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Bundesverwaltungsgericht 06.04.2023 D-1786/2023

6. April 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,914 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 marzo 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1786/2023

Sentenza d e l 6 aprile 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l’approvazione del giudice Markus König; cancelliere Kevin Togni.

Parti A._______, (…), Siria, patrocinata da Patrizia Aspromonte, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 marzo 2023 / (…).

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Visto: la domanda d’asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera il (…) novembre 2022 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: “SEM” n. […]), il questionario Europa del (…) novembre 2022 in cui la ricorrente ha dichiarato di essere partita dal Libano il (…) ottobre 2022 e di essersi recata in Italia il (…) ottobre 2022, prima di arrivare in Svizzera (cfr atto SEM n. […]), l’estratto dalla banca dati “EURODAC” del (…) novembre 2022 dal quale si evince che all’interessata sono state precedentemente prese le impronte digitali al momento della sua entrata illegale a Crotone (IT) il (…) ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. …), la domanda di presa in carico del (…) novembre 2022 della SEM fondata sull’art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: “RD III”; cfr. atto SEM n. […]), inoltrata alle competenti autorità italiane (cfr. atto SEM n. […]), il verbale del colloquio Dublino del (…) novembre 2022 (cfr. atto SEM n. …), la decisione della SEM del (…) marzo 2023 (cfr. atto SEM n. […]), notificata alla ricorrente il (…) marzo 2023 (cfr. atto SEM n. […]), mediante la quale essa non è entrata nel merito della domanda d’asilo di quest’ultima ai sensi dell’art.31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l’allontanamento (recte: il trasferimento) dell’interessata verso l’Italia, il ricorso del (…) marzo 2023 (notificato il giorno seguente, cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: “Tribunale”), le misure supercautelari del (…) aprile 2023 con cui il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l’esecuzione dell’allontanamento,

D-1786/2023 Pagina 3 i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a - c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che siccome il ricorso è manifestamente infondato, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che durante il colloquio Dublino del 3 novembre 2022, la ricorrente ha dichiarato di aver lasciato la Siria, suo Paese d’origine, nel 2015, e di essere entrata in Europa dall’Italia, luogo in cui le autorità locali le hanno registrato le impronte digitali il (…) ottobre 2022; che, dopo tre giorni, si è recata volontariamente in treno in Svizzera; che in Svizzera sarebbero presenti tre suoi fratelli e un suo cugino; che, sul piano medico, starebbe bene fisicamente ma sarebbe provata psicologicamente, che l’autorità inferiore, dopo aver considerato l’Italia competente per condurre il seguito della procedura d’asilo della ricorrente sulla base dell’art. 22 par. 7 RD III, ha escluso che in tale Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III; che, inoltre, non vi sarebbe una violazione del divieto di respingimento o una violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, infine, non esisterebbero motivi che giustificherebbero l’applicazione degli art. 16 par. 1 (persone a carico) e dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), rispettivamente dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che, nel ricorso, l’insorgente rimprovera preliminarmente alla SEM di aver violato il suo diritto di essere sentita, non avendola audizionata compiutamente in occasione del colloquio Dublino in merito alla possibile competenza dell’Italia per il trattamento della domanda d’asilo, rispettivamente non approfondendo sufficientemente la propria situazione familiare e

D-1786/2023 Pagina 4 personale; che, inoltre, nel merito, la ricorrente lamenta, in primo luogo, che la SEM avrebbe violato il diritto federale non considerando applicabile l’art. 3 par. 2 2a frase RD III; che, in secondo luogo, vista la situazione della ricorrente, gli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 sarebbero applicabili; che, in terzo luogo, il legame tra la ricorrente e i fratelli, rispettivamente il cugino minorenne, che si trovano in Svizzera, dovrebbe essere preso in considerazione nell’esame della sua domanda d’asilo, che occorre anzitutto chinarsi sulle censure formali; che, in proposito, dal verbale di audizione del colloquio Dublino risulta espressamente che l’autorità inferiore abbia anticipato alla ricorrente, in occasione del colloquio Dublino, la possibilità che l’Italia avrebbe potuto essere considerata competente per il trattamento della sua domanda d’asilo (cfr. atto SEM n. […]); che, inoltre, alla ricorrente è stata data l’opportunità di esprimersi in merito ad eventuali motivi che si sarebbero oppositi al suo trasferimento in Italia (cfr. atto SEM n.[…]); che, per questi motivi, le censure formali sollevate nel gravame risultano infondate e devono essere integralmente respinte, che, nel contesto della procedura Dublino, la SEM non entra nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando conclude, dopo aver passato in rassegna gli art. 7 - 15 RD III (criteri per determinare lo Stato membro competente), che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III) o che non l’ha ancora presentata (cfr. CONSTANTIN HRUSCHKA/FRANCESCO MAIANI, Dublin III Regulation [EU] No 604/2013, in: EU Immigration and Asylum Law, 3a ed. 2022, n. 4 ad art. 18), che siccome le autorità competenti italiane non hanno risposto alla richiesta della SEM entro il termine di due settimane di cui all’art. 22 par. 1 RD III, l’Italia ha riconosciuto tacitamente la propria competenza per la trattazione della domanda d’asilo in questione (art. 22 par. 7 RD III), che la competenza dell’Italia è dunque di principio data, che, giusta l’art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei

