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Bundesverwaltungsgericht 05.04.2012 D-1798/2012

5. April 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,577 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 marzo 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1798/2012

Sentenza d e l 5 aprile 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Camilla Fumagalli.

Parti

A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), India, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 marzo 2012 / N (…).

D-1798/2012 Pagina 2

Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, i verbali di audizione del 29 febbraio 2012 (di seguito: verbale 1) e del 26 marzo 2012 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 26 marzo 2012, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con la quale detto ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, il ricorso inoltrato dal ricorrente il 2 aprile 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 3 aprile 2012, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

D-1798/2012 Pagina 3 che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino indiano di etnia (…), di essere nato a D._______, capoluogo dell'E._______, F._______ (India) e di avere vissuto a G._______, distretto di E._______, F._______ (India) sino al suo espatrio, avvenuto a inizio (…), verso la H._______, che ha affermato di essere fuggito a causa di un litigio per dei (…); che all'inizio del (…) i suoi vicini, I._______ e J._______, persone influenti del luogo, avrebbero avuto l'intenzione di (…) della sua famiglia; che, di conseguenza, vi sarebbero stati numerosi litigi e minacce rivolte ai genitori tramite lui e il fratello, in quanto (…); che nel luglio dello stesso anno i suoi genitori lo avrebbero mandato dallo zio, nel vicino villaggio di K._______ (India); che ad ogni modo i vicini l'avrebbero saputo e quindi egli sarebbe stato costretto a fuggire nell'L._______(India), presso altri parenti; che i vicini sarebbero venuti a cercarlo anche in tale zona; che date le circostanze sarebbe espatriato; che il fratello per gli stessi motivi si troverebbe in M._______, che avrebbe, dapprima, ottenuto un visto turistico per la H._______, dopodiché sarebbe partito in aereo da N._______ (India) per giungere a O._______ (H._______); che da questa città si sarebbe recato in automobile in Ucraina e quindi, attraverso la Slovacchia, in Austria ed infine sarebbe giunto con il treno in Italia, senza mai subire controlli; che avrebbe vissuto per un anno a P._______, in provincia di Q._______ (Italia), lavorando in nero per un breve periodo; che avrebbe deciso di raggiungere la Svizzera successivamente all'omicidio di un ragazzo (…) nella zona, ritenuto il conseguente timore per la propria persona,

D-1798/2012 Pagina 4 che, nella decisione del 26 marzo 2012, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito l'India nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che dall'incarto non emergerebbero indizi atti a confutare la presunzione di assenza di persecuzioni dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, in quanto le allegazioni in materia di asilo presentate dal richiedente sarebbero manifestamente inattendibili, presenterebbero grossolane contraddizioni, e sarebbero inconsistenti, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il ricorrente contesta la valutazione dell'UFM secondo cui, siccome l'India è considerata Paese sicuro, l'Ufficio non sarebbe entrato nel merito della sua domanda; che, quindi, a suo dire, l'autorità di prime cure avrebbe basato la propria decisione su una constatazione insufficiente dei fatti rilevanti; che l'autore del gravame, inoltre, nega che il proprio racconto sarebbe manifestamente inattendibile, ritenuto che nella seconda audizione, alla quale rinvia, egli avrebbe potuto spiegare esattamente le divergenze emerse; che, infine, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento, quanto sostenuto nella decisione impugnata sarebbe errato, dato che la sicurezza del ricorrente non verrebbe garantita e che egli sarebbe costretto a vivere in un clima di forte pericolo per la propria incolumità fisica; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile e, pertanto, egli dovrebbe beneficiare dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova indagine e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale,

D-1798/2012 Pagina 5 che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35, consid. 4.3 p. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 18 marzo 1991, l'India nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in particolare, il ricorrente si è contraddetto circa le denunce dei fatti alle autorità, asserendo nella prima audizione di non essersi mai personalmente rivolto alle stesse (cfr. verbale 1, p. 7), allorquando, nell'audizione successiva ha invece dichiarato di essersi rivolto alla polizia per denunciare l'aggressione subita a (…) (cfr. verbale 2, D67-D70 p. 7); che, secondo quanto da lui esposto durante l'audizione federale, I._______ e J._______ erano sopraggiunti nei campi personalmente, armati di falce e spada per poi colpire il ricorrente in fuga con un sasso (cfr. verbale 2, D60-D62 p. 6); che egli, diversamente, nel corso dell'audizione sulle generalità, ha asserito che ad attaccarlo, nella medesima circostanza, sarebbero stati alcuni uomini al servizio di tali vicini, armati di vanghe (cfr. verbale 1, p. 7); che, interrogato circa l'incongruenza si è limitato a negarla, confermando la seconda versione (cfr. verbale 2, D72 p. 7); che, in generale, sia nel proposito della rissa che sarebbe avvenuta nel corso de mese di (…) che circa il successivo attacco di (…) egli ha fornito dei racconti poco circostanziati, senza alcun dettaglio sui dialoghi

D-1798/2012 Pagina 6 e sulle motivazioni che hanno spinto in concreto allo scontro fisico (cfr. in particolare verbale 2, D37-D49 p. 5 e D55-D63 pp. 6-7); che, se il ricorrente avesse vissuto realmente i fatti allegati, li avrebbe decritti con maggiore precisione e dettaglio; che non si capisce cosa ne sia ad oggi dei (…) in questione e delle presunte pretese avanzate dai vicini (cfr. verbale 2, D77-D78 p.8); che, del resto, nemmeno la circostanza secondo cui solo il ricorrente e il fratello avrebbero dovuto temere per la propria vita è chiara; che per logica la minaccia avrebbe potuto compiersi, molto più facilmente, per mezzo del padre, il quale comunque non ha lasciato il Paese; che, alla luce delle considerazioni esposte, non soccorrono l'insorgente le mere allegazioni ricorsuali tramite le quali egli asserisce di avere chiarito le incongruenze nel corso dell'audizione federale (cfr. ricorso, § 2 p. 2), facendone semplicemente vago rimando senza specificare alcunché in merito, che, vista l'inverosimiglianza del racconto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in India possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in India non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale,

D-1798/2012 Pagina 7 che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50, consid. 9 p. 733), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che, infatti, egli è giovane, ha una formazione scolastica di base, parla punjabi, italiano e un po' di inglese (verbale 1, pp. 3-4); che, non da ultimo, egli possiede una rete sociale e famigliare in loco, ritenuto che vi vivono i genitori, la sorella e altri parenti sia paterni che materni (cfr. verbale 1, p. 5), che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21 e relativi riferimenti), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,

D-1798/2012 Pagina 8 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1798/2012 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

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