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Corte IV D-1725/2013
Sentenza d e l 7 gennaio 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (...), Sri Lanka, patrocinata dall'avv. Marco Frigerio, avvocato, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° marzo 2013 / N (...).
D-1725/2013 Pagina 2 Fatti: A. Con scritto del (...) 2009, la richiedente ha inoltrato domanda d'asilo presso l'Ambasciata svizzera a Colombo, dove è stata ascoltata sui suoi motivi in data (...) 2009. Con decisione del 25 febbraio 2010, l'UFM ha respinto detta domanda d'asilo, negando all'interessata l'autorizzazione ad entrare in Svizzera. Il 30 agosto 2010, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale; cfr. Sentenza E-1968/2010) ha accolto il ricorso della richiedente del 22 marzo 2010 contro la menzionata decisione, intimando all'UFM di autorizzare l'entrata in Svizzera dell'interessata per lo svolgimento della procedura d'asilo. B. La richiedente è espatriata il (...) 2010 da Colombo e, transitando da B._______ (Qatar), è giunta il giorno stesso in Svizzera, dove ha depositato la sua domanda d'asilo. In occasione dell'audizione sulle generalità del 14 dicembre 2010 e dell'audizione del 13 febbraio 2013, l'interessata si è nuovamente espressa sui suoi motivi di asilo, per i quali si rimanda agli atti. C. Con decisione del 1° marzo 2013, notificata alla richiedente il 4 marzo 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. D. Con scritto del 12 marzo 2013, la ricorrente ha presentato all'UFM domanda di visione degli atti. E. Con scritto del 27 marzo 2013, la ricorrente ha sollecitato l'UFM circa la menzionata domanda di visione degli atti. F. Con invio del 28 marzo 2013, l'UFM ha trasmesso gli atti alla ricorrente, precisando tuttavia che gli atti B 5, B 6, B 7, B8eB 10 non possono essere visionati.
D-1725/2013 Pagina 3 G. Con invio all'UFM del 2 aprile 2013, la ricorrente ha reso noto che tra gli atti nel frattempo ricevuti non vi sarebbe il verbale di audizione del 13 febbraio 2013 (atto B 12) e ha chiesto la trasmissione immediata dello stesso. H. Tramite invio via fax del 2 aprile 2013, l'UFM ha trasmesso alla ricorrente l'atto B 12. I. Con ricorso del 2 aprile 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 3 aprile 2013), la richiedente è insorta contro la decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale chiedendo, preliminarmente, l'annullamento della stessa per violazione del diritto di essere sentito e, nel merito, l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del gravemente, l'insorgente ha prodotto i seguenti mezzi di prova: copia di un articolo del giornale C._______, datato del 16 settembre 2008, con libera traduzione in italiano; copia della conferma di una segnalazione dell'interessata presso la Commissione dei diritti umani dello Sri Lanka a Jaffna, datata del (...) 2009; copia di un attestato di detenzione del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) datato del (...) 2009; copia di una dichiarazione dell'avv. D._______ del distretto di Jaffna, concernente l'interessata, datata del (...) 2013; copia dello scritto del Dr med. E._______ di Mendrisio (Svizzera) del (...) 2011; un comunicato di Amnesty International del 15 marzo 2013 concernente lo Sri Lanka; il rapporto annuale 2012 di Amnesty International dal titolo "Asia e Pacifico, Sri Lanka";
D-1725/2013 Pagina 4 il documento di Amnesty International "Urgent action, Sri Lankan Human Rights Lawyer threatened" datato del 27 febbraio 2013. J. Con decisione incidentale del 4 aprile 2013 il Tribunale ha invitato la ricorrente a versare, entro il 19 aprile 2013, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. K. In data 10 aprile 2013 l'insorgente ha effettuato il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
D-1725/2013 Pagina 5 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 4. 4.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concernenti cittadini srilankesi di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati. In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti, compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemente dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adottata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini srilankesi di etnia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo essere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del 4 settembre 2013 "L’Ufficio federale della migrazione ha temporaneamente sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cambiamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l’asilo srilankesi oggetto di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbero dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013 "Lo Sri Lanka rivela i motivi dell’arresto di due ex richiedenti l’asilo" e Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft Asyldossiers – zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). È dunque l'UFM stesso a considerare che i fatti, come ritenuti nella decisione del 1° marzo 2013, non sono, in tutta evidenza, accertati in modo completo. Di conseguenza, è indubbio che una nuova analisi della situa-
D-1725/2013 Pagina 6 zione nel Paese potrà influire sull'accertamento dei fatti rilevanti nel caso in esame e, quindi, sulla decisione dell'autorità in materia d'asilo o circa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 4.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Una cassazione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'autorità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricorsuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati accertati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un dispendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conseguenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio grado di giurisdizione. 4.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto e la decisione del 1°marzo 2013 è annullata. La causa è pertanto rinviata all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Visto l'esito della procedura, allo stato attuale non vi è luogo di analizzare le ulteriori allegazioni dell'interessata. 5. 5.1 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e il Tribunale rifonderà l'importo di CHF 600.– alla ricorrente, versato da quest'ultima in data 10 aprile 2013 quale anticipo a copertura delle presunte spese processuali. 5.2 La parte vincente ha diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in combinato disposto con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie, il patrocinatore della ricorrente non ha inoltrato una nota dettagliata delle spese. Tale indennità viene dunque determinata dal Tribunale sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF). In considerazione dei fattori di calcolo determinanti (cfr. art. 9 – 13 TS-TAF), della prassi adottata dal Tribunale in casi comparabili e del tempo necessario alla rappresentanza, le spese ripetibili sono fissate a CHF 1 600.– (imposta sul valore aggiunto [IVA] e altre spese incluse).
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(dispositivo alla pagina seguente)
D-1725/2013 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione dell'UFM del 1° marzo 2013 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali e il Tribunale rifonderà l'importo di CHF 600.– alla ricorrente, versato in data 10 aprile 2013 quale anticipo spese. 4. L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 1 600.– a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
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