D-1786/2023 Pagina 5 richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CEDU, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che, innanzitutto, secondo la ricorrente, vi sarebbero delle carenze sistemiche nella procedura d’asilo in Italia siccome tale Paese non sarebbe manifestamente in grado di far fronte agli impegni derivanti dall’obbligo di presa in carico previsto dal RD III; che, infatti, da fonti giornalistiche risulterebbe che il sistema d’asilo e di accoglienza sia sempre in maggiore difficoltà e che le autorità locali non sarebbero sufficientemente organizzate per accogliere il trasferimento programmato di un numero elevato di richiedenti d’asilo; che andrebbe anche considerato, in tale valutazione, il “blocco” da parte dell’Italia dei trasferimenti dei richiedenti d’asilo; che, infine, il vissuto della ricorrente costituirebbe un esempio concreto delle manchevolezze di tale sistema, che il Tribunale rileva, innanzitutto, che, per costante giurisprudenza, malgrado la procedura d’asilo e il dispositivo d’accoglienza e di assistenza sociale in Italia siano in parte deficitari, non vi sono generalmente fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: “CartaUE”) (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; ex multis sentenze del Tribunale D-4235/2022 del 28 settembre 2022 consid. 14, D-5898/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.2 e E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 4.4); che, peraltro, l’Italia è uno Stato firmatario della CartaUE, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni; che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, da parte dello Stato in questione, sono presunti (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale rifusione); direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme

D-1786/2023 Pagina 6 relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale rifusione), che le argomentazioni generiche della ricorrente non contengono sufficienti elementi concreti tali da mettere in discussione la predetta giurisprudenza; che, inoltre, la ricorrente non ha apportato indizi concreti atti a dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali, riviandola in un paese dove la sua vita, la sua integrità corporale o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese; che la stessa non ha, inoltre, dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderla in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di asilo, che, di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che, tuttavia, secondo l’art. 17 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento; che, come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale; che può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei “motivi umanitari”, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta “clausola di sovranità” (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell’art. 3 CEDU; che ciò risulta essere il caso, segnatamente, quando la grave malattia (fisica o mentale) dell’interessato si trova in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale F-4097/2021 consid. 5.2), che dal verbale del colloquio Dublino risulta che la ricorrente ha dichiarato di stare bene fisicamente ma di essere provata psicologicamente; che, tuttavia, dagli atti, vista l’assenza di certificati medici, non risulta che la stessa presenti dei problemi medici (cfr. atto SEM n.[…]); che, in particolare, non

D-1786/2023 Pagina 7 risulta neppure che ella abbia effettivamente subito dei maltrattamenti in Italia, rispettivamente che non abbia potuto beneficiare di una presa a carico medica in tale Paese, come da lei affermato; che, in ogni modo, neppure una volta arrivata in Svizzera ella vi ha fatto ricorso, che, per questi motivi, non risultano essere evincibili degli elementi concreti e sostanziati che inducano a ritenere che il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare, nel caso di un suo rinvio in Italia, una violazione dell’art. 3 CEDU; che, di conseguenza, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 RD III, come pure l’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che l’Italia è pertanto tenuta a prendere in carico la ricorrente, che, secondo l’art. 16 par. 1 RD III, “laddove (…) un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall’assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto”, che la giurisprudenza ammette che il rapporto di dipendenza presuppone, segnatamente, l’esistenza di problemi di salute di una gravità tale da richiedere un’assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un’attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5); che, pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è sufficiente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5); che, inoltre, la protezione prevista da questa norma si limita alla cerchia di persone ivi menzionate (cfr. CONSTANTIN HRUSCHKA/FRANCESCO MAIANI, op. cit., n. 9 ad art. 16), che non è evincibile dagli atti che lo stato di salute dei fratelli della ricorrente li ponga in un legame di dipendenza particolare con la stessa, nel senso che essi necessitino di essere assistiti in modo importante o facciano oggetto di cure permanenti nella loro vita quotidiana che solo un parente stretto, quale la loro sorella, sarebbe in grado di offrire; che, inoltre, la ricorrente ha dichiarato di voler rimanere in Svizzera esclusivamente per vivere vicino ai suoi fratelli (cfr. atto SEM […]) e non per prendersi cura di essi; che, per quanto riguarda il cugino, possibile minorenne, la relazione con la ricorrente non figura tra le relazioni di parentela protette; che, inoltre,

D-1786/2023 Pagina 8 la ricorrente non ha minimamente manifestato la sua volontà di restare insieme al cugino (cfr. atto SEM n. […]), se non in sede ricorsuale; che, peraltro, un legame di dipendenza puramente economico non rientra nel campo di applicazione di suddetta norma, che, per questi motivi, la ricorrente non può prevalersi validamente dell’art. 8 par. 1 CEDU per opporsi al suo rinvio verso l’Italia; che, pertanto, l’art. 16 par. 1 RD III non le è applicabile, che pertanto è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, che il ricorso dev’essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, visto quanto precede, le conclusioni ricorsuali subordinate tendenti all’annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all’autorità inferiore per nuova decisione vanno ugualmente respinte, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento delle spese processuali risulta senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 LTF, RS 173.110), che la decisione è dunque definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1786/2023 Pagina 9 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

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