 16 novembre 2008. Inoltre, giova rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Peraltro, l'Italia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo consenso alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (in seguito: Accordo; RS 0.142.114.549), in data 5 febbraio 2009. Giusta l'art. 6 n. 3 dell'Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica; tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente richiedente. Nella fattispecie, l'autorità inferiore ha interposto una domanda di proroga del termine per la riammissione del ricorrente e le autorità italiane si sono dichiarate disposte a darle seguito il 10 marzo 2009 per ulteriori 30 giorni. Per conseguenza, è da considerare ancora valida la riammissione. 6.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 6.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti osservare che, come rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente ha dichiarato che il racconto circa i suoi motivi d'asilo si sarebbe svolto nel periodo dopo il decesso di suo padre, che sarebbe avvenuto a novembre 2008, ovvero dopo il suo Pagina 6

D-1811/2009 primo tentativo d'entrata in Svizzera il 23 ottobre 2008 (cfr. audizione del 15 dicembre 2008 pag. 6 e audizione del 27 febbraio 2009 pagg. 4 e 5 nonché consid. 7.1 del presente giudizio) ed è quindi da ritenere inverosimile. In siffatto contesto, codesto Tribunale ha ragione di ritenere che il racconto reso da parte dell'insorgente è inverosimile. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 6.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 7. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed Pagina 7

D-1811/2009 altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 9.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 9.3 Inoltre, l'insorgente è giovane ed ha una formazione scolastica perlomeno di base avendo frequentato la scuola primaria per sei anni (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2008 pag. 2). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. 9.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del 5 febbraio 2009, prorogato il 10 marzo 2009). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione Pagina 8

D-1811/2009 dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-1811/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Fulvio Haefeli Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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