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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2012 D-1768/2012

4. April 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,323 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1768/2012

Sentenza d e l 4 aprile 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (…), Algeria, alias B._______, nato il (…), Siria, alias C._______, nato il (…), Siria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2012 / N (…).

D-1768/2012 Pagina 2

Visto: la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento di identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione del 31 agosto 2011 (di seguito: verbale 1) e del 13 marzo 2012 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 23 marzo 2012, notificata al ricorrente il 26 marzo 2012 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dal ricorrente il 30 marzo 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amminsitrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 2 aprile 2012, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),

D-1768/2012 Pagina 3 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino algerino, originario di D._______, E._______ (Algeria), che ha affermato di essere espatriato per trovare lavoro (cfr. verbale 1, pag. 5); che nel corso dell'audizione federale ha ribadito che il motivo per cui ha lasciato l'Algeria sarebbe puramente economico, precisando che la propria famiglia non avrebbe sufficienti mezzi per sopravvivere (cfr. verbale 2, pag. 3); che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese nell'estate del (…) stabilendosi in Tunisia per circa un anno; che, in seguito, si sarebbe trasferito in Libia, dove vi avrebbe vissuto per circa due anni; che, nell'estate del (…), sarebbe giunto a F._______ (Grecia) in automobile passando per il confine a nord; che in Grecia sarebbe stato controllato e registrato dalle autorità locali; che avrebbe quindi vissuto a G._______ (Grecia) in case abbandonate sino al 2011; che da questa città avrebbe viaggiato clandestinamente su una nave diretta a H._______ (Italia); che avrebbe poi raggiunto I._______ in treno; che, infine, da quest'ultimo luogo avrebbe viaggiato su rotaia fino a J._______, dove ha inoltrato la presente domanda di asilo (cfr. verbale 1, pag. 6-7), che, nella decisione del 23 marzo 2012, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo un documento di identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro dell'istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie,

D-1768/2012 Pagina 4 che, nel ricorso, il ricorrente ha affermato che vi sarebbero validi motivi a giustificazione della mancata consegna all'UFM dei documenti di identità; che, segnatamente, non avrebbe potuto consegnare alcun documento poiché avrebbe lasciato la propria carta di identità in Algeria e l'attuale situazione familiare gli impedirebbe di farsela inviare; che sarebbe espatriato per fuggire da una situazione di gravissimo disagio personale e familiare tale da metterlo in pericolo di vita; che, in sostanza, un gruppo terroristico avrebbe ucciso il fratello del ricorrente e minacciato quest'ultimo ed il di lui padre di morte qualora non si fosse unito a loro; che, infine, la situazione generale in Algeria sarebbe tale da giustificare l'ammissione provvisoria in Svizzera dell'insorgente, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6, pagg. 69-70), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri,

D-1768/2012 Pagina 5 che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che all'inizio della prima audizione, alla domanda circa cosa avesse fatto per procurarsi i suoi documenti, l'insorgente ha risposto di non avere fatto nulla (cfr. verbale 1, pag. 5); che, nel corso della seconda audizione, ha ribadito di non avere fatto nulla in quanto non avrebbe contatti con l'Algeria (cfr. verbale 2, D5, pag. 2), che, inoltre, non soccorrono il ricorrente le vaghe e contraddittorie allegazioni circa il possesso dei suoi documenti; che, infatti, in merito agli stessi egli ha dichiarato dapprima che sia la carta di identità che il passaporto si troverebbero presso la propria abitazione di K._______ (Algeria) (cfr. verbale 1, pag. 4); che, in seguito, ha invece affermato di avere smarrito il proprio passaporto al confine tra la Turchia e la Grecia, senza peraltro indicare né il luogo esatto, né le circostanze concrete (cfr. verbale 2, D10, pag. 2); che, anche in merito alla possibilità di contattare i propri parenti in patria per la trasmissione dei documenti, il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie e palesemente inverosimili, sostenendo segnatamente che non avrebbe alcun contatto con l'Algeria (cfr. verbale 2, D5, pag. 2), o che non avrebbe i soldi per telefonare a casa (cfr. verbale 2, D14-15, pag. 3), oppure che, a causa del traffico di documenti presente in Algeria, non si fiderebbe di nessuno eccetto suo padre, il quale sarebbe analfabeta e incapace di inviare una lettera (cfr. verbale 2, D21, pag. 3), che, d'altronde, anche in merito al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha reso dichiarazioni illogiche e contraddittorie; che, infatti, nel racconto reso in occasione della prima audizione, si evince che il ricorrente avrebbe lasciato l'Algeria nel (…) senza farvi più ritorno (cfr. verbale 1, pag. 1-2), allorquando, in occasione della seconda audizione, ha invece affermato di essere tornato nel suo Paese nel (…) (cfr. verbale 2, D38, pag. 5); che, in merito all'entrata in Grecia, ha dapprima dichiarato di esservi giunto in automobile (cfr. verbale 1, pag. 6) e, in un secondo tempo, ha invece affermato di avere attraversato il confine greco a piedi (cfr. verbale 2, pag. 40, pag. 5); che, circa il viaggio verso l'Italia, ha affermato, in un primo momento, di essere giunto a H._______ con una nave (cfr. verbale 1, pag. 7) e, in una seconda occasione, ha invece dichiarato di essere giunto a L._______ con un gommone (cfr. verbale 2, D45, pag. 5); che, infine, non è verosimile che abbia potuto viaggiare tra la Grecia e l'Italia su una nave senza essere controllato allo sbarco (cfr. verbale 1, pag. 7), che il ricorrente ha cercato maldestramente di giustificare tali contraddizioni adducendo che, in occasione della prima audizione, il proprio stato di forma sarebbe stato alterato a causa della traversata in mare e del lungo viaggio; che, tuttavia, la prima audizione ha avuto luogo ben due set-

