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Bundesverwaltungsgericht 05.06.2009 D-1716/2009

5. Juni 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,534 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Volltext

Corte IV D-1716/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 5 giugno 2009 Giudici Fulvio Haefeli (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima e Pietro Angeli-Busi, cancelliere Carlo Monti. A._______, e B._______, Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 12 marzo 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1716/2009 Fatti: A. Il 1° febbraio 2009, gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriati il 23 gennaio 2009 per il timore di subire ulteriori rappresaglie da parte della ditta C._______, oppure D._______, che avrebbe vinto l'appalto per la costruzione di una centrale idroelettrica, alla quale si sarebbe opposto l'interessato con il suo movimento “E._______”. Infatti, il medesimo sarebbe stato minacciato con una pistola e sollecitato in tal modo a pagare USD 15 milioni alla sudetta ditta, mentre l'interessata avrebbe subito uno stupro. B. Il 12 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 17 marzo 2009, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. D. Il 26 marzo 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. Pagina 2

D-1716/2009 E. Il 9 aprile 2009, l'UFM ha presentato la sua risposta al gravame. F. Il 15 aprile 2009, il TAF ha concesso ai ricorrenti un termine fino al 4 maggio 2009 per replicare all'UFM. G. Il 27 aprile 2009, i ricorrenti hanno inoltrato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e dall'altro lato, che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato vaghe, Pagina 3

D-1716/2009 stereotipate e contraddittorie le allegazioni dei richiedenti. Infatti, nella prima audizione il richiedente avrebbe allegato che la costruzione della centrale elettrica sarebbe stata assegnata alla ditta D._______, mentre sua moglie avrebbe dichiarato che sarebbe stato affidato alla ditta C._______. Sarebbe quindi sorprendente che i richiedenti si contraddicano su questo punto, visto che il loro racconto risalirebbe ad una vendetta del direttore dell'azienda. Inoltre, non convincerebbero le asserzioni fornite dall'interessato in occasione della seconda audizione dove avrebbe cambiato versione dichiarando che avrebbe vinto la ditta C._______, partecipando però al concorso con il nome D._______. Peraltro, lo stesso avrebbe allegato, secondo le versioni, che il Parlamento avrebbe ordinato la sospensione dei lavori, oppure che i lavori non sarebbero proseguiti a causa dell'inizio dell'inverno. In aggiunta, avrebbe affermato che i quattro sconosciuti che gli avrebbero puntato una pistola alla testa sarebbero le stesse persone che avrebbero aggredito sua moglie, oppure, di supporre che siano state le medesime persone. Per di più, la richiedente avrebbe allegato di essere stata violentata il 25 ottobre 2008 mentre rientrava dal lavoro, nonostante avesse dichiarato in precedenza di aver smesso di lavorare all'inizio di ottobre 2008. Infine, la stessa avrebbe dichiarato di non credere che suo marito sappia della violenza da lei subita e di supporre che si sia rivolto insieme a sua sorella alla polizia, mentre egli avrebbe affermato di aver denunciato il fatto insieme a sua moglie. I ricorrenti non avrebbero dunque fornito indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la presunzione di assenza di persecuzioni. 4.2 Nel ricorso, gli insorgenti hanno contestato l'apprezzamento dell'UFM allegando che il loro racconto sarebbe molto dettagliato e ricco di particolari in modo tale che dovrebbe essere considerato verosimile. Infatti, hanno allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che il ricorrente avrebbe già allegato in occasione della seconda audizione che sarebbe un fatto risaputo e notorio che la ditta C._______ si nasconderebbe dietro la ditta D._______ ed avrebbe spiegato i relativi intrecci economico-politici. Inoltre, egli ha dichiarato che la sospensione dei lavori sarebbe stata ordinata dal Parlamento grazie al suo movimento, nonostante egli si possa sbagliare sulla data. Peraltro, sarebbe stato chiaro il fatto che le persone che l'avrebbero minacciato e che avrebbero violentato sua moglie sarebbero le stesse, in quanto avrebbero detto a sua moglie di dover ringraziare lui per le violenze subite. Per di più, sua moglie si sarebbe corretta Pagina 4

D-1716/2009 immediatamente in occasione della prima audizione allegando di aver smesso di lavorare il 25 ottobre 2008 anziché ai primi di ottobre 2008. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso degli insorgenti non contiene alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. L'UFM ha pertanto proposto la reiezione del gravame. 4.4 Nella replica, i ricorrenti confermano quanto già scritto nel loro ricorso e chiedono che lo stesso venga accolto sulla base delle conclusioni già presentate. Inoltre, il ricorrente ha segnalato di soffrire dei disturbi allo stomaco, che si sarebbe fatto visitare da un medico ed avrebbe in seguito presentato un rapporto medico a codesto Tribunale. 5. 5.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno che non risultino indizi di persecuzione. 5.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 5.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi è da intendersi in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano. Inoltre, per ammettere l'esistenza d'indizi di persecuzione, che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto. S'impone, altresì, l'entrata nel merito di una domanda l'asilo in presenza d'allegazioni – non manifestamente infondate – di persecuzioni da parte di terzi e nel caso d'esame di un'alternativa di rifugio interna (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18 e GICRA 2004 n. 5). 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero Pagina 5

D-1716/2009 dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 6.2 Nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti, per quanto attiene alla loro situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione nel senso della GICRA 2004 n. 5. In particolare, il TAF rileva che gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Basti ancora rilevare che in merito alla contraddizione sul nome della ditta, che risulterebbe alla base del loro racconto, i ricorrenti non hanno finora presentato, all'infuori di censure non corroborate, dei mezzi probatori veri e propri. Infatti, avrebbero potuto dimostrare quanto asserito tramite dei siti internet, in quanto risulta molto improbabile che una ditta di tale importanza non abbia un sito a suo nome al giorno d'oggi, oppure non sia stata menzionata dai mass media in loco al momento dell'assegnazione del progetto e degli eventi successivi, ovvero della sospensione dei lavori. Inoltre, non risulta idoneo alla logica dell'agire il fatto che le rappresaglie della ditta C._______, oppure D._______, che sarebbero state proferite in seguito alle azioni del ricorrente e del suo movimento, si siano solamente estese verso sua moglie, allorquando i ricorrenti avrebbero coabitato insieme ai loro familiari (la figlia, il padre, il fratello nonché la sorella di B._______). Così come è illogico il fatto che la faccenda si sarebbe aggirata attorno a ben USD 15 milioni ed avrebbe già costato la vita ad un membro del suo movimento, mentre le gambe ad un'altro (cfr. audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 3 B._______ e audizione del 4 marzo 2009 pagg. 5 e 9 di A._______). In tal contesto, appare, altresì, inconcepibile che soltanto gli autori del gravame siano espatriati e non gli altri membri della famiglia. In aggiunta, appare insensato che i ricorrenti siano espatriati soltanto il 23 gennaio 2009, in quanto l'ultimatum per il pagamento dei USD 15 milioni sarebbe scaduto alla fine del 2008. Infine, non v'è ragione di ritenere che i ricorrenti non possano ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi, nel caso in cui dovessero subire ulteriori rappresaglie della ditta Pagina 6

D-1716/2009 D._______, oppure C._______, nella denegata ipotesi in cui fossero vere. Essendo difatti la Mongolia uno Stato che protegge i suoi cittadini dagli atti penalmente rilevanti, punendo gli autori, l'abuso sessuale e le minacce raccontate non possono essere considerate decisive, nel caso di specie, nell'ambito della protezione internazionale in materia d'asilo. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i ricorrenti non sono riusciti a contraddire la presunzione dell'assenza di persecuzione ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. 7. 7.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 7.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 7.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. I ricorrenti sono giovani. Il marito ha una certa esperienza professionale come automeccanico e tassista, mentre la moglie come addetta alle pulizie (cfr. verbali d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 2). Inoltre, gli insorgenti dispongono di una rete sociale in patria. I ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli Pagina 7

D-1716/2009 insorgenti in Svizzera per motivi medici. Infatti, tutt'ora il ricorrente non ha presentato un rapporto medico circa gli evocati disturbi allo stomaco idoneo a giustificare un'ammissione provvisoria. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli autori del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 7.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 7 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-1716/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Fulvio Haefeli Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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