D-1768/2012 Pagina 6 timane dopo il suo arrivo al centro di registrazione di J._______ (cfr. verbale 2, D16-17, pag. 3), che, per di più, il ricorrente ha fornito, al momento dell'entrata in Svizzera, un'identità diversa da quella indicata in seguito nell'ambito delle audizioni; che ha giustificato tale comportamento sostenendo che sarebbero stati dei tunisini a consigliarli di dichiararsi siriano (cfr. verbale 1, pag. 2); che tale attitudine non può che confermare la scarsa disponibilità dell'insorgente a creare trasparenza in merito alla propria identità, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti di identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti di identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti di identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5, pagg. 89-91), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a

D-1768/2012 Pagina 7 quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente, nella prima audizione ha dichiarato di avere lasciato l'Algeria per trovare lavoro (cfr. verbale 1, pag. 5); che nella seconda audizione ha ribadito che il motivo dell'espatrio sarebbe puramente economico (cfr. verbale 2, D20, pag. 3); che, ancora, alla domanda se vi fossero altri motivi ha affermato di avere espresso tutte le ragioni ribadendo che l'unico motivo è la mancanza di lavoro (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, D61, pag. 7); che, inoltre, ha affermato di non avere mai avuto problemi con le autorità locali o con terze persone nel suo Paese e di non temere alcunché in caso di rientro in Algeria (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, D59, pag. 7); che l'insorgente ha dichiarato che, nel caso avesse avuto un lavoro, non avrebbe mai lasciato il suo Paese (cfr. verbale 1, pag. 5); che le motivazioni adotte in sede di audizione dal ricorrente, ovvero di essere espatriato per ragioni economiche, sono irrilevanti in materia di asilo; che, segnatamente, i problemi di ordine economico e professionali, legati all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alla difficoltà congiunturali non costituiscono manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, d'altronde, i motivi aggiuntivi presentati nel ricorso circa le minacce che gli sarebbero state rivolte dai terroristi e nemmeno minimamente accennati in occasione delle due audizioni sono già per tale ragione palesemente inverosimili; che non giova al ricorrente la giustificazione ricorsuale secondo cui le dichiarazioni rese in corso di audizione sarebbero state riportate solo parzialmente, infatti l'insorgente ha confermato, con la propria firma in calce ai verbali, che gli stessi sono conformi a quanto dichiarato, che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,

D-1768/2012 Pagina 8 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1; RS 142.11]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr),

D-1768/2012 Pagina 9 che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celibe; che lo stesso ha frequentato le scuole elementari per sei anni ed in seguito ha svolto le professioni di (…), (…) e (…) (cfr. verbale 2, D28 e 30, pag. 4); che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di una rete sociale, ritenuto che vi risiedono il padre, tre sorelle, due fratelli e diversi zii e zie (cfr. verbale 1, pag. 3); che, ritenuta l'inverosimiglianza del racconto dell'insorgente, non vi è ragione di ritenere che il medesimo non possa contare sul loro appoggio in vista del reinserimento nel Paese di origine; che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

D-1768/2012 Pagina 10 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo nella pagina seguente)

D-1768/2012 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola

Data di spedizione:

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